Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 6 dicembre 2021, n. 361
Presidente: Settesoldi - Estensore: Ricci
FATTO E DIRITTO
1. La Federazione italiana autonoma dipendenti enti locali (FIADEL) domanda l'annullamento della delibera del consiglio di amministrazione di Ambiente Servizi s.p.a. con cui è stato prorogato l'incarico di direttore generale del sig. Fabio M., in carica dal 2013.
2. Resiste al ricorso la Ambiente Servizi s.p.a., formulando come prima eccezione di rito il difetto di giurisdizione del Tar, essendo censurata la nomina dell'organo di vertice di una società c.d. in house e cioè di soggetto che, pur sottoposto a controllo pubblico, ha natura privatistica. Correlativamente, deve individuarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
2.1. La Ambiente Servizi ha inoltre eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività e la carenza di legittimazione della ricorrente. Nel merito, ha argomentato per l'infondatezza del ricorso e domandato la condanna di parte ricorrente alle spese di lite e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 26, comma 2, del c.p.a. in ragione dell'asserita natura strumentale del ricorso, proposto quale abusivo strumento di lotta sindacale.
3. Con successiva memoria del giorno 11 novembre 2021 la Ambiente Servizi ha rappresentato l'intervenuta riorganizzazione operativa della società - approvata dal consiglio di amministrazione in data 8 novembre 2021 - che, avendo determinato la cessazione dalla carica di direttore del sig. Fabio M., priverebbe il ricorrente di ogni interesse a coltivare il giudizio. Ha comunque insistito per la regolazione a suo favore delle spese e per la domanda ex art. 26, comma 2, c.p.a.
4. Con atto del 30 novembre 2021 FIADEL ha confermato la propria sopravvenuta carenza di interesse, opponendosi alla condanna sulle spese e alla richiesta sanzione ex art. 26, comma 2, c.p.a.
5. All'udienza del 2 dicembre 2021 le parti hanno ribadito le proprie posizioni. Il giudizio è stato trattenuto in decisione.
6. Il Tribunale ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
6.1. Tale statuizione, attenendo alla regolare instaurazione del giudizio è logicamente e giuridicamente preliminare rispetto a quella relativa alla permanenza dell'interesse, che è invece condizione richiesta per la decisione nel merito di un giudizio ritualmente instaurato.
6.2. Pur nella concordanza delle parti circa la sopravvenuta carenza di interesse, un'inversione dell'ordine delle questioni per ragioni di economia processuale deve considerarsi inibita non tanto per effetto dell'espressa e preliminare eccezione formulata da Ambiente Servizi, quanto in ragione della domanda di condanna ex art. 26, comma 2, c.p.a., cui la stessa non ha inteso rinunciare, che imporrebbe di valutare nel merito - pur ai soli fini della soccombenza virtuale - le rispettive posizioni.
7. Ciò premesso, e venendo alla sostanza dell'eccezione, l'art. 1, comma 3, del d.lgs. 175 del 2016 (t.u. sulle società pubbliche) dispone che "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato". Pur essendo le società in house considerabili una species delle società a partecipazione pubblica (si veda l'art. 16 del t.u.), i profili di specialità della figura e la correlata contaminazione della disciplina pubblicistica non incidono sulla nomina degli amministratori. Tale vicenda è soggetta ad un regime di natura integralmente privatistica, da cui discende la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165 del 2001 (t.u. sul pubblico impiego).
7.1. Tale soluzione è confermata dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione: «In tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del c.d. in house providing, le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2449 c.c., spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perché investono atti compiuti dall'ente pubblico uti socius, non jure imperii, e posti in essere "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dall'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 135 del 2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 (nella specie, peraltro, inapplicabile ratione temporis), a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile» (così Cass. civ., Sez. un., ord. 1° dicembre 2016, n. 24591. Ma vedi anche, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. un., ord. 27 dicembre 2019, n. 34473).
8. Per le ragioni esposte, deve pertanto declinarsi la giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quella del giudice ordinario, davanti al quale la controversia potrà essere riproposta, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, nei termini e nelle modalità di cui all'art. 11 del c.p.a.
8.1. Ove il ricorso venisse riassunto, il vaglio circa gli invocati profili di abuso del processo sarà operato dal giudice ordinario secondo le disposizioni applicabili in quella sede. Non può invece riscontrarsi il carattere di temerarietà della lite nell'erronea individuazione della giurisdizione sulla stessa (al cui riscontro deve arrestarsi la cognizione di questo Tribunale), con conseguente infondatezza della domanda ex art. 26, comma 2, c.p.a.
8.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, a favore del giudice ordinario.
Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.