Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 19 aprile 2021, n. 28006

Presidente: Ramacci - Estensore: Reynaud

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 dicembre 2020, il Tribunale della libertà di Sassari ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'istanza di riesame avanzata da Antonio S. avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal g.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania ed eseguito in data 9 novembre 2020. Rilevando che all'istante il decreto era stato notificato, mediante consegna a mani proprie, lo stesso 9 novembre 2020, il Tribunale ha giudicato tardiva l'impugnazione perché pervenuta in data 23 novembre, ben oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 324 c.p.p.

2. Avverso tale ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, Antonio S. ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'inosservanza ed erronea interpretazione degli artt. 324, 582 e 583 c.p.p. Il tribunale - si rileva - ha erroneamente dichiarato la tardività della richiesta di riesame non considerando che, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p., l'impugnazione spedita a mezzo posta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata (nella specie, il 19 novembre 2020) e non in quella della ricezione, da considerarsi un evento imprevedibile ed incerto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

La questione di diritto sottoposta al Collegio consiste nello stabilire se può essere considerata tempestiva l'istanza di riesame contro un provvedimento cautelare reale spedita a mezzo posta alla cancelleria del tribunale competente per la decisione (vale a dire quello del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento), entro dieci giorni dall'esecuzione della misura o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, commi 1 e 2, e 583, comma 2, c.p.p., oppure se l'impugnazione sia tempestiva nel solo caso in cui, entro il suddetto termine, la stessa giunga nella cancelleria del giudice ad quem.

L'ordinanza impugnata l'ha risolta in senso negativo richiamando un recente precedente di questa Corte che, tuttavia, non riguarda il problema qui in discussione. Si tratta della pronuncia con cui si è affermato che, in tema di riesame avverso una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, qualora l'istanza venga presentata, ex art. 582 c.p.p., mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e sia comunicata al tribunale territorialmente competente a mezzo telefax dall'ufficio ricevente, il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. inizia a decorrere dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente solo se l'ufficio ricevente abbia attestato, in maniera precisa ed espressa, la conformità all'originale della copia che si trasmette all'ufficio competente, ex art. 64, comma 3, disp. att. c.p.p., mentre, in mancanza di tale attestazione, il dies a quo va individuato nella data di ricezione dell'originale trasmesso per posta (Sez. 3, n. 2853 del 13 giugno 2018, dep. 2019, Fullin, Rv. 274820). Come si vede, il principio affermato non riguarda la tempestività della richiesta di riesame, ma la decorrenza del termine entro il quale l'autorità procedente deve trasmettere al tribunale gli atti per il giudizio, a pena d'inefficacia della misura cautelare.

2. La questione che qui rileva - sulla quale si sono in effetti registrati altalenanti orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte - è stata invece risolta nel senso indicato dal ricorrente da plurime sentenze rese dalle Sezioni unite, dai cui insegnamenti, nonostante il contrario avviso di qualche decisione, non v'è ragione di discostarsi.

3. Ed invero, risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto sul punto, si era in prima battuta affermato che, in materia di misure cautelari, sia reali che personali, la richiesta di riesame può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell'art. 583 c.p.p. ed in tal caso "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma" ex art. 583, comma secondo, c.p.p. (Sez. un., n. 8 dell'11 maggio 1993, Esposito Mocerino, Rv. 193750). Posto che non tutta la successiva giurisprudenza si era adeguata a tale principio, modificando la disciplina delle misure cautelari personali, la l. 8 agosto 1995, n. 332 aveva espressamente ratificato quell'orientamento sostituendo l'art. 309, comma 4, c.p.p. con l'espresso richiamo anche alle forme di cui all'art. 583 c.p.p.

Non essendo stato modificato anche l'art. 324 c.p.p. - il cui secondo comma continua ad affermare che «la richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582» - parte della successiva giurisprudenza aveva tuttavia ritenuto che per le misure cautelari reali non fosse consentito proporre l'impugnazione secondo la ordinaria disciplina delineata nell'art. 583 c.p.p., sicché fu necessario un nuovo intervento della Sezioni unite che riaffermarono, a chiare lettere, il principio secondo cui, in tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., anche con telegramma o con trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente, a norma dell'art. 324, comma quinto, c.p.p. (Sez. un., n. 230 del 20 dicembre 2007, Normanno, Rv. 237861; conf. Sez. un., n. 231 del 20 dicembre 2007, n. 231, Tonelli, n.m.).

Stante l'espresso chiarimento legislativo intervenuto a proposito del riesame delle misure cautelari personali in occasione di una più ampia revisione della relativa disciplina, l'assenza di ragioni per distinguere le modalità di presentazione dell'analoga impugnazione in materia cautelare reale, la generale applicabilità anche per queste ultime - in assenza di specifica, contraria, previsione - della ordinaria disciplina in tema d'impugnazioni ed il principio del favor impugnationis, reputa il Collegio che non vi sia ragione di disattendere quel principio. Anche per le ragioni appena indicate lo stesso ha del resto trovato nuove conferme in più recenti pronunciamenti delle Sezioni unite di questa Corte.

A fronte di un contrastante orientamento concernente la possibilità o meno di depositare la richiesta di riesame, nel termine di dieci giorni, presso un ufficio giudiziario diverso da quello competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., l'autorevole consesso ha nuovamente dovuto intervenire per chiarire che, trovando applicazione anche quest'ultima disposizione, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero (Sez. un., n. 47374 del 22 giugno 2017, Ferraro, Rv. 270828).

Il principio ha trovato, da ultimo, sostanziale conferma nella motivazione della recente decisione con cui le Sezioni unite di questa Corte hanno invece affermato una contraria conclusione per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura. Essendovi qui una previsione di legge derogatoria (l'art. 311, comma 3, richiamato dall'art. 325, comma 3, c.p.p.), è soltanto il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia cautelare che deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, c.p.p., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, o trasmessa a mezzo posta, sia dichiarata inammissibile per tardività (Sez. un., n. 1626 del 24 settembre 2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167).

4. Poiché è pacifico che la richiesta di riesame è stata nella specie tempestivamente spedita a mezzo posta entro il prescritto termine di dieci giorni, il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato con rinvio per il giudizio al Tribunale di Sassari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sassari competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Depositata il 20 luglio 2021.

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