Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 25 novembre 2021, n. 36596

Presidente: Curzio - Estensore: Terrusi

FATTI DI CAUSA

La Stellina 4 s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma, la s.p.a. Risorse per Roma e la s.r.l. Campidoglio Finance, per ottenere il trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., della proprietà di un immobile sito in Roma, piazza Margana n. 24, al prezzo di 755.000,00 EUR indicato nella proposta di acquisto e accettato, all'esito di aggiudicazione provvisoria, nell'ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare a carico della suddetta Campidoglio Finance. Chiese inoltre il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di correttezza.

L'adito Tribunale accolse le domande, dispose il trasferimento dell'immobile e condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni, liquidandone l'importo ritenuto di giustizia.

Decidendo sui gravami principale di Stellina 4 e incidentale di Risorse per Roma, la Corte d'appello di Roma respinse l'impugnazione principale e accolse, invece, quella incidentale.

In sintesi, confermò il giudizio del Tribunale circa la non ostatività della trascrizione della domanda proposta dall'occupante l'immobile in questione rispetto all'adempimento degli obblighi discendenti dal preliminare, ritenne corretta la determinazione del danno fatta dal primo giudice e tuttavia reputò che di tale danno non dovesse rispondere la società Risorse per Roma, giacché questa non aveva avuto alcun potere decisionale circa l'eventuale stipula o meno del contratto definitivo.

La sentenza della Corte d'appello è stata deliberata nella camera di consiglio del 24 giugno 2015, come attestato in calce alla stessa, a fronte dei termini ordinari concessi per gli scritti conclusivi delle parti rispettivamente scadenti il 22 giugno 2015, quanto alle comparse conclusionali, e il 9 luglio 2015, quanto alle memorie di replica. Dopodiché è stata depositata in cancelleria il 10 febbraio 2016.

La s.r.l. Stellina 4 ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Roma Capitale e Risorse per Roma s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi.

La s.r.l. Campidoglio Finance non ha svolto difese.

La causa è stata assegnata alle Sezioni unite dal Primo presidente all'esito di ordinanza interlocutoria della seconda sezione civile della Corte, la quale ha ravvisato l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione, sollevata col primo motivo di ricorso e da considerare in ogni caso come questione di massima di particolare importanza, della sussistenza o meno della nullità della sentenza (nella specie, di quella d'appello) che sia stata emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (o di anche uno solo di essi).

Stellina 4 e Risorse per Roma hanno depositato una memoria.

Il Procuratore generale ha svolto conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito.

RAGIONE DELLA DECISIONE

I. La ricorrente muove alla sentenza le seguenti censure:

(i) violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso la causa nella data del 24 giugno 2015 indicata in calce alla sentenza, dopo soli due giorni dalla scadenza del termine concesso per il deposito delle comparse conclusionali e senza attendere la scadenza di quello relativo al deposito delle memorie di replica, da individuarsi nel 9 luglio 2015;

(ii) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. essendo l'impugnata sentenza comunque illegittima nella parte concernente l'ammontare del risarcimento del danno, computato sulla base del canone di locazione versato dalla detentrice dell'immobile anziché sulla base del criterio del valore di mercato del bene quantificato dalla c.t.u.;

(iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla doglianza sull'avvenuta limitazione del risarcimento da parte del giudice di primo grado, motivata dalla mancanza di prove, a fronte invece della esplicita domanda di quantificazione del danno da lucro cessante in misura corrispondente a quella congrua per la tipologia d'immobile, secondo i prezzi del mercato locativo;

(iv) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 155, 166 e 343 c.p.c., per aver la Corte del merito mancato di pronunciare sulla tardività della costituzione in appello della società Risorse per Roma, o comunque mancato di rilevare d'ufficio la detta tardività, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione incidentale da essa proposta.

II. L'intervento delle Sezioni unite è stato sollecitato dalla seconda sezione civile della Corte in ordine al problema sollevato nel primo motivo di ricorso.

Specificamente la seconda sezione ha rilevato che la sentenza impugnata è stata in effetti deliberata in data 24 giugno 2015, e dunque prima della scadenza del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c. assegnato all'udienza del 21 aprile 2015 - cosa evincibile dalla inequivoca dicitura ("Così deciso in Roma in data 24.6.2015") presente in calce alla medesima, da ritenere munita di forza fidefacente fino a querela di falso. Ha quindi prospettato come rilevante oggetto di contrasto la questione processuale relativa alla sussistenza o meno della nullità della sentenza (nella specie di quella d'appello) "che sia stata emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190", ovvero e comunque della sentenza emessa prima che sia scaduto anche uno solo di tali termini.

