Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 17 novembre 2021, n. 484

Presidente: Passoni - Estensore: Ianigro

PREMESSO

che risulta impugnato, con richiesta di sospensione cautelare, il decreto del 23 luglio 2021 con cui l'UTG di Chieti respingeva, ex art. 103, comma 1, punto 10, lett. b), del d.l. 34/2020 e art. 10, comma 3, del d.m. 27 maggio 2020, la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 dal sig. M. Nicola in favore del ricorrente cittadino albanese sul rilievo, come da comunicazione di motivi ostativi e parere contrario della Questura del 6 luglio 2021, che: «Nel sistema di informazione Schengen - SIS II a carico del Z. è presente la segnalazione della Grecia ai sensi dell'art. 24 del Regolamento SIS: "cittadino di paese terzo al quale rifiutare l'ingresso o il soggiorno nell'Area Schengen"»;

che, tra i motivi di gravame, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato poiché la segnalazione richiamata fa riferimento ad un tentativo di ingresso non autorizzato in Grecia, e quindi ad una irregolarità amministrativa inidonea a determinare un'intrinseca pericolosità dello straniero, nonché poiché l'art. 96 dell'Accordo attribuisce alla segnalazione una funzione notiziale ma non valore vincolante;

che sosteneva inoltre che l'autorità procedente non può limitarsi a prendere atto dell'avvenuta segnalazione e negare la richiesta, ma deve poter attivare la necessaria procedura di consultazione con le Autorità estere, per comprendere le ragioni a fondamento della segnalazione e poter valutare se la segnalazione dello Stato estero sia ostativa in base alle norme interne;

che l'amministrazione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto sulla base della natura vincolata del diniego;

che alla camera di consiglio del 12 novembre 2021 fissata per la discussione dell'istanza cautelare il Collegio dava avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

CONSIDERATO

che il ricorso è fondato e merita accoglimento sul motivo dirimente della portata non assolutamente vincolante della segnalazione Schengen, poiché, ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Schengen, ratificata con l. 388/1993, nel caso in cui il soggetto interessato al rilascio del titolo di soggiorno risulti segnalato da uno degli Stati contraenti, il titolo di soggiorno può essere accordato solo per motivi seri, in particolare umanitari, o in conseguenza di obblighi internazionali, e se il permesso di soggiorno viene rilasciato la parte che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima;

che inoltre ai sensi dell'art. 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva dalla l. 388/1993, i dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali (comma 1), le relative decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale, in particolare in presenza di condanne, di seri indizi di colpevolezza o dell'intenzione di commettere reati di una certa gravità (comma 2), e possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri (comma 3);

che la possibilità per lo Stato che ha ricevuto la segnalazione Schengen di rilasciare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, attribuisce alla medesima una portata semi-vincolante poiché la segnalazione non preclude in maniera assoluta il rilascio del titolo ma lo consente in presenza di motivi seri, in particolare umanitari, nel qual caso è prevista l'attivazione di una procedura di consultazione con lo Stato da cui proviene la consultazione (cfr. C.d.S., 1837/2016; 3427/2015);

che sulla base di tali premesse non può quindi trascurarsi il rilievo che, nel caso in esame, la segnalazione è stata effettuata per motivi di ingresso irregolare nello Stato segnalante e quindi non è conseguita alla commissione di fatti penalmente rilevanti o ostativi secondo la normativa pattizia al rilascio del titolo di soggiorno nel qual caso il giudizio di pericolosità è in re ipsa e preclude qualunque margine di discrezionalità dell'amministrazione procedente;

che, difatti, la segnalazione Schengen svolge senza dubbio una funzione notiziale, ma è rivolta in via prioritaria a facilitare il sistema di controllo sugli ingressi ed evitare che possa essere autorizzato il soggiorno di uno straniero che costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale;

che il ricorso è fondato laddove parte ricorrente [censura] l'omessa valutazione, tra i motivi seri che consentirebbero in ipotesi il rilascio del titolo di soggiorno, in comparazione con le ragioni poste a base della segnalazione, della condizione personale del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia nonché della presenza del suo nucleo familiare unitamente ad una figlia minore;

che del pari la normativa in tema di emersione occasionata dall'emergenza sanitaria è finalizzata ad agevolare la stipula di contratti di lavoro in settori tradizionalmente afflitti da problematiche di lavoro irregolare;

che pertanto all'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ai fini del riesame;

che la natura della decisione - da cui non è possibile arguire la spettanza del bene della vita stante la necessità di rinnovare il procedimento - giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato ai fini del riesame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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