Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 28 settembre 2021, n. 796

Presidente: Migliozzi - Estensore: Giovannini

FATTO E DIRITTO

Con il presente ricorso, la richiedente l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Forlì-Cesena chiede l'annullamento del provvedimento in data 13 maggio 2019, notificato all'interessata il 27 maggio 2019, con il quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati c/o il Tribunale di Forlì-Cesena ha respinto detta istanza. La ricorrente chiede inoltre l'accertamento dell'obbligo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a provvedere alla suddetta iscrizione, nonché la condanna dello stesso Consiglio al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa della illegittima mancata iscrizione all'Albo.

A sostegno della principale azione impugnatoria, l'interessata deduce l'illegittimità del gravato provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, costituitosi in giudizio, chiede in via pregiudiziale che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In subordine, nel merito, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati intimato chiede la reiezione del ricorso, stante l'infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del giorno 13 luglio 2021, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.

Il Collegio deve in via pregiudiziale rilevare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal resistente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena.

Il ricorso in esame ha infatti ad oggetto l'iscrizione all'Albo degli Avvocati (nella specie negata alla ricorrente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena con l'atto impugnato) che è controversia devoluta alla cognizione del Consiglio Nazionale Forense quale giurisdizione speciale ai sensi di quanto chiaramente stabilisce l'art. 17, comma 7, della l. n. 247 del 2016 [recte: del 2012 - n.d.r.], secondo il quale avverso il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro il termine di 20 giorni dalla notifica del diniego.

Di qui, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, dovendo giudicare la presente controversia il Consiglio Nazionale Forense ai sensi di quanto prevede l'art. 17, comma 7, l. n. 247 del 2016 [recte: del 2012 - n.d.r.].

Spese del giudizio compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

P. Dubolino, F. Costa

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