III. Sulla questione si è effettivamente radicato un contrasto, in seno alla giurisprudenza della Corte, tra due orientamenti.

IV. Secondo un primo orientamento, ancora maggioritario, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza, perché in tal modo risulta impedito ai difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa. Dacché la violazione del principio del contraddittorio, non riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma da realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

Espressione di tale orientamento sono le seguenti decisioni: Cass., Sez. 3, n. 6817/2001, Cass., Sez. 1, n. 11949/2003, Cass., Sez. 3, n. 20142/2005, Cass., Sez. 3, n. 6293/2008, Cass., Sez. 2, n. 14657/2008, Cass., Sez. 2, n. 7072/2010, Cass., Sez. 6-2, n. 7760/2011, Cass., Sez. 6-3, n. 20180/2015, Cass., Sez. 3, n. 24636/2016, Cass., Sez. 2, n. 26883/2019.

Tutte codeste sono accomunate dalla sottolineatura che la conseguenza invalidante deriva dall'essere le afferenti norme espressione intrinseca del principio del contraddittorio, cardine del giusto processo. La relativa lesione informa dunque di sé il pregiudizio derivante dall'inosservanza dei principi fondamentali di cui agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

A tale basica sottolineatura è stata in qualche caso aggiunta la considerazione - ritenuta necessaria per i contrari riferimenti a certa tesi dottrinale - che la sentenza sarebbe nulla anche per mancato raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.), da rinvenire nella pronuncia di una decisione consapevole dell'illustrazione definitiva delle difese che le parti possono fare negli scritti conclusionali (v. in particolare le citate Cass., Sez. 3, n. 20142/2005 e Cass., Sez. 3, n. 6293/2008).

V. All'orientamento si è contrapposto nel tempo l'indirizzo che richiede, invece, ai fini della nullità della sentenza derivata dal mancato rispetto dei termini dell'art. 190 c.p.c., anche l'allegazione (e la prova) di uno specifico pregiudizio conseguente. Un pregiudizio il cui fondamento sarebbe da individuare in una concreta lesione delle possibilità di ottenere nel merito una decisione diversa da quella infine adottata dall'organo deliberante.

Secondo questa tesi la pronunzia della sentenza prima della scadenza dei termini assegnati alle parti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, così come la mancata assegnazione di suddetti termini, non costituisce, di per sé, causa di nullità, essendo indispensabile, perche possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che si sia determinata in concreto una lesione del diritto di difesa della parte.

Siffatta lesione andrebbe peraltro diversamente parametrata, visto che alla parte spetterebbe di dimostrare il pregiudizio mediante indicazione delle argomentazioni o delle deduzioni difensive che avrebbe riversato negli atti pretermessi, e che se fossero state debitamente considerate dal giudice avrebbero potuto ragionevolmente condurre a una decisione diversa da quella assunta.

Espressione di codesto indirizzo sono le decisioni seguenti: Cass., Sez. 3, n. 4020/2006, Cass., Sez. 3, n. 7086/2015, Cass., Sez. 2, n. 24969/2018, Cass., Sez. 3, n. 7413/2021.

La preoccupazione di fondo, che concettualmente le accomuna, è quella di evitare eccessi formalistici, a fronte della prevalenza, invece, dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire.

All'esito dell'interpretazione si approderebbe osservando che la denunzia di vizi formali nell'attività del giudice non serve a tutelare l'interesse alla astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a eliminare il pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte.

VI. Il cuore del problema sul quale le Sezioni unite sono chiamate a pronunciare è dunque compendiato nell'interrogativo se la sentenza di primo grado o d'appello, che sia adottata prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, o anche di uno solo di essi, ovvero a fortiori in ipotesi di mancata concessione dei suddetti termini, sia affetta da nullità per il solo fatto della risultante impeditiva, per i difensori delle parti, dell'esercizio compiuto del diritto di difesa nel rispetto dei termini perentori all'uopo fissati dalla legge, oppure se la detta nullità presupponga l'accertamento anche di un pregiudizio concreto, passato nella terminologia corrente sotto la denominazione di pregiudizio "effettivo", ulteriormente parametrato alla possibile incidenza della violazione sulla soluzione finale di merito.

