Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 11 ottobre 2021, n. 2205

Presidente: Nunziata - Estensore: Zucchini

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di Induno Olona (VA) indiceva una procedura negoziata per l'affidamento della gestione dei servizi scolastici integrativi, da assegnarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con assegnazione di 70 punti massimi all'offerta qualitativa e di 30 punti massimi a quella economica.

La gara sarebbe stata svolta con modalità telematiche, utilizzando la piattaforma della Regione Lombardia denominata Sintel.

Al termine della procedura risultava aggiudicataria la Cooperativa Sociale Eureka!, mentre al terzo posto si collocava la Cooperativa Sociale "Progetto A".

Quest'ultima proponeva il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva e con istanza di accesso ex art. 116 del c.p.a.

All'udienza cautelare del 7 ottobre 2021 il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa era trattenuta in decisione.

Alla medesima udienza era chiamata per la decisione l'istanza ex art. 116 del c.p.a.

2. Il ricorso appare fondato, per le ragioni che seguono.

2.1. La lettera di invito (cfr. il doc. 6 della ricorrente, pag. 5) prevede, per l'attribuzione del punteggio al criterio del prezzo (massimo 30 punti), l'assegnazione di 30 punti alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso, mentre ai restanti operatori il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione di una formula matematica per la quale il punteggio da assegnare (X) sarà pari al rapporto fra il prodotto fra il prezzo più basso (Pi) ed il coefficiente C pari a 30 (costituente il dividendo) ed il prezzo offerto PO, costituente il divisore, quindi X = (Pi * C) / PO.

La commissione di gara, nella seduta del 15 luglio 2021 (cfr. il doc. 2 della ricorrente, verbale n. 4/2021), evidenziava come il criterio matematico di cui sopra non corrispondeva a quello invece utilizzato nella piattaforma Sintel.

A questo punto, ipotizzando un errore nella lettera di invito, la commissione assegnava il punteggio tecnico non utilizzando la formula della legge di gara, ma impiegando un differente criterio previsto dalla piattaforma, che teneva conto non del prezzo offerto bensì del valore percentuale al ribasso e quindi PE (punteggio) = PEmax (punteggio massimo assegnabile) * (So - percentuale offerta dal singolo / Smax - percentuale più alta offerta in gara).

2.2. La condotta della commissione, poi conferma[ta] dall'Amministrazione che ha respinto l'istanza di autotutela avanzata dall'esponente (cfr. il doc. 3 di quest'ultima), appare illegittima.

Infatti, a fronte della limpida dizione della lettera di invito - che individua una chiara formula per l'assegnazione del punteggio economico - la commissione ha di fatto disapplicato la lettera di invito stessa, sostituendo il criterio previsto da quest'ultima con un differente criterio, tale da snaturare l'esito della gara.

Appare assodato in giurisprudenza che la stazione appaltante deve, per evidenti esigenze di parità di trattamento dei concorrenti, rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni della lex specialis, non essendo certo possibile una modifica delle medesime in corso di gara, neppure per rimediare ad eventuali errori compiuti nella redazione degli atti della procedura (cfr. da ultimo, fra le tante, C.d.S., Sez. III, sent. n. 3180/2021).

2.3. A ciò si aggiunga, fermo restando quanto sopra esposto, che le ragioni addotte dalla commissione per disapplicare la lettera di invito appaiono inconferenti.

In particolare non può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che la piattaforma Sintel non conterrebbe il criterio previsto dalla lettera di invito, posto che Sintel è una piattaforma telematica a disposizione della stazioni appaltanti lombarde ma non è pensabile che le formule di punteggio in essa contenute possano vincolare l'appaltante a disapplicare la legge di gara.

Parimenti irrilevante è la circostanza che a pag. 3 della lettera di invito sia imposto ai concorrenti di indicare il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, giacché questo non toglie certo efficacia alla formula di attribuzione del punteggio economico sopra indicata.

La motivazione addotta dalla commissione, inoltre, appare perplessa, posto che la commissione stessa si limita ad "ipotizzare" (cfr. il doc. 2 della ricorrente, pag. 7), un "refuso" nella lettera di invito.

Orbene, il concetto di "refuso" è quello di un mero errore materiale dovuto alla svista di un compilatore (in analogia con l'art. 1430 del codice civile sull'errore di calcolo), ma non può sostenersi che la scelta di una precisa formula matematica di attribuzione di punteggio costituisca un semplice errore materiale, come tale facilmente riconoscibile con l'ordinaria diligenza ed emendabile da chiunque (sulla rilevanza e sui limiti degli errori materiali nelle gare pubbliche si veda, fra le più recenti, T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, sent. n. 9448/2021).

In conclusione, deve ribadirsi che, anche in caso di eventuali errori nella legge di gara, la commissione non ha alcun potere di modifica o di disapplicazione della stessa, dovendo semmai sospendere la procedura per porre la questione al responsabile del procedimento, per l'esercizio dei poteri riconosciutigli dalla legge (cfr. l'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016).

Si conferma di conseguenza l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra censura e con annullamento degli atti impugnati in via principale (provvedimento di aggiudicazione e diniego di autotutela) e salve le successive determinazioni dell'autorità amministrativa.

3. Alla luce della suindicata decisione di accoglimento, l'istanza ex art. 116 c.p.a. deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.

4. Le spese di causa sono poste a carico della stazione appaltante (Comune di Induno Olona) e sono liquidate come da dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti delle parti controinteressate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Dichiara improcedibile l'istanza ex art. 116 del c.p.a.

Condanna il Comune di Induno Olona al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002).

Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.