Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione III
Sentenza 13 settembre 2021, n. 1349

Presidente: d'Arpe - Estensore: Moro

1. Il ricorrente ha impugnato l'epigrafato provvedimento con cui la Motorizzazione Civile di Brindisi ha denegato il rilascio della patente di guida (di categoria B), richiesta in data 4 gennaio 2021, per l'insussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, del Codice della Strada, in quanto "la Prefettura di Brindisi, in base alla documentazione in suo possesso relativa al sig. Z. GENEROSO, ha inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, un ostativo al rilascio allo stesso sig. Z. GENEROSO del titolo abilitativo alla guida", con conseguente non ammissione del ricorrente alla prova pratica prevista per il 14 maggio 2021.

1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 120, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm. (Codice della Strada); difetto di motivazione; eccesso di potere per errore di presupposizione in fatto; difetto di istruttoria; palese contraddittorietà ed illogicità.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 120, comma 2 e 3, del d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm. (Codice della Strada); eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, il ricorrente concludeva come sopra riportato in epigrafe.

1.2. In data 21 luglio 2021 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate che, con memoria depositata in data 1° settembre 2021, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale, appartenendo la controversia alla cognizione del Giudice Ordinario, in considerazione della natura vincolata e non discrezionale del provvedimento impugnato, l'estraneità della Prefettura di Brindisi nel giudizio in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Brindisi e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

1.3. All'udienza in Camera di Consiglio del 7 settembre 2021, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Presidente della Sezione ha disposto che la causa sia introitata, ai fini della eventuale decisione nel merito, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'ex art. 60 c.p.a.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. adito.

2.1. Al riguardo, il Tribunale osserva, infatti, che l'art. 120 del d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm. (Codice della Strada) individua i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida prevedendo, al primo comma, che "Non possono conseguire la patente di guida (...) coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (...), le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (...)".

Secondo giurisprudenza ormai consolidata (anche di questa Sezione) e condivisibile, ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 120 del Codice della Strada, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell'A.G.O., "trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell'esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 6 aprile 2016, n. 1694; nello stesso senso, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 20 novembre 2018, n. 1718; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 20 giugno 2018, n. 4071; Cass. civ., Sez. II, 4 novembre 2010, n. 22491).

Né la situazione può dirsi mutata a seguito della sentenza 9 febbraio 2018, n. 22 della Corte costituzionale, "in quanto detta declaratoria di illegittimità costituzionale - che ha come effetto di attrarre i provvedimenti di revoca della patente di guida fondati sul rilievo ostativo della condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella giurisdizione del G.A., dovendo tali provvedimenti adottarsi, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, non in via automatica, ma nell'esercizio del potere valutativo di carattere discrezionale del Prefetto - è relativa soltanto all'ipotesi presa in esame dalla Corte e non anche all'ipotesi di diniego rilascio patente per le ragioni ostative di cui all'art. 120, comma 1, c.d.s. (...) a prescindere dall'individuazione della concreta ragione ostativa fra quelle menzionate dal medesimo disposto normativo" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 20 giugno 2018, n. 4071, cit.).

In tal senso, infatti, la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 152 del 10 giugno-12 luglio 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) sollevate, in riferimento all'art. 3 (oltre che agli artt. 4, 16 e 35) della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ribadendo che «questa Corte ha già escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada. Questa conclusione si fonda sul rilievo che "tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo 'indifferenziato' sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida" (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020). ... Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione. Inoltre, con riferimento a queste ultime è prevista la possibilità di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi alla misura, nonché dei divieti previsti dall'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011. Anche rispetto a questa ulteriore condizione soggettiva, pertanto, l'ordinamento riconosce un differenziato rilievo della condotta e della personalità del soggetto, con una valutazione che assume rilevanza decisiva ai fini del possibile conseguimento della patente di guida». La Corte costituzionale ha, quindi, concluso nel senso che «i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.».

2.2. I principi suindicati devono essere applicati anche alla presente controversia, tanto più che il ricorrente ha attivato la procedura per ottenere il necessario nulla-osta dalla Prefettura di Brindisi (nell'esercizio dei poteri di p.s.), propedeutico al conseguimento di una nuova patente di guida (dopo la revoca del 2008), solo in data 9 luglio 2021, successivamente - quindi - all'adozione del provvedimento della Motorizzazione Civile odiernamente impugnato e alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (e non ha impugnato i dinieghi al rilascio del nulla-osta emanati dalla Prefettura di Brindisi nel 2015 e nel 2017).

2.3. Pertanto, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.

3. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale.

3.1. Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione del recente intervento della sentenza della Corte costituzionale in subiecta materia), per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., in favore del G.O., innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

G. Basile

Schemi di diritto commerciale

Neldiritto, 2024

F. Caringella

Codice amministrativo

Dike Giuridica, 2024

F. Di Marzio (dir.)

Codice delle famiglie

Giuffrè, 2024