VII. È preliminarmente necessario puntualizzare che l'ordinanza interlocutoria rappresenta la questione come relativa alla sussistenza o meno della nullità della sentenza "emessa" prima della scadenza dei termini.

La questione non è tuttavia in questa prospettiva tecnica aderente alla fattispecie, perché nel caso concreto la sentenza risulta "emessa" dopo la scadenza dei termini, e segnatamente il 10 febbraio 2016, data di deposito in cancelleria.

È stato già chiarito che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati. Tale momento identifica quello di venuta a esistenza della sentenza a tutti gli effetti di legge (Cass., Sez. un., n. 18569/2016).

Il principio, per quanto occasionato dalla necessità di risolvere il problema della scissione tra i momenti di deposito e di pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di primo grado di due diverse date, costituisce sicuro indice per identificare l'unica condizione di esistenza della sentenza civile, che dunque può considerarsi "emessa" (per ripetere l'espressione dell'ordinanza interlocutoria) solo a quel momento.

Ciò nondimeno il problema posto dall'ordinanza interlocutoria assume egualmente una indubbia rilevanza, perché l'implicazione che lo caratterizza evoca il tema del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il diritto al contraddittorio e alla difesa può risultare compromesso (e di fatto a certe condizioni resta compromesso) anche ove la sentenza risulti semplicemente deliberata anteriormente alla scadenza dei termini succitati, per poi esser depositata in data successiva.

In questa eventualità l'assegnazione di termini resta in vero fine a sé stessa, presidio di un'attività difensiva praticamente inutile, ridotta a mero simulacro a fronte di una decisione già presa.

Né può accedersi alla tesi che vorrebbe presunto, in tal caso, che l'indicata data di deliberazione, a fronte della diversa data di pubblicazione della sentenza, sia riconducibile a semplice errore materiale, così da aversi per provato che il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza pregiudizio del diritto di difesa delle parti (così Cass., Sez. 3, n. 3569/2021 e Cass., Sez. 5, n. 21806/2017).

Certamente la data di deliberazione di una sentenza non è, a differenza di quella di sua pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), un elemento essenziale dell'atto processuale. Ma ciò semplicemente comporta che la relativa mancanza o la sua erronea indicazione può non determinare in generale una nullità ove sia ascrivibile, appunto, a mero errore materiale, emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. Non anche invece che l'errore materiale sussista sempre in sé e per sé, presuntivamente, ove si riscontri una diversità tra le date anzidette, che siano riportate entrambe in calce e a margine della sentenza.

Niente invero autorizza una simile generalizzazione, essendo fisiologico che il momento deliberativo della sentenza in camera di consiglio precede sempre la pubblicazione, che è atto di cancelleria conseguente a precisi e ulteriori incombenti di legge.

Sicché in sostanza non è vero che la divergenza delle date, specificamente indicate in sentenza, sia da ascrivere a errore materiale in base a una semplice presunzione.

VIII. In vista della soluzione del contrasto di giurisprudenza costì delineato è poi necessaria una seconda puntualizzazione.

Possiede generale riscontro l'affermazione secondo cui le norme processuali hanno natura servente, sicché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i c.d. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui si esprime il diritto di difesa.

Per quanto ciò abbia legittimato la conclusione dell'onere argomentativo aggiunto per le ipotesi di inosservanza di norme sul rito applicabile al tipo di controversia - in base alla giusta constatazione che è inammissibile per difetto di interesse la doglianza dedotta come motivo di impugnazione relativa alla mancata adozione di un diverso rito qualora non sia indicato anche lo specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamente derivato (Cass., Sez. un., n. 3758/2009) -, vi è che una conclusione del genere è strettamente collegata alla ratio sottintesa, che è appunto quella relativa alla questione del rito.

L'esattezza del rito non è mai suscettibile di essere considerata come fine a sé stessa, donde può essere invocata solo per riparare a una precisa e apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, si sia determinata (per la parte) "sul piano pratico processuale" (così Cass., Sez. un., n. 3758/2009).

Non è difficile cogliere, tuttavia, l'ambito di specificità di codesta affermazione.

