Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione III
Sentenza 27 ottobre 2021, n. 2912

Presidente: Quiligotti - Estensore: Cappellano

FATTO

A. Con il ricorso in esame l'odierna istante ha impugnato - chiedendone l'annullamento, vinte le spese - il provvedimento prot. n. 3289 del 19 gennaio 2016, con il quale la Polizia municipale di Bagheria, Nucleo Operativo Polizia Ambientale - Ufficio Pubblicità e pubbliche affissioni, ha intimato la rimozione degli impianti pubblicitari ubicati a Bagheria, via Danubio, su terreno privato identificato catastalmente al foglio 19, particella 452, ritenendo caducata l'autorizzazione rilasciata il 5 ottobre 2004 alla ditta, di cui la ricorrente ha acquistato le quote societarie.

L'intimata Amministrazione, in considerazione delle modifiche intervenute all'art. 23 del codice della strada con particolare riferimento ai commi 7, 11, 12 e 13-bis, ha diffidato la società ricorrente a rimuovere i predetti impianti pubblicitari a sue spese entro e non oltre dieci giorni, con l'avvertimento che in caso contrario si sarebbe proceduto alla rimozione d'ufficio.

Avverso tale atto la ricorrente ha dedotto le censure di: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. l. 241/1990 (mancata comunicazione di avvio del procedimento); 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. l. 241/1990 (per la mancata convocazione della conferenza di servizi per acquisire un atto di nulla osta asseritamente mancante); 3) violazione dell'art. 23, comma 13-bis, del codice della strada; 4) eccesso di potere per sviamento e perplessità. Violazione dell'art. 41 Cost.

B. Il Comune intimato, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

C. Con note di udienza depositate in data 7 ottobre 2021 la difesa di parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa, dando atto dell'orientamento giurisprudenziale sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Quindi, all'udienza pubblica del 12 ottobre 2021 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

A. Come indicato dalla stessa parte ricorrente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In adesione a quanto già rilevato da questa Sezione con un recentissimo precedente relativo a fattispecie analoga, inerente un atto avente lo stesso contenuto adottato dal Comune di Bagheria (v. T.A.R. Sicilia, Sez. III, 13 luglio 2020, n. 1432), l'Amministrazione comunale ha fatto applicazione dell'art. 23, comma 13-bis, del d.lgs. n. 285/1992 (comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. c), della l. n. 472/1999), secondo il quale "In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo...".

Secondo una consolidata giurisprudenza (ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; Cass. civ., Sez. un., 19 agosto 2009, n. 18357), non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all'impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 285/1992, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada. Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, e non un mezzo accordato all'Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l'atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981 (oggi, artt. 6 e 7, d.lgs. n. 150/2011), irrilevante essendo, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 31 luglio 2018, n. 8561; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 15 maggio 2018, n. 5399; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870).

Sotto altro profilo (C.d.S., Sez. V, 27 giugno 2012, nn. 3786 e 3787; 27 marzo 2013, n. 1777), la situazione giuridica di cui si chiede tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l'esercizio dell'attività sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale ma vincolata dell'Amministrazione, perché retta dal principio di legalità, sicché, ove l'Amministrazione accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito previsto da una norma di legge, deve applicare la sanzione, senza alcun margine di scelta (in questi termini, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67).

Ciò conduce alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la materia de qua alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

B. Nulla deve statuirsi sulle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Bagheria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Tundo (cur.)

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