Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 24 novembre 2021, n. 777

Presidente: Donadono - Estensore: Nappi

FATTO E DIRITTO

Richiamato l'art. 114, comma 2, c.p.a., nella parte in cui onera il ricorrente di fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del Giudice per la cui ottemperanza ricorre (C.d.S., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6905), costituendo detta formalità una condizione del ricorso per ottemperanza (ex multis, T.A.R. Lombardia, Sez. III, 1° marzo 2019, n. 435);

Rilevato, anche su conforme eccezione dell'Ente civico intimato, come il ricorso risulti inammissibile, non avendo parte deducente versato in atti di causa la prova del passaggio in giudicato del titolo azionato;

Dato atto di come il procuratore di parte ricorrente abbia istato in camera di consiglio per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il Comune resistente provveduto, successivamente alla proposizione del ricorso, a dare compiuta esecuzione al titolo azionato;

Ritenuto, in senso contrario, come sia pregiudiziale l'accertamento dei presupposti del processo, delle condizioni dell'azione e la statuizione sulle questioni di rito (C.d.S., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), e osservato come la declaratoria della cessazione della materia del contendere presupponga, a monte, la rituale i[n]staurazione del giudizio;

Ritenuta, infine, in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito dell'affare, la sussistenza dei presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

L. Iacobellis

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