Essa - per quanto condivisibile - non può essere enfatizzata fino al punto da estenderla al ben diverso caso della dedotta lesione dei diritti processuali essenziali, come il diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale. Ché anzi proprio l'eventualità di una lesione siffatta conduce l'orientamento appena richiamato a considerare integrato il presupposto di rilevanza pratica della questione di rito.

Ne segue che quella affermazione, specifica e puntualmente orientata alla soluzione del problema dell'esatta individuazione del rito al quale è soggetta la singola controversia, non ottiene che si possa poi pretendere come sempre necessaria l'individuazione di un pregiudizio "altro" (id est, un pregiudizio effettivo ulteriore), da porre a fondamento della sanzione di nullità, rispetto alla lesione dei diritti processuali essenziali al contraddittorio e alla difesa giudiziale.

D'altronde, come in qualche misura si accennava, un tale pregiudizio andrebbe parametrato in modo necessariamente distinto rispetto al diritto effettivamente tutelato, che è un diritto processuale fondamentale e che attiene (appunto) al contraddittorio e alla difesa in sé considerati. E questo è illogico, dal momento che, così presentata, la deduzione di un simile pregiudizio svelerebbe la destinazione a sorreggere non tanto la prospettazione di nullità della sentenza, che fosse stata pronunciata all'esito di quella lesione, quanto piuttosto l'affermazione della sua verosimile (contenutistica) ingiustizia.

IX. Viceversa ai fini dell'apprezzamento della nullità per lesione di un tal diritto (al contraddittorio e alla difesa) la parte, nel cui interesse il termine a difesa è stabilito, niente altro deve allegare, né tanto meno è tenuta a provare - come invece l'estremizzazione dell'orientamento minoritario vorrebbe.

La parte, il cui diritto processuale è stato leso, non ha l'onere di allegare o di dimostrare che la violazione le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del suo diritto. E la dimostrazione più evidente di codesta conclusione si ha guardando al fenomeno della rimessione al primo giudice sancito dall'art. 354 c.p.c. in caso di nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio.

Il contumace involontario, in base all'art. 354 c.p.c., ottiene la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice semplicemente dando prova della nullità della notifica della citazione, anche in mancanza di allegazioni circa le difese che avrebbe potuto far valere dinanzi a quel giudice. E ciò non perché in quel caso la legge impone la retrocessione del processo, quanto e piuttosto perché la diversa regola, che vuole necessario ai fini dell'apprezzamento della nullità processuale anche il riferimento a un pregiudizio effettivo "altro" rispetto a quello a tal fine considerato dal legislatore, non è in alcun modo presidiata nell'ordinamento processuale italiano, a differenza di quel che accade (per esempio) nell'esperienza dell'ordinamento francese (art. 114 del Nouveau code de procédure civile).

X. Ora se si eccettuano talune affermazioni, per lo più di matrice dottrinale, incardinate sulla possibile contraria rilevanza degli artt. 156 e 157 c.p.c., sulle quali pur si tornerà, può osservarsi che gli argomenti spesi in senso opposto, dalla alternativa giurisprudenza di questa Corte, sono tutti di natura sistematica.

Tali argomenti sono declinati in termini di estremizzazione della rilevanza del principio di ragionevole durata del processo a fronte di nullità formali.

Sennonché l'espressione nullità "formale" deve esser considerata in modo da renderla coerente al concetto.

Il testo regolatore della nullità "formale" risiede nell'art. 156, primo comma, c.p.c., secondo cui "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge".

Questa locuzione, al netto dei correttivi dei commi secondo e terzo della stessa norma sulla rilevanza dello scopo dell'atto, suggerisce l'osservazione che il fenomeno della nullità processuale va oltre la mera "inosservanza di forme".

Per quanto quello dell'inosservanza della forma (id est, del paradigma) dell'atto sia il terreno naturale della nullità, vi è che un atto processuale può essere formalmente perfetto in rapporto al suo specifico modello legale e tuttavia anche nullo per violazioni di altro genere, come per l'appunto quelle relative all'esistenza (o al dispiegarsi) del potere di compierlo.

In questa prospettiva una specifica previsione di nullità neppure è necessaria, perché non può considerarsi indifferente che una potestà decisionale risulti concretizzata quando la legge non lo permette.

