Corte di cassazione
Sezione IV penale
Sentenza 15 settembre 2021, n. 38404

Presidente: Serrao - Estensore: Picardi

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Viterbo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'appello proposto dalla parte civile ritualmente costituita F. Andrea avverso la sentenza del Giudice di pace, con cui l'imputato C. Franco è stato assolto dai reati contestati riqualificati ai sensi di cui all'art. 582 c.p. e 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In particolare è stata accolta l'eccezione dell'imputato, rilevandosi che l'art. 38 del d.lgs. n. 274 del 2000 legittima all'appello avverso la sentenza del Giudice di pace il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ai sensi del precedente art. 21, mentre nel caso di specie l'azione penale è stata esercitata dal Pubblico ministero.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente impugnazione la parte civile, denunciando la violazione degli artt. 2 e 38 d.lgs. n. 274 del 2000 e 576 c.p.p., in quanto, in virtù del rinvio dell'art. 2 d.lgs. n. 274 del 2000 all'art. 576 c.p.p., la parte civile è legittimata ad appellare, seppure ai soli fini civili, la sentenza di proscioglimento, a prescindere dalle modalità introduttive del giudizio di primo grado, come desumibile anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 2019.

3. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data.

4. Il ricorso è fondato.

Il d.lgs. n. 274 del 2000 regolamenta solo l'impugnazione del pubblico ministero (art. 36), dell'imputato (art. 37) e del querelante che abbia adito il giudice con il ricorso immediato previsto dall'art. 21 (art. 38, quando la parte privata impugni "anche agli effetti penali" così mantenendo quel potere d'iniziativa anche sul piano sanzionatorio che aveva già esercitato con la citazione diretta dell'imputato a giudizio) non l'impugnazione esperibile dalla parte civile, come nel caso dell'odierna fattispecie. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto (che rinvia, per quanto non diversamente previsto per i procedimenti davanti al Giudice di pace, alle norme del codice di procedura penale), deve farsi riferimento al disposto dell'art. 576 c.p.p., secondo il quale la parte civile può proporre impugnazione "ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio".

5. Il regime di impugnazione delle sentenze di proscioglimento del Giudice di pace è stato, peraltro, già chiaramente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità, sicché è sufficiente rinviare, tra le tante, a Sez. 5, n. 4695 del 5 dicembre 2008, dep. 2009, Simoni, Rv. 242605, secondo cui la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, ferma restando la proponibilità del solo ricorso per cassazione, anche ai fini penali (art. 38 d.lgs. n. 274 del 2000), qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice. Peraltro Sez. un., n. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, Rv. 236539, avevano già chiarito che, anche dopo le modificazioni introdotte dall'art. 6 l. 20 febbraio 2006, n. 46 all'art. 576 c.p.p., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado (v. Corte cost., sent. n. 32 del 2007).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Viterbo per la celebrazione del giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Viterbo per il giudizio di appello.

Depositata il 27 ottobre 2021.