Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 14 ottobre 2021, n. 6906

Presidente: de Francisco - Estensore: Altavista

FATTO E DIRITTO

I signori Carmine Cennamo, quale candidato Sindaco, e i signori Dario Alterio, Pasquale Caputo, Antonio D'Antonio, Luigi Di Matteo, Pasquale Elia, Rolando Manzione, Lucia Paolino, Cosimo Spiniello, Gessica Trotta, Carmine Turco, quali candidati consiglieri comunali della lista n. 1 "Noi per Postiglione" hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, impugnando il verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni del 22 settembre 2020, con il quale sono stati proclamati eletti Sindaco di Postiglione il sig. Mario Pepe e consiglieri comunali i signori Piero Forlano, Simone Onnembo, Mario Valitutto, Antonio Savastano, Martino Opromolla, Giovanni Costantino, Marcella Valitutto, candidati nella lista n. 3 "Uniti Postiglione Rinasce", la sig.ra Amoruso Deborah, candidata a Sindaco nella lista n. 2 "Postiglione che vogliamo", nonché i signori Carmine Cennamo e Gessica Trotta, rispettivamente, candidati a Sindaco ed a consigliere comunale nella lista n. 1 "Noi per Postiglione"; hanno impugnato, altresì, l'avviso del Sindaco di Postiglione del 25 settembre 2020, con cui sono stati resi noti i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale di Postiglione svoltasi il 20 e 21 settembre 2020; il "verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale" della Sezione n. 1 e dei relativi risultati; nonché i provvedimenti con cui sono stati nominati scrutatore dell'Ufficio elettorale della sezione n. 1 il sig. Giuseppe Medici e segretaria dello stesso Ufficio elettorale della Sezione n. 1 la sig.ra Serafina Villano; ogni altro atto del procedimento elettorale relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Postiglione svoltasi il 20 e 21 settembre 2020.

Hanno esposto in fatto che il signor Carmine Cennamo era candidato Sindaco nella lista n. 1 "Noi per Postiglione", la signora Deborah Amoruso, quale candidato Sindaco nella lista n. 2 "Postiglione che vogliamo"; il signor Mario Pepe nella lista n. 3 "Uniti Postiglione Rinasce"; che a seguito delle operazioni elettorali è stato proclamato Sindaco il signor Mario Pepe, essendo stati attribuiti alla sua lista 594 voti, mentre alla lista n. 1 con candidato Sindaco il sig. Carmine Cennamo sono stati attribuiti 591 voti; alla lista n. 2 con candidata Sindaco la signora Deborah Amoruso sono stati attribuiti 251 voti; alla lista "Uniti Postiglione Rinasce" sono stati, quindi, attribuiti 7 seggi; alla lista n. 2 "Postiglione che vogliamo" 1 seggio, alla lista n. 1 "Noi per Postiglione" 2 seggi; pertanto, sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i signori Piero Forlano, Simone Onnembo, Mario Valitutto, Antonio Savastano, Martino Opromolla, Giovanni Costantino, Marcella Valitutto candidati nella lista n. 3 ("Uniti Postiglione Rinasce"), i signori Carmine Cennamo e Gessica Trotta per la lista n. 1 "Noi per Postiglione" e la signora Deborah Amoruso per la lista n. 2, "Postiglione che vogliamo". Hanno dedotto che durante le operazioni elettorali si sarebbero verificate plurime illegittimità, tali da inficiare la correttezza della consultazione elettorale, con conseguente necessità di procedere alla rettifica o, in subordine, all'annullamento dei risultati. In particolare hanno proposto i seguenti motivi di ricorso:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 59 del t.u. n. 560/1960, dei principi di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali; dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per falso presupposto e travisamento dei fatti; violazione del giusto procedimento; invalidità derivata dei risultati elettorali e della proclamazione degli eletti, sostenendo che dal verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 1 emergerebbero una serie di anomalie in grado di compromettere la genuinità del voto, in ragione della non corrispondenza fra il numero delle schede avanzate e la differenza fra le schede consegnate e le schede autenticate; il numero delle schede autenticate non utilizzate e la differenza fra le schede autenticate e gli elettori iscritti nelle liste che hanno votato; il numero dei votanti e quello delle schede scrutinate; in particolare il numero delle "schede avanzate" (cioè "non autenticate") è indicato in 53, nel verbale della Sezione n. 1, che non corrisponde alla differenza fra le schede consegnate (1136) e le schede autenticate indicate nel verbale (1033) pari a 103; il numero delle "schede autenticate non utilizzate" è indicato in 257, che non corrisponde alla differenza fra le schede autenticate (1033) e gli elettori iscritti nelle liste che hanno votato (777), pari a 256; tale differenza non sarebbe giustificata dall'essere stata autenticata nella Sezione n. 1 una scheda per un'elettrice iscritta nella sezione 2, poiché dal verbale della Sezione n. 1 non risulta che siano state autenticate altre schede o che siano stati ammessi al voto elettori non appartenenti alla sezione; in ogni caso il numero dei votanti, che dovrebbe quindi risultare pari a 778, non corrisponde al numero delle schede scrutinate, pari a 777; inoltre, uno degli scrutatori è stato escluso dall'attività di autenticazione delle schede elettorali e la Busta n. 3/COM (contenente le "schede avanzate" ossia le schede "autenticate e non utilizzate", e le "schede non autenticate", unite da apposite fascette) non è stata immediatamente recapitata al Tribunale di Salerno dopo la chiusura delle operazioni di voto e prima che avesse inizio lo scrutinio, bensì è stata rinvenuta il giorno dopo sul furgone utilizzato per l'attività di raccolta dei rifiuti, con uno squarcio di 30/40 cm; l'incertezza in particolare sul numero delle schede autenticate e non utilizzate avrebbe potuto provocare il fenomeno della "scheda ballerina" con evidente incertezza sulla regolarità del voto;