La sentenza non fa eccezione, nel senso che l'affermazione di insussistenza della potestà di deliberare apre la prospettiva dell'invalidità a prescindere da un aspetto propriamente ''formale".

Per tale ragione discorrere, nell'ipotesi indicata, di "inosservanza di forme" prescritte per l'atto è riduttivo, a meno che non si impieghi il concetto di "forma" in un modo diverso e generalissimo, e si alluda oltre che al paradigma dell'atto-sentenza anche e soprattutto all'insieme delle regole processuali che ne disciplinano l'adozione secondo la serie e secondo l'ordine procedimentale nel quale l'atto medesimo è concepito (art. 159, primo comma, c.p.c.).

Guardando al fenomeno da questa angolatura, sostenuta da un'autorevole (anche se non unanime) tesi dottrinale, la collocazione temporale della deliberazione della sentenza in consecuzione al necessario rispetto dell'ordine di successione che condiziona il potere di compiere l'atto verrebbe a costituire un'espressione parimenti essenziale della sua "forma".

E pure in tal caso la nullità andrebbe affermata, per correlazione al difetto del presupposto di adozione dell'atto.

Quale che sia, cioè, la strada che si intenda seguire per stabilire il significato del termine "forma", secondo l'accezione prediletta in un senso o nell'altro, la risultante per la soluzione del problema posto dall'ordinanza interlocutoria non muta di una virgola.

Sul piano del diritto positivo le norme che interessano ai fini specifici sono gli artt. 190-bis, 275, 281-quinquies c.p.c. - rispettivamente relativi alla decisione monocratica e collegiale di primo grado a seguito di trattazione scritta o mista - e l'art. 352 relativamente alla decisione d'appello.

In nessuna di codeste si rinviene una previsione di nullità per il caso di mancata concessione o di mancato rispetto dei termini per le conclusionali e le repliche.

Tuttavia nessuno dubita che alla violazione dei detti termini (o meglio del diritto della parte al rispetto dei termini medesimi, magari ridotti secondo la previsione dell'art. 190, secondo comma) abbia a conseguire una nullità.

Ciò che si discute è se la nullità finisca per scattare automaticamente ovvero a certe ulteriori condizioni, deduttive o probatorie.

XI. La ragione per cui, nonostante la mancanza di un'esplicita sanzione per "inosservanza di forme", le norme citate debbono esser considerate (e di fatto sono considerate) come rivolte a una tutela sancita da nullità è nel fatto che esse costituiscono espressione di un principio costituzionale: segnatamente del presidio accordato dagli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.

L'art. 111, secondo comma, considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto l'arco del processo, salve eventuali eccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione, come accade per esempio nel rito cautelare ante causam - anche in questo caso da contemperare, peraltro, in vista del recupero del contraddittorio nelle fasi immediatamente successive (per esempio per la conferma, modifica o revoca di un provvedimento assunto inaudita altera parte).

Il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa, che a sua volta è garantito dall'art. 24 Cost.

Si è dinanzi a quelli che i grammatici chiamerebbero elementi di una tautologia perfetta, qui intesa nel suo significato base come viene definito nella logica formale classica di "proposizione vera per definizione": il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio.

In ciò si realizza la più elementare concretizzazione della garanzia del giusto processo.

XII. Che questo equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazione del principio del contraddittorio (nelle sue varie espressioni) dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvio.

L'evidenza è del resto puntualmente realizzata nell'ambito del giudizio arbitrale, che pur si contiene nel senso della libertà degli arbitri di fissare le regole del processo ove codeste non siano precisate nella convenzione di arbitrato (art. 816-bis c.p.c.).

Nel processo arbitrale è ben specificato che la mancata osservanza del principio del contraddittorio è causa di nullità del lodo, "nonostante qualunque preventiva rinuncia" (art. 829, n. 9, c.p.c.). E in tal caso la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la parte lesa nel contraddittorio possa ottenere, impugnando il lodo, la relativa declaratoria di nullità per ciò solo (v. esplicitamente Cass., Sez. 1, n. 1099/2016, Cass., Sez. 1, n. 28660/2013 e v. pure, implicitamente, Cass., Sez. 1, n. 24008/2021, Cass., Sez. 1, n. 28189/2020, Cass., Sez. 1, n. 2717/2007).

