Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VIII
Sentenza 3 novembre 2021, n. 6947

Presidente: Gaudieri - Estensore: Lenzi

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

- S.A.P. NA s.p.a. ha chiesto accertare e dichiarare l'inadempimento parziale del Comune di Ischia rispetto all'obbligo di pagamento nascente dal decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di: A) euro 49.277,37 oltre Iva al 10% a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 192/2012 oltre successivi interessi moratori dal 4 ottobre 2019; B) euro 4.840,26 di cui euro 870,00 per spese esenti, euro 2.721,00 per diritti ed onorari oltre interessi legali dalla data del 23 gennaio 2019;

- il Comune intimato ha eccepito l'inammissibilità della domanda, evidenziando che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo in virtù del quale la società ha rinunciato al titolo giudiziale e, in particolare, agli interessi moratori a fronte del pagamento rateizzato, in circa tre mesi, di oltre un milione e trecentomila euro; la SAPNA ha, altresì, rinunciato a parte delle spese legali accordando all'Ente resistente una decurtazione di euro 1.000,00;

- risulta ex actis che dopo la notifica del decreto ingiuntivo azionato in questa sede, il Comune ha formulato una proposta transattiva (cfr. nota prot. n. 26986 del 10 settembre 2019) per mezzo della quale la società odierna ricorrente si è impegnata - a fronte degli importi che avrebbe ricevuto - a rinunciare agli interessi di mora, alla rivalutazione ed alle spese legali, altresì rinunciando espressamente ai titoli già ottenuti per la stessa causale;

- la ricorrente ha accettato la proposta transattiva dichiarando espressamente di rinunciare agli interessi di cui al d.i. n. 9/2019 ed a una quota parte delle spese ivi liquidate; con successiva nota, l'ente ha reso noto di aver versato la prima rata indicata nella proposta pari ad euro 985.806,25, importo superiore a quello pattuito e sufficiente a coprire le spese legali;

alla camera di consiglio del 27 ottobre 2021 il ricorso è transitato in decisione;

ritenuta la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per il quale: "L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione... c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad essi equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato", ponendo a fondamento dell'azione il citato d.i. n. 9/2019;

- qualora la pretesa esecutiva sia portata in un titolo di formazione giudiziale, la sua l'efficacia può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (Cass. civ., Sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17903; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 maggio 2015, n. 2750);

- nella fattispecie la parte intimata ha contrapposto alla domanda l'intervenuta stipula di un accordo transattivo;

- il Consiglio di Stato ha chiarito che "rientra nel perimetro della cognizione del giudice dell'ottemperanza valutare se e quali effetti abbia prodotto sul [titolo giudiziale] il successivo contratto transattivo intervenuto tra le parti, trattandosi di questione preliminare di merito che il giudice è tenuto a risolvere per valutare se sussiste il diritto di agire in via esecutiva" e che "A tal fine il giudice dell'ottemperanza dovrà valutare il carattere novativo o meno della transazione conclusa, oltre che la validità della clausola risolutiva di inadempimento apposta al contratto di transazione" (C.d.S., Sez. V, 9 luglio 2018, n. 4192)" - T.A.R. Sicilia, Sez. III, sent. 30 maggio 2019, n. 1475, nonché C.d.S., Sez. V, sent. 4 luglio 2018, n. 4093;

- il documentato accordo transattivo ha spiegato effetto novativo rispetto al decreto ingiuntivo azionato di cui viene richiesta l'esecuzione: esso, infatti, lungi dal riguardare prestazioni accessorie o mere modalità di pagamento, involge (oltre al debito recato dalle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 9/2019) anche pagamenti dovuti per conferimenti relativi a periodi successivi, con espressa rinuncia agli interessi previsti dal d.i. n. 9/2019 e a parte della somma spettante a titolo di spese legali. La posizione creditoria complessiva della società, solo in parte "coperta" dal d.i., risulta, quindi, compresa in un ampio accordo transattivo che si è sostituito (per il credito azionato in questa sede) all'originario titolo di formazione giudiziale (cfr. Cass., Sez. I, sent. 11 novembre 2016, n. 23064, che richiama "il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di novazione, secondo cui, in quanto caratterizzata dall'insorgenza di un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, la predetta vicenda richiede, oltre all'animus novandi, consistente nell'inequivoca volontà delle parti di estinguere l'originaria obbligazione e di sostituirla con una nuova, un aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto: tale requisito, necessario anche per il riconoscimento dell'efficacia novativa della transazione, postula l'introduzione d'innovazioni essenziali nella disciplina del rapporto, ai fini della quale non possono considerarsi sufficienti la mera modificazione dei soggetti o una variazione quantitativa della prestazione, né il differimento della scadenza prevista per il suo adempimento o le altre modificazioni accessorie cui fa riferimento l'art. 1231 c.c. (cfr. Cass., Sez. III, 9 marzo 2010, n. 5665; 16 giugno 2005, n. 12962; Cass., Sez. I, 21 gennaio 2008, n. 1218)";

rilevato, infine, che nei termini perentori previsti dal c.p.a. per il deposito di memorie, parte ricorrente non ha dedotto alcunché in merito ad eventuali cause di nullità/inefficacia dell'accordo transattivo, le sole eventualmente scrutinabili in questa sede (si evidenzia, per contro, che esulerebbero dalla giurisdizione di questa A.G. eccezioni riguardanti vizi di validità della transazione, poiché riconducibili a vizi della volontà o della capacità d'intendere e volere o a squilibri originari del rapporto sinallagmatico, in considerazione del fatto che in tali casi, "i contratti, pur se invalidi, rimangono efficaci tra le parti fino al passaggio in giudicato della sentenza che, con portata costitutiva, accoglie la domanda di annullamento o di rescissione dei medesimi" - ex multis C.G.A.R.S. sent. 305/2020);

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del Comune di Ischia, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

L. Tramontano (cur.)

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