- violazione degli artt. 5 e 6 d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, dell'art. 71 t.u. n. 267/2000, degli artt. 57, 64 e 69 t.u. n. 570/1960; invalidità derivata dei risultati elettorali e della proclamazione degli eletti", in quanto illegittimamente sarebbero stati annullati cinque voti da attribuire alla lista "Noi per Postiglione"; sarebbero stati, inoltre, indebitamente assegnati tre voti alla lista n. 3 "Uniti Postiglione Rinasce"; pertanto, dovrebbero essere corretti i risultati elettorali con la sottrazione di tre voti alla lista n. 3, che passerebbe da 594 a 591 voti e l'aggiunta di n. 5 voti alla lista n. 1, che passerebbe da 591 a 596 voti con conseguente proclamazione del sig. Carmine Cennamo quale Sindaco di Postiglione e conseguente assegnazione di 7 seggi alla lista n. 1 "Noi per Postiglione", di 2 seggi alla lista n. 3 "Uniti Postiglione Rinasce" e di n. 1 seggio alla lista n. 2 "Postiglione che vogliamo";

- violazione del t.u. n. 570/1960, del principio di trasparenza, dell'art. 97 Cost., in quanto l'ufficio elettorale della Sezione n. 1 sarebbe stato illegittimamente composto, sussistendo un profilo di incompatibilità dello scrutatore sig. Medici, figlio di una candidata della lista n. 3, nonché per la nomina della figlia del Presidente del seggio quale segretario.

Con decreto presidenziale n. 469 del 23 ottobre 2020 è stata disposta "la ricerca e l'acquisizione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno delle schede dichiarate nulle nelle Sezioni n. 1 e n. 2 (come descritte nella seconda censura di ricorso) e delle ulteriori n. 3 (tre) schede ritenute valide nella Sezione n. 2 (come descritte nella medesima seconda censura di ricorso), laddove sussistenti, avendo cura di depositare, facendo uso degli strumenti telematici previsti, copia autenticata ed asseverata delle stesse ed una breve relazione delle relative operazioni elettorali (anche in relazione alle circostanze di fatto rappresentate con il primo motivo di ricorso)".

È stato proposto ricorso incidentale dal sig. Mario Pepe con censure di violazione degli artt. 64 e 69 del t.u. n. 560/1960, dell'art. 71, comma 6, del t.u. 267/2000; di eccesso di potere per errore di fatto, difetto del presupposto, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, sostenendo che nella Sezione n. 1 sarebbe stato illegittimamente annullato un voto alla lista n. 3 che, sebbene privo del crocesegno sul relativo simbolo di lista, recava il nominativo del candidato Sindaco Mario Pepe riportato nel relativo spazio destinato al voto di preferenza per il candidato consigliere; nella Sezione n. 2 sarebbe stato illegittimamente annullato un voto in favore della lista n. 3, che riportava l'indicazione della preferenza per "Forlano Pierino"; sarebbero stati illegittimamente assegnati alla lista n. 1 tre voti (un voto nella Sez. n. 1 e due voti nella Sez. 2) che riportavano la scritta "Vito Turco" in corrispondenza del riquadro di preferenza della lista n. 1; è stato dedotto che con l'accoglimento del ricorso incidentale il risultato elettorale andrebbe corretto rideterminando i voti della lista n. 1 in 588 (anziché 591) ed i voti della lista n. 3 in 597 (anziché 594), con conseguente conferma dell'elezione diretta del candidato Pepe in uno all'assegnazione della maggioranza dei seggi alla collegata lista n. 3 e conseguente carenza di interesse alle censure relative all'illegittimo annullamento delle schede.

Con ordinanza n. 88 del 13 gennaio 2021 è stata disposta istruttoria richiedendo alla Prefettura UTG di Salerno e al Comune di Postiglione una relazione concernente le operazioni elettorali relative alla Sezione n. 1, anche con riferimento alla scomparsa e al successivo ritrovamento della Busta 3/COM, già oggetto di richiesta istruttoria formulata con decreto presidenziale n. 469 del 23 ottobre 2020, copia (autenticata ed asseverata) delle liste e dei registri degli elettori delle due sezioni; copia della ricevuta di consegna al Tribunale, per il tramite del Comune, della Busta 3/COM della Sezione n. 1; alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno è stata chiesta copia della relazione redatta dalla Polizia Municipale di Postiglione "in ordine alla descritta vicenda della scomparsa e del ritrovamento della Busta 3/COM della Sezione n. 1, ove esistente e non coperta da segreto istruttorio, nonché, nei limiti in cui non siano coperte da segreto, notizie in ordine alle eventuali evoluzioni della vicenda in sede penale"; è stato poi nominato verificatore il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a funzionario del proprio ufficio, al fine di acquisire le liste e i registri degli elettori della Sezione e verificare il numero dei votanti della Sezione n. 1; verificare il numero delle schede elettorali consegnate alla Sezione n. 1, delle schede autenticate, delle schede scrutinate, delle schede autenticate non utilizzate per la votazione, delle schede non autenticate; verificare la corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei votanti nella Sezione, nonché tra il numero delle schede autenticate non utilizzate e la differenza fra il numero delle schede autenticate e il numero dei votanti; redigere apposito verbale delle operazioni effettuate, descrivendo lo stato dei plichi e l'esito dei conteggi effettuati.

La verificazione ha accertato che nella busta 3/COM sono state rinvenute 255 schede autenticate non utilizzate, più due schede timbrate ma mancanti di firma dello scrutatore oltre a "un plico a parte con la dicitura apposta a penna schede non autenticate, chiuso con striscia di carta adesiva posta in verticale nella parte centrale sulla quale sono state apposte delle firme; il plico riporta sul retro due piccoli squarci di circa 3 cm. In tale plico si ritrovano numero 102 schede non autenticate"; sono state rinvenute in totale n. 1032 schede autenticate, più due schede timbrate ma prive di firma dello scrutatore; le schede scrutinate nella Sez. n. 1 sono risultate pari a n. 777; il numero dei votanti della Sez. 1 è risultato pari a n. 777; è stata rinvenuta, nella lista femminile della Sezione n. 1, una nota a firma del Presidente della Sezione n. 1 con la quale viene dato atto al Presidente della Sezione n. 2 che una elettrice (la signora Maria Botte) iscritta nelle liste elettorali della Sezione n. 2, ha votato invece alla Sezione n. 1.