Anche nell'arbitrato, cioè, premessa la conformazione "dinamica" del principio del contraddittorio, se ne ribadisce costantemente il carattere di limite invalicabile ex artt. 111 Cost. e 6 Cedu, attesa la rilevanza assunta quale cardine dell'ordine processuale, vero crisma di legittimità del procedimento e garanzia processuale finanche inderogabile. Tale connotazione esige, come per l'appunto questa Corte va ripetendo, che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento arbitrale.

Cosicché di singolare bizzarria sarebbe ipotizzare che una violazione, che a motivo di ciò costituisce causa di nullità della sentenza arbitrale, possa non determinare invece la nullità della sentenza adottata, in eguale condizione patologica, dal giudice ordinario.

XIII. In tale contesto di regole e principi, se è vero, come è vero, che quello del contraddittorio, di cui il diritto di difesa finisce per esser compiuta espressione, è il principio cardine del processo giurisdizionale, a niente serve evocare come limite il diverso principio di economia processuale.

Non si dubita che accanto al principio del contraddittorio l'art. 111, secondo comma, Cost. abbia recepito anche il principio di ragionevole durata, e tramite questo (giustappunto) il principio di economia processuale.

Tuttavia queste Sezioni unite hanno già messo in luce che il principio del giusto processo, anche in base all'art. 6 della Cedu, non si esplicita nella sola sua durata ragionevole (v. in particolare Cass., Sez. un., n. 5700/2014 e Cass., Sez. un., n. 9558/2014).

Il principio della ragionevole durata del processo è certamente divenuto punto costante di riferimento nell'esegesi delle norme processuali, conducendo a privilegiare, sempre nel doveroso rispetto del dato letterale, opzioni contrarie a ogni inutile appesantimento del giudizio. Ma, come è stato sottolineato anche in dottrina, mai è dato al giudice, in nome del citato principio, eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l'appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola.

Nell'ottica di una simile constatazione è da intendere che le norme sopra citate, sottintendendo la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, attengono, in definitiva, ai principi essenziali regolatori del giusto processo. Cosicché la relativa violazione determina la nullità della sentenza finanche senza necessità di una testuale previsione.

Una conferma non secondaria, dopo la riforma di cui alla l. n. 69 del 2009, è rinvenibile nell'art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

Questa ulteriore norma porta a consolidare l'assunto, giacché la sentenza di merito è impugnabile per cassazione non solo dinanzi a casi canonici di nullità testuale per inosservanza di forme (cosa per la quale già depone l'art. 360, n. 4, c.p.c.), ma anche quando siano stati comunque violati i principi regolatori del giusto processo mediante le specifiche concretizzazioni dell'attività processuale. E quindi anche quando, come nel caso in esame, la sentenza sia stata deliberata prima che le parti abbiano potuto compiutamente esercitare il diritto di difesa secondo le modalità riconosciute nella fase del giudizio.

Per l'appunto questo giustifica la scelta del legislatore di connettere la deliberazione della sentenza alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.: la massima valorizzazione dei citati diritti ha indotto a modellare le norme (artt. 190-bis, 275, 281-quinquies e 352 c.p.c.) in coerenza con una garanzia di effettività, da realizzare durante tutto l'arco del processo, così da limitare il dispiegarsi della stessa potestà decisionale. Di talché la pronuncia che sia deliberata in data antecedente a quella fissata dalla scadenza dei ripetuti termini è da ritenere nulla in sé e per sé, in quanto assunta in mancanza del potere all'uopo conferito secondo la disciplina di legge.

XIV. Occorre infine osservare che gli artt. 156 e 157 c.p.c. non incidono in vista di una soluzione difforme.

Rispetto al problema qui in discussione, il richiamo all'art. 156, secondo comma, c.p.c., in ordine alla sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo costituisce generalizzazione di un'ipotesi dottrinale.

Esso non pertiene al caso, per varie ragioni.

XV. Innanzi tutto perché lo scopo della sentenza non è semplicemente quello di distribuire la ragione e il torto: in altre parole, non è quello di decidere la controversia dando ragione, mediante i fondamenti della tutela dichiarativa, a chi sia effettivamente titolare del diritto sostanziale.

Lo scopo è sì quello di realizzare il diritto sostanziale, ma sempre nel rispetto delle regole e dei principi del processo giurisdizionale.

