Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 12 novembre 2021, n. 1001
Presidente: Taormina - Estensore: Caponigro
Considerato che, con determina n. 237 del 6 agosto 2020, il Comune di Maletto ha deliberato di affidare l'appalto del "servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e assimilati" nel proprio territorio, con procedura di gara ristretta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, convertito in l. n. 120 del 2020, con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016;
Rilevato che, con determina del 9 febbraio 2021, la detta Amministrazione comunale ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio, per tre anni, alla World Service s.r.l.;
Rilevato che il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Quarta, con la sentenza n. 1850 del 2021 ha accolto il ricorso proposto dalla seconda classificata Traina s.r.l. e, per l'effetto, ha annullato l'aggiudicazione disposta in favore della World Service s.r.l.;
Rilevato, in particolare, che il giudice di primo grado ha ritenuto, per quanto attiene all'avvalimento di garanzia, che il contratto stipulato può ritenersi idoneo ad assolvere il suo ruolo, mentre, con riferimento all'avvalimento tecnico-operativo, che l'impegno assunto non soddisfa i requisiti di certezza e determinatezza;
Rilevato che, avverso detta sentenza, la World Service ha proposto il presente appello, con cui ha dedotto, tra l'altro, che il contratto di avvalimento non può essere considerato nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto l'impresa ausiliaria ha espressamente garantito un reale passaggio di capacità all'impresa ausiliata, atteso che ha assunto l'impegno concreto di prendere parte in maniera esecutiva allo svolgimento del servizio attraverso la presenza di personale specificato addetto in grado di trasmettere le conoscenze e le esperienze acquisite oggetto dell'avvalimento;
Rilevato che la Traina s.r.l. ha ampiamente controdedotto, concludendo per il rigetto dell'appello;
Ritenuto che l'appello sia infondato e debba essere respinto, in quanto:
- l'avvalimento tecnico-operativo deve soddisfare l'obbligo legale di indicare in modo determinato e specifico le risorse oggetto di avvalimento, mentre la genericità della formula utilizzata dalle parti, "n. 1 addetto in grado di trasmettere le conoscenze e le esperienze acquisite oggetto dell'avvalimento di cui è caso", si rivela priva della necessaria specificazione su quali effettive risorse saranno messe a disposizione dell'ausiliaria";
- affinché l'oggetto del contratto possa dirsi determinato, è necessaria la precisa indicazione dei mezzi offerti dall'ausiliaria per l'esecuzione della prestazione e ciò per rendere l'impegno dell'ausiliario effettivo e concreto ed evitare che l'avvalimento possa trasformarsi in una "scatola vuota" (cfr. C.G.A.R.S. 4 maggio 2021, n. 395);
- la natura ed il significato proprio del contratto di avvalimento consistono non già nell'associare altri nell'esecuzione del contratto in affidamento, bensì nell'acquisire in prestito le risorse altrui per svolgere in proprio la prestazione a favore della stazione appaltante, risorse umane e strumentali di cui non è stata però effettuata alcuna specificazione;
Ritenuto, in definitiva, che l'appello sia infondato, sicché il Collegio ritiene di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, le spese del presente giudizio e poste le stesse a carico dell'appellante ed a favore della Traina s.r.l.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore della Traina s.r.l.