Dall'istruttoria emergeva che la busta 3/COM della Sezione n. 1 non era stata consegnata immediatamente al termine delle operazioni di voto al Tribunale di Salerno, ma era rimasta presso gli uffici comunali nei quali non era stata poi rinvenuta ed era stata ritrovata successivamente in un furgone addetto alla raccolta rifiuti con uno squarcio di circa 30-40 centimetri.

La busta era stata quindi consegnata al Tribunale di Salerno solo il 24 settembre 2020 alle ore 12.46, quando la funzionaria del Tribunale aveva redatto apposito verbale, indicando la busta con sigillatura apposta nel seggio elettorale integra "mentre presenta un taglio nella parte superiore dove sono state apposte delle spille da parte del sig. Giorgio Turco per evitare fuoriuscita di materiale, lo stesso riferisce che la busta è stata recuperata dai netturbini sigg. Botte Gerardo e Caputo Romeo e consegnata all'ufficio Anagrafe del Comune di Postiglione. Si procede quindi ad apporre i sigilli sulla parte lesionata della busta".

A seguito della verificazione sono stati proposti motivi aggiunti, rubricati "violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 53 e 59 del t.u. n. 560/1960, violazione dei principi di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali, violazione dell'art. 97 Cost., eccesso di potere (falso presupposto e travisamento dei fatti), violazione del giusto procedimento, invalidità derivata dei risultati elettorali e della proclamazione degli eletti", a mezzo dei quali si è lamentata la significativa discordanza del numero di schede "non autenticate" accertato in sede di verificazione (n. 102) rispetto a quello invece indicato nel verbale delle operazioni elettorali (n. 53), nonché il rinvenimento, in sede di verificazione, di due schede recanti solo il timbro sezionale e prive di firma dello scrutatore; si è inoltre sostenuto che la congruenza dei dati emergente della verificazione sarebbe irrilevante se non addirittura sospetta alla luce delle vicende che hanno riguardato la busta 3/COM.

Veniva quindi, altresì, depositata in giudizio dal Segretario comunale di Postiglione una propria spontanea relazione, nella quale egli dava atto di non avere inviato subito le buste n. 2 e n. 3 presso il Tribunale di Salerno, trattenendole presso gli uffici comunali fino alla sera per inviarle congiuntamente al resto del materiale elettorale; di avere custodito la busta 3/COM presso il proprio ufficio e di averla poi affidata ai dipendenti comunali per il trasporto al Tribunale di Salerno insieme al restante materiale elettorale, tra cui poi non era stata trovata.

Con la sentenza n. 1024 del 23 aprile 2021 il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso.

In particolare, con riferimento al secondo motivo relativo all'illegittimo annullamento dei voti di alcune schede (5 da attribuire alla lista "Noi per Postiglione") ha affermato il mancato raggiungimento della prova di resistenza, in quanto a seguito della verificazione non sono state rinvenute, fra le schede nulle della Sezione n. 1, tutte le schede indicate come illegittimamente annullate, ma unicamente due schede inidonee quindi al superamento dello scarto di tre voti tra le due liste (n. 1 e n. 3). Sono state respinte le ulteriori censure (primo motivo del ricorso introduttivo e l'unico motivo formulato con l'atto di motivi aggiunti esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi) relative alle anomalie che sarebbero state rilevate nel corso delle operazioni elettorali, in particolare affermando che sulla base della verificazione è stata esclusa la sussistenza delle incongruenze, in quanto è risultato che nella Sezione n. 1 sono state autenticate 1034 schede, date dalla somma delle schede inizialmente autenticate (1033, come indicato in verbale, corrispondenti al numero degli elettori della sezione) più l'ulteriore scheda autenticata per l'elettrice Botte Maria, "tale ulteriore autenticazione trova conferma sia a pagina 28 del verbale delle operazioni della Sezione n. 1, in cui il Presidente della Commissione ha verbalizzato di aver autenticato una scheda per l'elettrice riportata in calce alla lista femminile di questa sezione come da verbale allegato sia nella nota a firma del Presidente della Sezione n. 1 rinvenuta in sede di verificazione"; il numero delle "schede avanzate" (cioè "non autenticate") è pari a 102, che corrisponde alla differenza fra le schede consegnate (1136) e le schede autenticate (1034); "è altresì assente ogni incongruenza fra il numero delle schede autenticate non utilizzate, pari a 257 (in coerenza con le indicazioni del verbale sezionale) e la differenza fra le schede autenticate (1034) e i votanti (777, il cui numero a sua volta corrisponde a quello delle schede scrutinate)... A fronte della perfetta congruenza dei dati elettorali come risultanti dalla verificazione, l'indicazione nel verbale delle operazioni elettorali della Sez. 1 di un numero di schede non autenticate (n. 53) divergente rispetto a quello accertato in sede di verificazione (n. 102) appare certamente compatibile con il possibile prodursi di comuni, innocue - per quanto non commendevoli - distrazioni individuali o disfunzioni burocratiche... Analogamente è a dirsi per l'omessa firma di due schede, specie considerato che nella stessa tornata hanno avuto luogo plurime consultazioni elettorali (regionali, comunali e referendarie)... Relativamente alla mancata autenticazione delle schede da parte del quarto scrutatore, premesso che le disposizioni di riferimento richiedono che tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali (art. 25 del t.u. n. 560/1960) e prevedono che le schede devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente... nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore (art. 47 del t.u. n. 560/1960), la censura non appare idonea a invalidare il risultato elettorale tenuto conto del principio della strumentalità delle forme vigente in materia, in virtù del quale, in mancanza di espressa comminatoria di nullità, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto... in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del principio sostanziale del favor voti, nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina legislativa e normativa, che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, perché rispetto a tali inesattezze prevale l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale e con essa il risultato al quale essa tende".

