Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 14 ottobre 2021, n. 6901

Presidente ed Estensore: Lipari

FATTO E DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalle attuali appellate per l'annullamento del provvedimento adottato dalla Prefettura di Pordenone, con il quale era stata rigettata la domanda di emersione di rapporto di lavoro irregolare, ex art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, presentata in favore di cittadina extracomunitaria, di nazionalità moldava.

Le ragioni del diniego derivano dalla circostanza che la cittadina extracomunitaria risulta destinataria di un atto di segnalazione di inammissibilità dell'ingresso e permanenza nel territorio europeo compreso in area Schengen, adottato dall'Autorità di pubblica sicurezza della Grecia.

Pertanto, a giudizio dell'amministrazione, l'istanza di emersione deve essere inderogabilmente respinta.

2. Secondo il T.A.R., invece, il diniego è illegittimo, perché non motiva in ordine alle ragioni sostanziali che impedirebbero il riconoscimento dell'emersione: a tale scopo non potrebbe reputarsi idoneo il mero richiamo al provvedimento di "inammissibilità" emesso dall'autorità greca.

Il Ministero appellante contesta l'impugnata decisione, sostenendo che la segnalazione impedisce in radice la regolarizzazione del richiedente, senza che l'autorità amministrativa nazionale possa sindacare il provvedimento richiamato.

Le appellate, pur ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.

3. L'appello è fondato.

Il Collegio non ha ragione di discostarsi dal proprio orientamento consolidato, in forza del quale la segnalazione di inammissibilità dell'ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen preclude, in radice, ogni possibilità di ottenere il richiesto provvedimento di regolarizzazione dello straniero presente in Italia.

Il provvedimento di diniego, pertanto, è correttamente motivato attraverso il riferimento all'atto adottato in altro Stato dell'area Schengen, senza alcuna necessità di argomentare ulteriormente in ordine alla concreta pericolosità del cittadino extracomunitario o di vagliare la legittimità e correttezza di tale atto.

Resta fermo che l'amministrazione nazionale deve indicare con chiarezza l'atto che comporta l'inammissibilità dell'ingresso e ha il dovere di verificare se tale atto abbia oggettivamente il contenuto e gli effetti preclusivi previsti dagli accordi europei.

4. Nella presente vicenda contenziosa, il diniego impugnato in primo grado svolge un puntuale riferimento alla determinazione assunta dall'autorità amministrativa greca, indicando adeguatamente i motivi giuridici della decisione adottata.

5. In definitiva, quindi, l'appello del Ministero dell'interno deve essere accolto, con il conseguente rigetto del provvedimento impugnato in primo grado.

Le spese del doppio grado vanno compensate integralmente tra le parti, considerando la novità della questione al momento della proposizione del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, § 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.

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