Ché altrimenti vano sarebbe discorrere di valenza garantistica dell'insieme di regole e principi predisposti dall'ordinamento in guisa di processo.

In secondo luogo - ed essenzialmente - perché il richiamo all'art. 156, secondo comma, è inconcludente di per sé.

La realizzazione dello scopo, al quale la norma allude, richiede un altro fatto, successivo all'atto nullo, che consente a quell'atto di raggiungere la finalità che il legislatore si proponeva di conseguire mediante la regola elusa. Pertanto, ove manchi un evento successivo all'atto nullo non può (per un'altrimenti ovvia intima contraddizione) attribuirsi all'atto medesimo l'idoneità di produrre gli effetti dell'atto valido; né può escludersi la nullità in sé e per sé, visto che il conseguimento dello scopo, per il tramite di un altro fatto, non incide sulla qualificazione in termini di nullità ma semplicemente sulla possibilità di sanatoria.

XVI. Ancora meno concludente è il riferimento all'art. 157, secondo comma, c.p.c.

Alcune posizioni interpretative hanno in effetti velatamente accennato anche a tale norma, nel perimetro di un sistema di limiti al dispiegarsi della nullità processuale. Ma infondatamente, perché la previsione semplicemente attiene alla legittimazione a far valere il vizio del provvedimento, non anche alla possibilità o meno di considerare il vizio esistente.

Certamente in taluni casi, in nome dell'antiformalismo, l'art. 157, secondo comma, può esser considerato (così come è stato considerato) dotato di una certa forza espansiva.

A tale forza espansiva può accedersi però solo ove si discorra di possibilità di pronunciare o meno d'ufficio la nullità in base all'interesse sotteso, non mai per affermare che la parte che eccepisca la nullità per violazione del suo diritto di difesa sia tenuta a declinare l'eccezione in termini diversi dalla mera circostanza di esserle stato precluso l'esercizio di quel diritto.

E che la parte che abbia perso la causa abbia interesse a ottenere la dichiarazione di nullità del titolo costì illegittimamente formato è cosa di tal solare evidenza da dispensare da qualunque ulteriore spiegazione.

XVII. In conclusione, per restare nell'alveo del ricorso per cassazione che rileva nel caso concreto, va affermato a soluzione del contrasto di giurisprudenza il seguente principio:

la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

XVIII. Dopodiché v'è anche la necessità di raccordare la conclusione alla regola che postula la conversione delle nullità nel prestabilito mezzo di gravame.

Tale necessità ottiene di precisare che in modo parzialmente diverso l'onere processuale della parte si atteggia nel caso in cui il vizio riguardi invece la sentenza di primo grado.

Nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190 c.p.c. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le basta perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito.

Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito (esattamente in questo senso Cass., Sez. 6-3, n. 4125/2020, Cass., Sez. 3, n. 5590/2011).

Alla base della differenza non sta però una sorta di differente onere esplicativo della rilevanza della nullità in capo alla parte lesa (quasi che la nullità non sia in tale ipotesi essa stessa automatica), ma semplicemente il fatto che nel sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame: l'appello o il ricorso per cassazione (art. 161 c.p.c.).

Essa deve essere fatta valere "soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione".

La nullità della sentenza di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte in un motivo d'appello. E l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione sostitutiva.

All'esito del processo storico che ha condotto, dopo l'actio nullitatis, alla soppressione della stessa querela nullitatis quale mezzo di impugnazione teso a denunziare la nullità della sentenza distinto dall'appello, è dunque pienamente giustificato che alle regole e alle caratteristiche sostitutive dell'appello abbia a soggiacere anche la possibilità di dedurre un vizio di tal genere solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito. Con l'aggiuntiva conseguenza che l'eventuale ricorso avverso la sentenza d'appello, che, nelle condizioni date, avesse mancato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado assunta anteriormente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sarebbe inammissibile per difetto di interesse (v. Cass., Sez. 1, n. 18578/2015, Cass., Sez. 1, n. 27777/2008), ove la sentenza d'appello fosse giunta, come suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito.

XIX. Il primo motivo di ricorso è dunque accolto.

La sentenza va cassata in relazione a esso, con assorbimento dei restanti motivi.

La causa è rinviata alla medesima Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per una nuova deliberazione.

La Corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.