Con riguardo allo smarrimento della busta n. 3 il Tribunale amministrativo ha stigmatizzato la condotta tenuta dal Comune "gravemente negligente e caratterizzata da significativa leggerezza, atteso che la busta contenente le schede autenticate non utilizzate, oltre ad essere stata scientemente trattenuta fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio - in chiaro contrasto con le disposizioni che prescrivono la consegna in Tribunale prima dell'avvio dello spoglio, al fine di salvaguardare la genuinità delle operazioni di voto - è stata, evidentemente, non adeguatamente custodita, posto che è risultata smarrita e rinvenuta con uno squarcio di 30/40 cm", ma ha ritenuto che "a fronte dell'accertata congruenza dei dati elettorali..., alla luce del principio di strumentalità delle forme... la vicenda relativa allo smarrimento della Busta 3/COM... non può assurgere a causa di invalidità ex se delle operazioni, non rappresentando un indizio significativo, rilevante e decisivo di inquinamento del voto municipale rispetto al quale risulti recessiva la coerenza dei dati emersa in sede di verificazione"; in particolare è stata richiamata la giurisprudenza per cui "ai fini dell'annullamento delle operazioni elettorali occorre che, con riguardo alla irregolarità denunciata, sia dimostrata la sua concreta incidenza sul risultato elettorale, non essendo sufficiente un mero dubbio. È palese, infatti, che la volontà espressa dagli elettori può essere sovvertita laddove si riscontrino positivi elementi circa l'irregolarità della sua ricostruzione da parte delle sezioni elettorali, in mancanza dei quali la volontà popolare deve essere rispettata"; pertanto, "a fronte della perfetta congruenza dei dati elettorali come risultanti dalla verificazione" nel caso di specie non sarebbero stati allegati idonei elementi per potere individuare sistemi fraudolenti di adulterazione e possibili meccanismi di alterazione della volontà popolare, ritenuto insufficiente il riferimento alla c.d. scheda ballerina contenuto nel ricorso di primo grado ma non riproposto nei motivi aggiunti a seguito della verificazione; è stato poi richiamato il verbale delle operazioni elettorali che conteneva la indicazione "prima che abbia inizio lo scrutinio, la busta n. 3/COM è recapitata, per il tramite del Comune, al Tribunale ovvero alla sezione distaccata del Tribunale", il cui contenuto avrebbe dovuto essere smentito solo con la querela di falso, mentre "sulla base della relazione del segretario comunale, lo smarrimento della Busta 3/COM sarebbe avvenuto dopo la chiusura delle operazioni di spoglio". Ha poi ritenuto infondata la censura relativa alla illegittima composizione del seggio elettorale atteso che "la legge non prevede alcuna incompatibilità in caso di rapporto di parentela con i candidati, essendo esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, con norma di stretta interpretazione (art. 23, lett. f, d.P.R. n. 570/1960) i soli candidati" così come "nessuna incompatibilità è prevista nei rapporti fra Presidente di seggio e segretario, limitandosi l'art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53 a prevedere che il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado".

Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal signor Mario Pepe per sopravvenuta carenza di interesse.

Avverso la sentenza n. 1024 del 2021 è stato proposto il presente appello dai ricorrenti Carmine Cennamo, Pasquale Caputo, Antonio D'Antonio, Luigi Di Matteo, Pasquale Elia, Rolando Manzione, Lucia Paolino, Cosimo Spiniello, Gessica Trotta, Dario Alterio, con esclusione quindi del signor Carmine Turco, lamentando vari profili di error in iudicando nella reiezione delle censure da parte del giudice di primo grado; in particolare, con riferimento alla reiezione del primo motivo di ricorso e dei motivi aggiunti, si sostiene che le varie irregolarità e la vicenda della busta 3/COM avrebbero alterato la affidabilità delle operazioni elettorali; infatti, non vi sarebbe la corrispondenza delle schede elettorali affermata dal primo giudice, in quanto non potrebbero essere considerate schede autenticate quelle autenticate solo da tre scrutatori sui quattro presenti; inoltre, la busta 3/COM non è stata immediatamente consegnata al Tribunale come prescritto dalle norme di legge, mentre tale circostanza sarebbe stata espressamente affermata nel verbale del seggio elettorale; la medesima busta è stata poi smarrita e successivamente ritrovata con una ampia apertura e con 102 schede elettorali non autenticate all'interno, mentre nel verbale della sezione le schede elettorali non autenticate erano indicate in 53; inoltre due delle schede considerate come autenticate e non utilizzate nel verbale della sezione (pari a 257) erano invece solo timbrate e non sottoscritte dagli scrutatori; da tali varie circostanze deriverebbe un consistente quadro indiziario di utilizzo improprio delle schede autenticate e non utilizzate e delle schede non autenticate; pertanto in base a tutte le circostanze di fatto relative alla schede non autenticate sarebbe plausibile l'utilizzo del meccanismo della scheda ballerina, che non necessariamente poi comporterebbe l'incongruenza dei dati elettorali; anche la circostanza che la signora Maria Botte iscritta alla sezione n. 2 ha votato invece alla sezione 1, non risultante dal verbale della sezione n. 1 ma solo dalla nota del Presidente della sezione n. 1 confermerebbe il quadro di indizi; è stato, poi, contestato il riferimento da parte del giudice di primo grado al meccanismo della "scheda ballerina" non considerato, in quanto non riproposto a seguito della verificazione, sostenendo tale circostanza sarebbe stata irrilevante, in quanto una volta proposto nel ricorso introduttivo il profilo relativo all'utilizzo della scheda ballerina era comunque entrato nell'oggetto del giudizio; è stato contestato, altresì, il riferimento da parte del giudice di primo grado alla mancata presentazione della querela di falso in ordine alla dichiarazione del verbale della Sezione relativa alla immediata consegna della busta 3/COM al Tribunale di Salerno, emergendo la circostanza della mancata consegna dalla relazione della Comandante della Polizia municipale del 25 settembre 2020 e dalla stessa dichiarazione del Segretario comunale agli atti del giudizio, anch'essi atti dotati di efficacia fidefaciente, da cui, peraltro, si ricaverebbero ulteriori profili di incertezza sulle modalità di custodia del plico e sui destinatari della consegna; secondo la ricostruzione difensiva la mancata osservanza delle disposizioni dell'art. 53 del t.u. 570 del 1960 renderebbe ex se illegittime le operazioni elettorali, essendo la scansione temporale appositamente prevista da tali disposizioni, al fine di evitare possibili alterazioni del risultato elettorale; è stato poi riproposto il motivo sulla incompatibilità dei componenti del seggio elettorale, sostenendo genericamente una interpretazione estensiva della norme sulle incompatibilità; è stata reiterata la richiesta dell'incombente istruttorio già formulata con i motivi aggiunti in primo grado ovvero la verifica se le schede autenticate e non utilizzate e le schede non autenticate e le due con il timbro rechino tutte il timbro 40112 della Sezione n. 1 o il timbro 78013 della Sezione n. 2 nonché di accertare il numero effettivo delle schede non autenticate e delle schede autenticate e non utilizzate inserite nella busta 3 della Sezione n. 2.

