Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 3 novembre 2021, n. 7358
Presidente: Sabatino - Estensore: Addesso
FATTO E DIRITTO
1. Il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede la riforma della sentenza n. 2993/2021 dell'11 marzo 2021 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima quater, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Daniele S. avverso il provvedimento del 28 dicembre 2020, adottato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con cui è stata concessa al ricorrente la promozione per meriti straordinari alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nella sola parte in cui prevede la decorrenza giuridica dal 5 giugno 2016 e non dal 1° gennaio 2010.
1.1. Con il provvedimento impugnato il ricorrente è stato promosso per meriti straordinari alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato con decorrenza giuridica dal 5 giugno 2016, data in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato la promozione.
1.2. Nelle more della definizione del procedimento di promozione, è, tuttavia, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 27 ottobre 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del d.P.R. 335 del 1982 nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica conferita al personale di Polizia promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.
1.3. In considerazione della pronuncia sopra indicata, il vice sovrintendente S. impugnava il provvedimento di promozione nella parte in cui ha previsto la decorrenza giuridica dal 5 giugno 2016 e non dal 1° gennaio 2010, coincidente con la decorrenza riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso immediatamente successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno determinato la promozione straordinaria.
1.4. Il TAR accoglieva il ricorso, identificando, quale decorrenza giuridica più favorevole ai sensi della pronuncia della Corte costituzionale, quella del personale che ha conseguito la qualifica all'esito del concorso svolto immediatamente dopo la data del 5 giugno 2016, ossia il concorso interno che ha dato luogo al 6º ciclo del 26º corso per vice sovrintendenti, svoltosi dall'8 giugno 2016 al 7 settembre 2016, con decorrenza della promozione dal 1° gennaio 2010.
2. Con ricorso in appello notificato in data 11 maggio 2021 e depositato in data 18 maggio 2021, il Ministero dell'interno ha impugnato la sopra indicata sentenza sulla base di un unico motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione dell'art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 335/1982 per l'errata individuazione della procedura concorsuale rilevante ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale.
2.1. Deduce, in particolare, l'appellante che il concorso interno che ha dato luogo al 6º ciclo del 26º corso per vice sovrintendenti, svoltosi dall'8 giugno 2016 al 7 settembre 2016, con decorrenza della promozione dal 1° gennaio 2010, non può essere considerato il concorso successivo ai fatti che hanno determinato la promozione per meriti straordinari alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, in quanto bandito in data 23 dicembre 2013, data in cui il ricorrente non era ancora in possesso della qualifica di vice sovrintendente. Per contro, la procedura concorsuale rilevante ai fini in esame è il concorso bandito in data 27 ottobre 2017, c.d. 27° corso, il primo bandito dopo i fatti che avevano determinato la promozione per meriti straordinari, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2014.
2.2. In data 28 maggio 2021 si è costituita la parte appellata, instando per la reiezione dell'appello.
2.3. Le parti hanno depositato memorie in data 17 e 18 giugno 2021, insistendo nelle rispettive difese.
2.4. All'udienza del 22 giugno 2021, con ordinanza collegiale n. 3537 del 25 giugno 2021, il Collegio accoglieva l'istanza cautelare del Ministero appellante ai soli fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando per la discussione nel merito l'udienza del 26 ottobre 2021.
2.5. All'udienza del 26 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In via preliminare, il Collegio esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 104 c.p.a. avanzata da parte appellata con memoria del 18 giugno 2021. Deduce, in particolare, l'appellato S. che la tesi del Ministero appellante, in primo grado costituitosi con una memoria di mero stile, è del tutto nuova e si fonda su documenti depositati per la prima volta in grado di appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
3.1. L'eccezione è infondata.
3.2. La mancata difesa del Ministero in primo grado non può determinare l'inammissibilità dell'appello alla luce del divieto di nova di cui all'art. 104 c.p.a. Per costante giurisprudenza, infatti, tale divieto costituisce la logica conseguenza dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione (in primo grado) del provvedimento amministrativo, e più in generale dell'onere di specificazione della domanda da parte di chi agisce in giudizio. Esso è pertanto riferibile soltanto all'attore (il ricorrente) e non anche al convenuto (il controinteressato). Ed infatti, "l'amministrazione intimata, ovvero chiunque sia convenuto in giudizio, come non ha onere di specificare le difese (tant'è che può rimanere contumace, ovvero costituirsi con atto di stile, come accaduto nel caso di specie), così nel caso di soccombenza può proporre appello contro la sentenza adducendo qualunque motivo (salve le preclusioni previste dalla legge) che ritenga utile per dimostrare l'infondatezza della domanda dell'attore o ricorrente accolta dal giudice di primo grado" (cfr. C.d.S., sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6792; 24 novembre 2020, n. 7353).
