Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 3 settembre 2021, n. 783

Presidente ed Estensore: Massari

Premesso che:

- i ricorrenti apprendevano, nel corso di altro procedimento, che il Comune di Castelcovati, con atto del 27 luglio 2020, aveva disposto la loro cancellazione dall'anagrafe dei residenti, attesa la loro asserita irreperibilità, risultando i medesimi, a detta dell'Amministrazione, trasferiti presso il Comune di Salò;

- dopo il diniego di provvedere in autotutela gli interessati presentavano istanza con la quale chiedevano la re-iscrizione all'Ufficio anagrafe che, tuttavia, con il provvedimento in epigrafe, rigettava la richiesta per i medesimi motivi addotti per la cancellazione iniziale;

considerato che:

- avverso tale atto i sig.ri F. e G. proponevano ricorso chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e lamentando la violazione dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

- il Comune di Castelcovati si è costituito in resistenza instando per la reiezione del gravame ed eccependone l'inammissibilità per difetto di giurisdizione;

- nell'odierna camera di consiglio, sussistendone i presupposti, il ricorso veniva trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata;

rilevato che:

- per consolidata giurisprudenza le controversie aventi ad oggetto questioni attinenti l'iscrizione e la cancellazione nei registri anagrafici della popolazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che coinvolgono situazioni di diritto soggettivo e che l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto non solo nell'interesse della pubblica amministrazione alla certezza sulla composizione e sui movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici (cfr., ex multis, T.A.R. Umbria, 27 luglio 2020, n. 320; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 23 agosto 2012, n. 1448; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 4 settembre 2017, n. 1779; Cass. civ., Sez. un., 19 giugno 2000, n. 449);

- la spettanza della cognizione del giudice ordinario in materia trova fondamento nella circostanza che "tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche e che, di conseguenza, la suddetta regolamentazione non contiene norme sull'azione amministrativa, ma norme di relazione a disciplina di rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l'Amministrazione di degradare i diritti soggettivi così attribuiti ai singoli individui" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 19 maggio 2009, n. 5172);

ritenuto che:

- conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione potendo compensarsi le spese di lite in relazione alla natura della controversia;

- sono fatti salvi, ex art. 11, comma 2, c.p.a., gli effetti sostanziali e processuali della domanda ove il ricorso venga riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, fatti salvi, in caso di tempestiva riassunzione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.