Il signor Mario Pepe ha contestato la fondatezza dell'appello e riproposto le difese del ricorso di primo grado, insistendo per la congruità dei dati elettorali; non ha riproposto i motivi del ricorso incidentale.

La parte appellante ha presentato memoria riportandosi all'appello e memoria di replica insistendo nelle proprie argomentazioni difensive.

All'udienza pubblica del 21 settembre 2021 l'appello è stato trattenuto in decisione.

L'appello è fondato.

Ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" "Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese".

La normativa riguardante il procedimento elettorale disciplina in modo rigoroso i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e di verbalizzazione delle stesse, ponendo a carico del presidente della sezione precisi e puntuali obblighi che devono essere compiuti secondo l'ordine prestabilito e nei tempi indicati.

In particolare, è rilevante la scansione temporale in ordine all'autenticazione delle schede (che devono essere autenticate in un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, ai sensi dell'art. 47, comma 4); all'accertamento del numero dei votanti alla chiusura delle operazioni di voto (art. 53, 1° comma, n. 2); al riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate che dovranno corrispondere al numero degli elettori iscritti che non hanno votato (art. 53, 1° comma, n. 3); alla finale verifica della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato (art. 63, 4° comma) (C.d.S., Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245).

Si tratta di operazioni tassative, che devono essere eseguite nell'ordine indicato dalla legge, dovendosene dare pedissequa ed adeguata contezza nel processo verbale sezionale, essendo mirate a garantire la legittimità, la trasparenza e la regolarità della votazione e dello scrutinio e, quindi, la genuinità del risultato finale. In particolare, le formalità inerenti la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente consegnate alla sezione ed autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate, ma non utilizzate ed indicate nel verbale ai sensi dell'art. 53 cit. risulta preordinata a garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale mentre la mera identità numerica tra schede votate e numero dei votanti non è, in sé considerata, prova della correttezza del procedimento elettorale, laddove sia rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive le particolari operazioni sopra richiamate, potendo tale anomalia essere di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali, confermandosi la conseguente possibilità (in presenza di un adeguato quadro indiziario, su cui infra) di annullare le operazioni di voto, sia nelle ipotesi in cui non sia stato verbalizzato il numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate, sia nelle ipotesi in cui il numero delle schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato o non sussista la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate (C.d.S., Sez. V, 15 dicembre 2016, n. 5284; C.G.A. Sicilia, 5 febbraio 2014, n. 46).

In linea generale, infatti, il procedimento elettorale è preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori, in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione che lo prevede come personale, eguale, libero e segreto (cfr. di recente C.d.S., Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5809).

Sotto tale profilo ritiene il Collegio che debbano essere interpretati anche i consolidati orientamenti giurisprudenziali per cui le omissioni di prescritti adempimenti formali devono essere considerate mere irregolarità tutte le volte in cui esse non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, ovvero assicurare la completa libertà e segretezza del voto nonché la sua autenticità.

La giurisprudenza di questo Consiglio ritiene, infatti, che, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del principio sostanziale del favor voti, non rilevino quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina legislativa e normativa, che non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, perché rispetto a tali inesattezze prevale l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale e con essa il risultato al quale essa tende. Non comportano, dunque, l'annullamento delle operazioni stesse i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto e sono da valutare irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (cfr. C.d.S., Sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829, per cui la mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ma non utilizzate potrebbe comportare, in linea di principio, l'annullamento delle operazioni elettorali se impedisca il riscontro preventivo dell'effettivo numero delle schede utilizzate e votate e non risulti possibile ricostruire, comunque, il dato mancante e quindi l'esatto svolgimento delle operazioni di voto).

In applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti, nelle operazioni elettorali vanno, quindi, considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, mentre rilevano i vizi che possano "dare corpo a fondati sospetti in ordine alla attendibilità del risultato elettorale, sia alla luce di una non corretta utilizzazione di un cospicuo numero di schede elettorali in diverse sezioni, sia anche alla luce del possibile meccanismo fraudolento della c.d. scheda ballerina (consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata all'elettore che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli, depositando nell'urna non già quest'ultima ma quella consegnatagli all'esterno del seggio), di talché appare opportuno disporre il rinnovo delle votazioni nei seggi de quibus" (C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 46, cit.).

Non essendovi nel procedimento elettorale una tassatività delle nullità, sono, dunque, rimesse alla prudente valutazione del Giudice le conseguenze della conclamata violazione di norme che disciplinano le operazioni elettorali, producendosi l'effetto invalidante solo in presenza di quelle anormalità procedimentali che egli ritenga essere state effettivamente e concretamente idonee a incidere sulle garanzie poste dalla legge a presidio dell'espressione, da parte degli elettori, di un voto personale, segreto, libero ed eguale.

Peraltro, e per converso, la violazione di tali regole può implicare l'annullamento delle operazioni di voto anche indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente riesca a dare la prova che le irregolarità rilevate siano state tali da aver effettivamente e concretamente inciso sul risultato elettorale (c.d. principio di resistenza), trattandosi di regole poste a presidio della legittimità, trasparenza e regolarità della votazione e dello scrutinio (C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 46, cit.).