3.3. Sotto altro profilo, si osserva che la circostanza, dedotta dal Ministero appellante, che la procedura concorsuale considerata rilevante dal giudice di primo grado sia stata bandita in data antecedente ai fatti che hanno determinato la promozione per meriti straordinari (ossia in data 23 dicembre 2013) non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., il che rende superflua la relativa produzione documentale.
4. Nel merito, l'appello è fondato alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.
4.1. Con sentenza n. 224 del 7 ottobre 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella, più favorevole, riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.
4.2. L'illegittimità costituzionale discende dal disallineamento della decorrenza giuridica della promozione tra coloro che sono stati promossi per meriti straordinari e coloro che sono stati promossi all'esito del concorso, in quanto solo per questi ultimi l'art. 24-quater d.P.R. 335/1982 - a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 53 del 2001 - ha sancito la decorrenza giuridica della nomina al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e la decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
4.3. La Corte costituzionale ha sottolineato come questa previsione, considerata in combinato disposto con la decorrenza giuridica ancorata per la promozione per merito straordinario alla data del verificarsi dei fatti che hanno giustificato l'attribuzione della qualifica (art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982), determina un irragionevole effetto distorsivo. Ciò in quanto "la retrodatazione nella qualifica a seguito della progressione in carriera con modalità ordinarie, in mancanza di strumenti di riallineamento in favore dei vice sovrintendenti già precedentemente nominati per merito straordinario, comporta un possibile superamento, ai fini dell'accesso alle qualifiche superiori, da parte di assistenti o agenti che abbiano superato il corso-concorso bandito successivamente alla promozione di altri assistenti o agenti per merito straordinario, in virtù della maggiore anzianità di servizio nella qualifica" (punto 4.2 del considerato in diritto).
4.4. La lettura della sentenza della Corte costituzionale chiarisce che il meccanismo di riallineamento deve avvenire con riferimento alla decorrenza giuridica prevista per i vincitori del concorso bandito successivamente al verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla promozione per meriti straordinari.
4.5. Non è possibile, per contro, prendere in considerazione la decorrenza prevista per i vincitori di concorsi banditi precedentemente, anche se svolti successivamente, in quanto all'epoca della pubblicazione del bando l'interessato non era ancora in possesso dei requisiti che ne hanno giustificato la promozione, sicché non può predicarsi - con riferimento ai vincitori di concorsi banditi in precedenza - quell'illegittima disparità di trattamento che ha determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame.
4.6. L'applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale alla fattispecie concreta porta ad individuare la corretta decorrenza giuridica della promozione con riferimento a quella dei vincitori del concorso bandito immediatamente dopo il 5 giugno 2016, ossia quello bandito in data 27 ottobre 2017, con decorrenza 1° gennaio 2014.
4.7. La decorrenza giuridica al 1° gennaio 2010, come già osservato, è relativa ai vincitori del concorso bandito [il] 23 dicembre 2013, ossia in data antecedente al verificarsi dei fatti che hanno determinato la nomina per meriti straordinari (5 giugno 2016), sicché non può assurgere a dies a quo rilevante alla luce della pronuncia del Giudice delle leggi.
5. In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente individuazione del dies a quo della decorrenza giuridica della promozione per meriti straordinari alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla data del 1° gennaio 2014, anziché alla data del 1° gennaio 2010.
6. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I-quater, n. 2993/2021 dell'11 marzo 2021, accoglie in parte il ricorso di primo grado (n. 01695/2021 reg. ric.) con conseguente rideterminazione della decorrenza giuridica della promozione nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato a far data dal 1° gennaio 2014, anziché dal 1° gennaio 2010.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.