Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 21 settembre 2021, n. 6421
Presidente: Santoro - Estensore: Toschei
FATTO E DIRITTO
Va premesso, in via di fatto, quanto segue:
- la società S.I.C.A. è proprietaria di un terreno nel Comune di Vico Equense ove insisteva un immobile, sito in località Conca di Alimuri, denominato "Albergo di Alimuri", poi demolito;
- in data 19 luglio 2007 veniva concluso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Uffici del Vicepresidente) un accordo, ai sensi dell'art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241, per definire "gli indirizzi e dei criteri per la salvaguardia, il recupero, la reintegrazione, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio nell'area ove insiste lo scheletro cementizio del fabbricato conosciuto come Albergo Conca Alimuri", tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Vico Equense e con la partecipazione della Soc. SA.AN. di Napoli;
- in detto accordo veniva espressamente stipulato "al fine di formalizzare e rendere effettivi gli incombenti di competenza delle Parti, così come emersi nel corso dell'incontro del 22 giugno 2007 e di cui al verbale citato in premessa, costituenti sostanzialmente in stretta successione temporale ed ordine di priorità: a) nel consolidamento del costone roccioso retrostante e sovrastante l'intera superficie ove insiste lo scheletro cementizio dell'albergo 'Conca di Alimuri', allo scopo di procedere all'abbattimento del manufatto; b) nella demolizione del manufatto in parola; c) nella riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'area, conformemente alle disposizioni stabilite dal vigente Piano Urbanistico Territoriale delle penisola sorrentina-amalfitana di cui alla Legge della Regione Campania n. 35/1987. Per la demolizione dello scheletro cementizio finalizzata alla riqualificazione dell'area, il Ministero peri beni e le attività culturali si farà carico dei reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per fronteggiare l'onere economico relativo all'intervento di cui trattasi, stimato in euro 300.000,00 circa. Ove durante l'esecuzione degli interventi di cui alla precedente lettera a) gli oneri economici relativi all'attività di consolidamento del costone roccioso dovessero subire maggiorazioni, le ulteriori spese non potranno essere imputate alla Soc. SA.AN e resteranno a totale carico delle Amministrazioni pubbliche competenti";
- la società SA.AN. s.r.l., allora proprietaria del terreno in questione, presentava quindi, sulla scorta del suddetto accordo, un progetto di costruzione di un immobile della stessa cubatura da abbattere in un sito da individuarsi tra le zone meno tutelate 4 e 5 del P.U.T. dell'Area Sorrentino-Amalfitana attraverso una specifica variante urbanistica;
- all'esito della successiva conferenza di servizi tra le amministrazioni volta a valutare la fattibilità del progetto, questo veniva ritenuto non realizzabile sicché, con nota del Comune di Vico Equense n. 14786 del 26 maggio 2008, il progetto veniva respinto;
- detta nota era impugnata dalla società interessata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, che respingeva il ricorso con sentenza n. 5053/2013;
- a questo punto il Comune di Vico Equense avviava due distinti procedimenti che si concludevano con due diversi provvedimenti, il primo (determinazione prot. n. 8286 del 31 marzo 2014) con il quale veniva ingiunta la demolizione del manufatto ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed il secondo (decreto n. 113 del 18 settembre 2014), con il quale era annullato l'accordo stipulato in data 19 luglio 2007 (del quale sopra si è detto);
- i due suindicati provvedimenti erano impugnati (rispettivamente, con ricorso introduttivo e con ricorso recante motivi aggiunti) dalla società proprietaria del terreno dinanzi al T.A.R. per la Campania che respingeva i gravami con sentenza n. 404 del 27 gennaio 2016. Pendente iudicio, una volta respinta la domanda cautelare avanzata dalla società ricorrente, l'immobile veniva demolito in data 30 novembre 2014;
- la sentenza del T.A.R. per la Campania n. 404/2016 era fatta oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7212/2018 del 24 dicembre 2018, accoglieva parzialmente l'appello in relazione ai motivi aggiunti e dichiarava improcedibile il ricorso originario per rinuncia della società S.I.C.A. s.r.l. (nel frattempo divenuta proprietaria dell'immobile) avverso l'ordinanza di demolizione n. 8286 del 31 marzo 2014.