Merita sottolinearsi che anche la riscontrata possibilità che vi sia stato adito alla c.d. scheda ballerina (ciò che, lo si ripete, non postula solo la presenza di irregolarità di verbalizzazione, potenzialmente solo formali e quindi causalmente innocue, ma anche di un quadro indiziario adeguatamente probante che renda concretamente verosimile tale ipotesi nel caso di specie) non costituisce indefettibile ragione di annullamento del risultato elettorale, dovendosi avere riguardo altresì alla verosimiglianza (non occorrendo, sul punto, una prova piena, perché sostanzialmente impossibile) che tale illecito strumento abbia effettivamente inciso sul risultato elettorale. Condizione, anche quest'ultima, che palesemente sussiste nel caso di specie: sol che si consideri come l'utilizzo anche di una sola "scheda ballerina" sia idonea a viziare, nell'arco di una giornata elettorale, anche più di una diecina voti - stante la reiterabilità della fuoriuscita dal seggio di schede autenticate e non votate, partendo dall'iniziale illecita sottrazione anche di una sola di esse - in sostanza deprivandoli dei loro essenziali caratteri della personalità, libertà e segretezza; e che, per converso, il divario tra il candidato eletto Sindaco di Postiglione e il primo dei candidati non eletti è stato di soli tre voti (ben diversa conclusione, evidentemente, sarebbe stata implicata da un risultato che avesse invece fotografato un divario di svariate decine di voti tra i due principali contendenti).

Sulla base di tali principi ritiene il Collegio che le vicende della busta 3/COM della Sezione n. 1 occorse nella competizione elettorale del Comune di Postiglione abbiano comportato un effettivo vulnus alla correttezza e alla trasparenza del voto elettorale espresso nella Sezione di cui trattasi.

La disposizione dell'art. 53 del t.u. n. 570 del 1960 è stringente nell'indicare che prima che inizi lo spoglio dei voti le schede autenticate e non utilizzate (che devono corrispondere al numero degli elettori non votanti) e le schede non autenticate debbano essere chiuse in plico sigillato e consegnate "immediatamente" al Pretore del mandamento, attualmente al Tribunale.

Tale disposizione è chiaramente dettata dall'intento di eliminare dal seggio elettorale, e, quindi, dalla successiva attività di scrutinio, le schede rimaste inutilizzate nella disponibilità del seggio, da cui possa derivare anche solo il sospetto di una avvenuta manipolazione dei risultati elettorali nel corso dello scrutinio stesso.

La precisa indicazione che tale attività si concluda con la chiusura delle schede in un plico sigillato e con la consegna "immediata" all'ufficio giudiziario comporta che alcun profilo di dubbio deve rimanere sulle operazioni di scrutinio e che lo stesso avvenga solo sulle schede effettivamente utilizzate dagli elettori, che devono esattamente corrispondere al numero dei votanti.

Il mancato rispetto di tale norma non si ritiene aver costituito, nella specie, una mera irregolarità formale, ma ha effettivamente inciso nelle modalità fondamentali previste dalla legge per assicurare la trasparenza delle operazioni di scrutinio.

Invero, nel caso di specie non solo non è stato rispettato l'obbligo della consegna immediata al Tribunale di Salerno, come risulta dalla dichiarazione del Segretario comunale depositata nel giudizio di primo grado, che dà atto di avere deliberatamente ritardato la consegna al Tribunale ad un momento successivo unitamente alle schede scrutinate, ma il plico (la busta 3/COM) contenente le schede autenticate e non utilizzate e le schede non autenticate - con vicenda tanto singolare, quanto non ragionevolmente giustificabile - è stato smarrito e successivamente ritrovato nel furgone per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con una ampia apertura, che denota l'evidente mancanza di qualsiasi certezza in ordine alla effettiva corrispondenza delle schede ritrovate all'interno della busta lacerata con quelle effettivamente immessevi al momento della chiusura del seggio elettorale.

Siffatto quadro indiziario, evidentemente alquanto singolare, ragionevolmente assurge, ad avviso del Collegio, a base del suo convincimento (quantomeno) dell'impossibilità di escludere, con adeguata certezza, che nella specie siano state poste in essere, da parte di soggetti non identificabili, operazioni volte a consentire un riequilibrio ex post delle schede autenticate e non votate con quelle risultanti dal verbale: e ciò dopo che, non inverosimilmente, taluna o talune di esse siano state utilizzate durante le operazioni di voto per finalità illecite (ci si riferisce, in particolare, alla c.d. scheda ballerina: ossia anche una sola scheda che sia stata preventivamente sottratta per esser poi fatta votare al di fuori dal seggio e, dunque, senza alcun carattere di personalità, segretezza e libertà del voto ivi espresso dall'elettore che, recatosi successivamente al seggio, la inserisca nell'urna in luogo di quella ivi ricevuta, che verrà invece riportata all'esterno parimenti autenticata e perciò passibile di reiterare il medesimo illecito in danno di un ulteriore elettore e per un numero indefinibile di volte nell'arco della giornata elettorale).

Va da sé che di tali fatti non è pressoché mai possibile fornire la prova diretta; sicché il giudice, nel rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2729 del codice civile, può ritenerli accertati non già sulla mera base del riscontro di violazioni formali quand'anche gravi (che, di per sé sole, potrebbero pur costituire irregolarità non invalidanti), bensì solo in presenza di un complessivo contesto indiziario che - evidenziando una serie di fatti gravi, precisi e concordanti, anche ulteriori al mero riscontro d'una o più violazioni formali del procedimento elettorale - egli non reputi compatibile con la certa escludibilità della testé ricordata insidiosissima modalità di alterazione dell'espressione del voto.

Tale è, appunto, la situazione che il Collegio ritiene riscontrabile nel caso di specie, alla stregua di tutto quanto occorso e di cui si è già detto.

Ne deriva un vulnus insanabile alla regolarità complessiva delle operazioni elettorali effettuate nella Sezione n. 1, che in accoglimento del pertinente motivo di appello vanno dunque annullate.

Invero, di fronte alla gravità delle violazioni compiute nella custodia e conservazione della busta e alla circostanza del suo ritrovamento in condizioni non integre, ritiene il Collegio che non occorra la concreta prova (peraltro "diabolica", ossia sostanzialmente impossibile) dell'effettiva alterazione di taluni voti mediante il surricordato artifizio, essendo sufficiente il più che circostanziato sospetto che si è nella specie ingenerato sulla correttezza del voto: giacché, in relazione alle concrete modalità di ritrovamento della busta 3/COM (nel furgone per la raccolta dei rifiuti) e alla avvenuta lacerazione della busta stessa risulta ampiamente verosimile che possa esservi stata una significativa alterazione del voto espresso nella Sezione n. 1.

