Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 16 settembre 2021, n. 37391
Presidente: Marini - Estensore: Corbetta
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Ancona dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di Gianpaolo R. avverso la sentenza emessa ex art. 425 c.p.p. dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro il 3 ottobre 2018.
2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione per contraddittorietà estrinseca con atti del procedimento. Evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale ha assunto che l'appello riguardasse la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, mentre la pronuncia impugnata è stata emessa dal G.u.p. del Tribunale ai sensi dell'art. 425 c.p.p., con la conseguenza che il travisamento dell'atto integra un vizio così radicale da comportare l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione e l'erronea interpretazione delle norme relative all'impugnazione. Deduce il ricorrente che la Corte di merito ha dichiarato la tardività dell'appello, senza considerare che l'imputato, al momento della lettura del provvedimento del G.u.p., fosse assente, il che avrebbe comportato la notifica, nei confronti dell'imputato medesimo, della sentenza in esame, e non potendo l'imputato assente essere considerato "presente" perché rappresentato dal difensore, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3, c.p.p., in quanto tale lettura si pone in contrasto con la lettera della disposizione in esame. Nel caso di specie, quindi, l'omessa notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 424, comma 2, c.p.p. nei confronti dell'imputato assente, non avendo determinato il momento iniziale di decorrenza del termine di impugnazione, definisce come tempestivo l'appello proposto nell'interesse del R.
3. In data 13 agosto 2021 il difensore ha inviato memoria, con cui, nel riprendere le argomentazioni sviluppate nel ricorso, insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Premesso che, venendo al primo motivo, l'errata indicazione, da parte della Corte di merito, dell'organo che ha emesso la sentenza impugnata è frutto di un mero lapsus calami, l'assunto difensivo, dedotto con il secondo motivo e ripreso nella memoria, a tenore del quale all'imputato assente all'udienza preliminare è dovuta la notifica della sentenza ex art. 425 c.p.p., momento da cui decorre il termine per l'impugnazione, non è persuasivo.
3. Ad avviso del Collegio, l'opposta opzione ermeneutica, implicitamente seguita dalla Corte di merito, secondo cui all'imputato assente all'udienza preliminare non è dovuta la notifica della sentenza ex art. 425 c.p.p., si fonda su solidi argomenti di carattere letterale e sistematico.
4. In primo luogo rileva il dato letterale, ossia la disposizione di cui all'art. 420-bis, comma 3, c.p.p., il quale prevede che l'imputato assente "è rappresentato del difensore". Tale previsione si salda con l'art. 424, comma 2, c.p.p., laddove stabilisce che la lettura della sentenza di non luogo a procedere "equivale a notificazione per le parti presenti", e quindi anche per l'imputato assente, essendo rappresentato dal difensore.
5. Vi è poi un argomento di natura sistematica, incentrato sulla disciplina della notificazione della sentenza per effetto della soppressione dell'istituto della contumacia, sostituito con quello dell'assenza.
A seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 67 del 2014 - la quale, al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi sanciti in questa materia dalla CEDU, come interpretati dalla Corte EDU, ha inteso rafforzare le garanzie difensive -, l'"assenza dell'imputato" (così la rubrica del nuovo art. 420-bis c.p.p.) può essere dichiarata sin dall'udienza preliminare: a) quando l'imputato, libero o detenuto, non sia presente all'udienza e, anche se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistervi (comma 1); b) quando risultino una serie di fatti (comma 2) dai quali possa presumersi che l'imputato sia a conoscenza del processo. Una volta che l'imputato sia dichiarato assente, egli, come detto, è rappresentato dal difensore. È invece considerato presente - ed è, anche in questo caso, rappresentato dal difensore - se, dopo essere comparso si allontana o, se presente ad un'udienza non compare a quelle successive (l'art. 420-bis c.p.p. applica il principio semel praesens semper praesens e riproduce il previgente testo dell'art. 420-quinquies c.p.p.).
Orbene, si osserva che la sentenza emessa all'esito del giudizio dibattimentale non deve più essere notificata all'imputato assente; tale obbligo permane solo nel limitato caso previsto dall'art. 548, comma 2, c.p.p., ossia quando la sentenza non è depositata nel termine (di legge o stabilito dal giudice).
Le medesime conclusioni sono state recentemente affermate dalle Sezioni unite di questa Corte a proposito della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, la quale, appunto, non deve essere notificata per estratto all'imputato assente (Sez. un., n. 698 del 24 ottobre 2019, dep. 13 gennaio 2020, Sinito, Rv. 277470).
Orbene, considerando che la sentenza - compresa quella di condanna - emessa all'esito del giudizio ordinario ovvero del giudizio abbreviato non deve essere notificata all'imputato assente, salvo il caso di cui all'art. 548, comma 2, c.p.p., sarebbe del tutto illogico che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.p. - la quale, oltretutto, ha un contenuto più favorevole rispetto alla sentenza di condanna - debba essere notificata all'imputato assente. E ciò alla luce del principio di coerenza dell'ordinamento giuridico e di non contraddizione, "essendo diventato - come affermato dall'indicata sentenza delle Sezioni unite - lo status giuridico dell'imputato del rito abbreviato identico a quello dell'imputato del rito ordinario", e, quindi, anche dell'imputato nei cui confronti, all'esito dell'udienza preliminare, sia emessa sentenza ex art. 425 c.p.p.
6. Del resto, si osserva che il legislatore, laddove ha voluto imporre un onere di notifica in favore dell'imputato assente, lo ha previsto in maniera espressa. È il caso dell'art. 429, comma 4, c.p.p., il quale stabilisce che il decreto che dispone il giudizio è notificato all'imputato "non presente alla lettura del provvedimento".
7. Per gli indicati motivi, deve perciò ritenersi che la sentenza ex art. 425 c.p.p. non debba essere notificata, per estratto, all'imputato assente, essendo egli rappresentato dal difensore, che sia presente alla lettura del provvedimento.
Da ciò consegue il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata il 14 ottobre 2021.