Considerato che la società S.I.C.A. chiede ora la revocazione della sentenza n. 7212/2018 nella parte in cui ha disposto la improcedibilità del ricorso originario per rinuncia da parte della società appellante al ricorso nei confronti dell'ordinanza di demolizione 8286/2014, in quanto in quel giudizio alcun atto di rinuncia, recante la sottoscrizione della parte patrocinata, era stato depositato dalla stessa parte appellante, i cui difensori in sede di discussione avevano soltanto "(peraltro nell'ambito dei poteri tipici della difesa) dedotto come il richiesto accoglimento dei motivi relativi all'accodo e il suo conseguente ripristino, avrebbe privato di qualsivoglia interesse ad insistere per l'annullamento della demolizione (essendo questa pure prevista dall'accordo)" (così, testualmente, alle pagg. 4 e 5 del ricorso per revocazione).
Preso atto che, dunque, la parte ricorrente per revocazione chiede alla Sezione di "correggere in sede di revocazione solo in parte qua la decisione epigrafata cassando il riferimento a non esistente formale "rinuncia" da sostituirsi con sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'accoglimento dei motivi comportanti il ripristino dell'accordo" (così ancora, testualmente, a pag. 5 del ricorso per revocazione).
Dato atto che il Comune di Vico Equense si è costituito nel presente giudizio rilevando la infondatezza del ricorso e chiedendone la dichiarazione di inammissibilità.
Rilevato che:
- dagli atti depositati in giudizio si legge che nel verbale dell'udienza pubblica del 22 novembre 2018 (con riferimento al giudizio R.G. n. 6867/2016, poi definito con la sentenza della quale viene qui chiesta la revocazione in parte qua) è registrato quanto segue: "in sede di esame delle istanza preliminari sono presenti gli avvocati: Gianluigi Pellegrino, Gianluca Lemmo ed Erik Furno che chiedono di discutere brevemente la causa. Il ricorso viene richiamato. In sede di discussione sono presenti gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Gianluca Lemmo ed Erik Furno che argomentano le loro tesi, si rinuncia all'annullamento dell'ordinanza di demolizione e si chiede di accogliere i secondi motivi aggiunti. Il Presidente dispone quindi che la causa venga trattenuta in decisione";
- che dunque agli atti è registrata la rinuncia al giudizio di annullamento dell'ordinanza di demolizione;
- che, come è noto, il verbale d'udienza è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (cfr., tra le molte, C.d.S., Sez. II, 15 aprile 2019 n. 2451; Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162, e 7 febbraio 2011, n. 815, nonché Cass. civ., Sez. II, 12 gennaio 2009, n. 440);
- nel caso di specie non risulta proposta la querela di falso nei confronti di detto verbale e il rimedio della revocazione non può sopperire al fine di ottenere un analogo risultato visto che costituisce ius receptum che per superare il carattere fidefacente degli atti pubblici la querela di falso è necessaria anche qualora si ritenga che l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale, con la sola eccezione - che tuttavia nel caso di specie non si è concretizzata - del caso in cui dallo stesso contesto dell'atto risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento (cfr., sullo specifico tema, Cass. civ., Sez. II, 22 aprile 2005, n. 8500).
Rammentato che, per completezza e a tutto voler concedere, secondo un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, l'errore di fatto idoneo a sorreggere il gravame per revocazione è unicamente quello che consiste in una errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o da abbaglio dei sensi che abbia indotto il giudicante a supporre l'esistenza di un fatto che non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato e ciò, sempreché, tale errata percezione sia determinante sulla pronuncia, nel senso che l'errore si riveli decisivo nella dimostrazione di un rapporto di necessaria causalità tra l'erronea supposizione e la pronuncia stessa (cfr. C.d.S., Sez. IV, 19 giugno 2009, n. 3296, e 24 aprile 2009, n. 2414, nonché Sez. V, 31 luglio 2008, n. 3816; 20 ottobre 2005, n. 5896; oltre a, più di recente, C.d.S., Sez. IV, 18 ottobre 2016, n. 4319).
Ribadito in conclusione che, in ragione delle suesposte osservazioni, il ricorso per revocazione, siccome proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Stimato che le spese del presente giudizio possono compensarsi, sussistendone i presupposti ex art. 92 c.p.c., di cui all'art. 26, comma 2, c.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione (n. R.g. 5219/2019), come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.