Infatti, risulta dal verbale della Sezione n. 1 che le schede non autenticate erano state indicate nel detto verbale nel numero di 53. Tale dato non consente di ravvisare la corrispondenza con le schede (1136) complessivamente consegnate al seggio con quelle autenticate (1034) e conduce a ritenere possibile l'avvenuta autenticazione di un maggior numero di schede, eventualmente illecitamente utilizzate (e dunque, in ipotesi, dapprima sottratte, quindi votate nelle suindicate condizioni illecite, e infine reintrodotte nell'urna in luogo di quelle consegnate dal seggio).

Invece, la corrispondenza del numero di schede consegnate (1136) con quelle autenticate (1034) e con quelle non autenticate ritenuta sussistente dal giudice di primo grado è stata basata sul numero di 102 schede non autenticate ritrovate nella busta 3/COM e risultanti dalla verificazione.

Tale accertamento in ordine al numero delle schede non autenticate ritrovate nella busta 3/COM, ad avviso del Collegio, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, è priva di rilevanza.

Infatti, tale numero è emerso nel corso dell'esame del contenuto della busta n. 3 a seguito, però, dell'avvenuto smarrimento e del successivo ritrovamento del plico non integro.

Il numero di 102 è quindi stato accertato solo ex post ovvero dopo che la busta 3/COM era stata in maniera illegittima conservata presso gli uffici comunali, in violazione dell'art. 53 del t.u. 570 del 1960, smarrita e successivamente ritrovata con un'ampia lacerazione.

Tale numero non può essere considerato idoneo a garantire la corrispondenza con le schede complessivamente consegnate alla Sezione n. 1. Si tratta, infatti, ad avviso del Collegio di un numero non utilizzabile al fine di verificare la corrispondenza dei dati elettorali, non essendovi alcuna certezza sul momento in cui le schede ritrovate nella busta 3/COM non integra siano state effettivamente inserite nella medesima busta 3: lo smarrimento, la lacerazione e il successivo ritrovamento della busta potendo verosimilmente considerarsi come una modalità di ripristino ex post della corretta contabilità delle schede (nel malcelato tentativo di occultare l'illecito perpetrato).

Inoltre, il dato risultante dal verbale della Sezione di 53 schede non autenticate costituisce anche una differenza consistente (49 schede) rispetto a quello delle schede ritrovate successivamente. Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto che la vicenda della busta 3 fosse superata dalla corrispondenza dei dati elettorali, ma soprattutto che la discrasia tra il numero di 102 e quello di 53 fosse riconducibile a irregolarità dovute a "distrazioni individuali o disfunzioni burocratiche", essendo evidente che il ritrovamento dopo due giorni di una busta aperta pone in dubbio ogni verifica effettuata sulle schede ivi contenute, senza considerare che la nozione di mere irregolarità riferita al conteggio delle schede, anche se non autenticate, non può riguardare un numero così consistente di schede erroneamente calcolate nel verbale.

Analoghe considerazioni ritiene il Collegio di esprimere anche con riferimento al numero delle schede autenticate e non utilizzate (indicate in 257 nel verbale della sezione e accertate nella verificazione in 255 più due timbrate ma prive di firma degli scrutatori).

Infatti, anche il conteggio delle schede autenticate e non utilizzate è stato effettuato successivamente alla accertata mancata osservanza delle disposizioni dell'art. 53, che richiedono la conservazione in plico sigillato e l'immediata consegna all'ufficio giudiziario di tale plico.

Ne deriva che, anche sotto tale profilo, la corrispondenza dei dati elettorali, che sarebbe emersa nella verificazione anche con riferimento alle schede autenticate e non utilizzate, è priva di qualunque rilevanza, ai fini di ritenere la correttezza del voto, essendo rimaste tali schede incustodite per molte ore, in un involucro ritrovato aperto nel furgone per la raccolta dei rifiuti, in mancanza, quindi, di qualsiasi certezza in ordine al numero delle schede autenticate e non utilizzate al momento della chiusura delle operazioni di voto.

Data la gravità delle violazioni occorse rispetto alla conservazione della busta 3 della Sezione n. 1 del Comune di Postiglione, anche la ricostruzione in termini di mero sospetto in ordine all'utilizzo della "scheda ballerina" (per la quale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è irrilevante la circostanza che non sia stata riprodotta nei motivi aggiunti a seguito delle verificazione, essendo stata dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio e poi reiterata in appello) assume una particolare consistenza, pur in termini indiziari, in relazione alla plausibile circostanza che alcune schede non autenticate o schede autenticate e non utilizzate - rispetto alle quali è anche più ampio il rischio dell'illecito utilizzo - siano state reintrodotte nella busta aperta dopo lo scrutinio.

Rispetto a tali circostanze relative alla busta 3/COM della Sezione n. 1, anche la mancata autenticazione con le firme degli scrutatori di due delle schede da contare come autenticate per far tornare la corrispondenza con le indicazioni del verbale risulta ingiustificata.

Infatti, l'effettiva esistenza di due schede, timbrate ma non autenticate dagli scrutatori, è emersa nel corso della verificazione, a seguito dell'esame della busta 3/COM, ma successivamente al suo ritrovamento nelle condizioni di tempo, di luogo e di apertura, sopra indicate; mentre nel verbale redatto al momento della chiusura delle operazioni di voto erano indicate 257 schede autenticate e non utilizzate, senza alcuna distinzione in ordine alla circostanza che due fossero prive della firma degli scrutatori.

Pertanto se tale mancanza potrebbe essere, ordinariamente, riconducibile a mera irregolarità, nel caso di specie costituisce invece un ulteriore rafforzamento del quadro indiziario relativo allo svolgimento delle operazioni di voto.

Del resto, anche il solo sospetto in ordine all'alterazione del voto e dei risultati elettorali, purché sia adeguatamente qualificato e circostanziato nei termini suindicati, è rilevante, essendo proprio l'esigenza di garanzia dell'autenticità del voto e della correttezza dei risultati posta a base della norma dell'art. 53, n. 3, del t.u. 570/1960, la cui applicazione risulta totalmente pretermessa nella presente vicenda.

Sotto tale profilo, non risulta neppure necessario disporre l'ulteriore accertamento istruttorio richiesto dalla difesa appellante relativamente alla verifica del numero delle schede autenticate e non utilizzate e delle schede non autenticate della busta 3/COM della Sezione n. 2.

Restano invece nell'ambito delle mere irregolarità la mancata indicazione nel verbale della Sezione della votazione nella Sezione n. 1 di un elettore della Sezione n. 2 (signora Maria Botte), essendo stata accertata l'effettiva votazione della elettrice nella sezione n. 1 in base alla nota del Presidente della Sezione, nonché alla indicazione nella pagina 28 del verbale, pur mancando la ulteriore indicazione nella parte del verbale a tale ipotesi appositamente dedicata; così come la mancata sottoscrizione delle schede autenticate da parte di tutti gli scrutatori del seggio, essendo stata comunque la firma apposta da tre scrutatori.

Nessuna rilevanza può poi avere il verbale della Sezione n. 1 rispetto alla mancata consegna della busta 3/COM al Tribunale di Salerno e al suo avvenuto smarrimento, circostanze risultanti dalla relazione del Segretario comunale, dalla relazione della Polizia municipale e dal verbale redatto dalla funzionaria del Tribunale al momento della consegna il 24 settembre 2020.

Infatti, il verbale della Sezione n. 1 contiene solamente la seguente indicazione prestampata: "prima che abbia inizio lo scrutinio la busta n. 3/COM è recapitata, per il tramite del Comune, al Tribunale ovvero alla sezione staccata del Tribunale insieme alla busta n. 2/COM che contiene le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero della tessera elettorale personale".

È evidente che tali indicazioni, relative al doveroso recapito delle buste agli uffici del Tribunale, non possano avere alcun contenuto fidefacente, trattandosi di circostanze del tutto estranee alla sfera dei verbalizzanti ovvero dei componenti del seggio elettorale e a ciò che succede nel seggio elettorale.

Come è noto, ai sensi dell'art. 2700 del codice civile, "l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

Pertanto, in alcun modo i componenti del seggio elettorale avrebbero potuto attestare con efficacia fidefacente l'avvenuta consegna al Tribunale di Salerno, trattandosi di fatto realizzabile al di fuori del seggio elettorale (nel caso di specie addirittura ad una distanza di molti chilometri e da parte di soggetti diversi); l'attestazione del verbale potrebbe, se mai, attestare con efficacia fidefacente la avvenuta consegna delle buste ad un funzionario del Comune; ma anche tale aspetto deve essere escluso in concreto, in relazione alle indicazioni del verbale e alla assoluta genericità del riferimento al "tramite del Comune".

La dichiarazione sopra riportata non può, dunque, che essere considerata una mera indicazione operativa delle attività da svolgere da parte del seggio elettorale, priva di qualunque efficacia di atto pubblico.

Ne deriva che rispetto a tale parte del verbale non vi era alcuna necessità di proporre la querela di falso, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado.

Il primo motivo di appello è, quindi, fondato e deve essere accolto, con assorbimento dell'ulteriore motivo, peraltro proposto con una generica contestazione delle argomentazioni della sentenza.

All'accoglimento del primo motivo di appello consegue, infatti, l'annullamento della sentenza di primo grado e, altresì, l'annullamento del voto svoltosi limitatamente alla Sezione n. 1; nonché, derivativamente da quest'ultimo, altresì l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti nelle impugnate elezioni del Comune di Postiglione.

All'annullamento di tale atto consegue la ripetizione delle elezioni limitatamente alla Sezione n. 1, essendo derivato da vizi che riguardano la correttezza delle operazioni di voto solo in tale sezione.

Si deve, sul punto, rilevare che ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 570 del 1960, nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, quando in alcune sezioni sia stata annullata l'elezione, "se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione". Nel caso di specie è evidente che dato lo scarto limitato di voti (pari a tre) tra la lista n. 3 ("Uniti Postiglione Rinasce") che ha vinto le elezioni qui contestate e la lista n. 1 ("Noi per Postiglione") le elezioni devono essere ripetute, pur se solo limitatamente alla sola Sezione n. 1 in contestazione: va da sé che gli esiti della loro ripetizione andranno poi sommati a quelli, già noti, dell'altra sezione, ai fini dell'emanazione della nuova proclamazione degli eletti.

Invero, il legislatore mostra un favor per la preservazione dei risultati delle urne e della salvaguardia della volontà del corpo elettorale che sia validamente espressa, consentendo quindi la ripetizione parziale delle elezioni (C.d.S., Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3323).

La ripetizione del voto dovrà avvenire in base agli elettori effettivamente iscritti nelle liste elettorali della medesima Sezione n. 1 al momento della ripetizione delle elezioni, considerando che il "corpo elettorale" costituisce un corpo unitario naturalmente modificabile nel corso del tempo (per l'ammissione al voto dei cittadini che hanno nelle more raggiunto la maggiore età o per la cancellazioni per morte od altre cause degli elettorali precedentemente iscritti) senza alterazione dello stesso; devono essere, peraltro, esclusi gli elettori che al momento delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 fossero stati iscritti nella Sezione n. 2 e successivamente divenuti elettori della Sezione n. 1 per qualsiasi causa, giacché costoro hanno già espresso (anche solo potenzialmente) il loro voto; deve essere invece aggiunta l'elettrice Maria Botte, nata il 5 ottobre 1974, che dalla verificazione effettuata in primo grado risulta aver allora votato nella Sezione n. 1 e che, pertanto, in questa deve essere considerata anche ai fini della ripetizione del voto.

Le spese del doppio grado di giudizio, in relazione alla particolarità della materia elettorale, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la proclamazione degli eletti nelle elezioni del Comune di Postiglione svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020 e dispone la ripetizione delle elezioni del Comune di Postiglione limitatamente alla Sezione n. 1 secondo quanto indicato in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Dispone, ai sensi dell'art. 131 c.p.a., la trasmissione della presente sentenza in copia, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Postiglione e al Prefetto di Salerno per gli incombenti di cui all'art. 130 c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M. Marazza

Diritto sindacale contemporaneo

Giuffrè, 2024

M. Di Pirro

Compendio di diritto civile

Simone, 2024

L. Tramontano (cur.)

Codice della scuola

Maggioli, 2024