Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 10 dicembre 2021, n. 2784

Presidente ed Estensore: Di Mario

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2014 le società ricorrenti impugnano il P.G.T. del Comune di Busto Arsizio approvato con delibera del Consiglio comunale n. 59 del 20 giugno 2013 e pubblicata sul B.U.R.L. in data 18 dicembre 2013 - Serie Avvisi e Concorsi n. 51 nonché le N.T.A. del documento di piano.

2. In punto di fatto, la ricorrente La Primavera Finanziaria deduce di essere proprietaria in Busto Arsizio di un complesso produttivo attestato sulla Via Bosco, di cui è affittuaria l'altra ricorrente, Mondoplastico s.p.a., nel quale questa opera la propria attività industriale. Essa rammenta di aver stipulato con il Comune di Busto Arsizio, a rogito Notaio Michele Paolantonio, un atto di impegno unilaterale e cessione di aree Repertorio n. 130760 - Raccolta n. 6159, registrato a Busto Arsizio il 26 marzo 1999, n. 566 - Serie IV, in data 8 marzo 1999 e di aver presentato osservazioni al P.G.T. alle quali l'amministrazione avrebbe dato una risposta solo formalmente positiva, ma in realtà non satisfattiva delle richieste del privato.

3. Contro il suddetto atto le ricorrenti articolano quattro motivi di ricorso.

A1) Violazione di legge (l.u. artt. 7 e 9, l.r. 12/2005 artt. 7/10; artt. 24 e 97 Cost.) - eccesso di potere - contrasto e sviamento dalla causa tipica - mancata considerazione delle attività produttive in atto e dei diritti acquisiti - difetto di motivazione. Le ricorrenti denunciano che l'accoglimento delle osservazioni presentate sarebbe solo fittizio e non adeguatamente motivato.

A2) Violazione di legge (d.P.R. 6 giugno 2021, n. 328 art. 6 e seg., l.r. n. 12/2005 art. 52) - eccesso di potere - illogicità - disparità di trattamento - ingiusto aggravamento della procedura. Le ricorrenti lamentano che la disciplina dell'art. 8 del P.d.R. sarebbe in chiaro contrasto con l'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.

B1) Violazione di legge (l.u. - l.r. n. 12/2005) - eccesso di potere - contrasto con precedente manifestazione - violazione dell'atto unilaterale d'obbligo 8 marzo 1999. Le ricorrenti denunciano che la previsione a "servizi diffusi" riproposta nel P.G.T. contrasterebbe con il fatto che nell'atto di impegno 8 marzo 1999 si attestava che la parte privata aveva già ampiamente assolto agli oneri collegati agli standard urbanistici. Sarebbe quindi illegittima la pretesa dell'Amministrazione di inserire nel perimetro di un piano attuativo già disciplinato e già realizzato una ulteriore previsione a standard.

B2) Violazione di legge (l.u. - d.m. n. 1444/1968 - l.r. n. 12/2005) - eccesso di potere - sviamento - eccessiva genericità. Secondo le ricorrenti dalla tavole del P.G.T. non sarebbe possibile comprendere a quale servizi sarebbe destinato il bene in questione. Inoltre nella parte normativa del Piano dei Servizi non si troverebbe nessun riferimento a questi "servizi diffusi" per cui la previsione sarebbe illegittima per genericità.

B3) Violazione di legge (l.r. n. 12/2005) - eccesso di potere - sviamento dalla causa tipica - difetto di motivazione contrasto con precedente manifestazione - violazione dell'atto unilaterale d'obbligo 8 marzo 1999. Le ricorrenti lamentano che nel P.R.G. precedente la destinazione era a parcheggio pubblico e che nelle tavole del Piano dei Servizi nuovo questa destinazione specifica non sia prevista. Per il caso in cui effettivamente vi fosse una destinazione a parcheggio lamentano che non si comprenderebbe a quale servizio specifico sia previsto il parcheggio pubblico di cui si tratta, se sia a servizio della residenza o a servizio delle attività economiche.

B4) Violazione di legge (l.u. - l.r. n. 12/2005) - contrasto con l'atto unilaterale d'obbligo 8 marzo 1999 - eccesso di potere - sviamento dalla causa tipica - difetto di motivazione - illogicità della previsione - mancata considerazione delle attività produttive. Secondo le ricorrenti la previsione di un parcheggio (per di più pubblico e non di uso pubblico) sarebbe del tutto immotivata e comunque incoerente con la situazione dei luoghi, quindi insostenibile anche da un punto di vista urbanistico, visto che compromette un'area industriale del tutto compatta e con precise organizzazioni dello spazio interno non edificato, con una previsione di uso pubblico che sconvolge l'assetto e il funzionamento dell'azienda. Inoltre risulterebbe un superdimensionamento delle aree a servizi.

B5) Violazione di legge (art. 42 Cost. - l.u. 1150/1942 - l.r. n. 12/2005 - l.r. n. 3/2009 - art. 834 c.c. - t.u. dell'espropriazione - l. n. 765/1967 - d.m. n. 1444/1968) - eccesso di potere - sviamento dalla causa tipica - genericità. La parte ricorrente denuncia la natura sostanzialmente espropriativa delle previsioni di piano che risulterebbero, in quanto tali, in violazione delle disposizioni previste dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato (t.u. espropriazioni) e dalla legge regionale (l.r. n. 3/2009).

A3)-B6) Violazione di legge (l.r. n. 12/2005 art. 13) - eccesso di potere. Le ricorrenti denunciano che le controdeduzioni non sono state approvate entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, e non è stato rispettato l'obbligo della modifica immediata al P.G.T. prevista dal comma 7 dell'art. 13 della l.r. n. 12/2005.

4. Il Comune di Busto Arsizio si è costituito ed ha chiesto la reiezione del ricorso.

5. Le ricorrenti hanno chiesto in data 12 ottobre 2021 la riunione con il ricorso n.r.g. 1324/2019 e successivamente in data 25 ottobre 2021 la cancellazione di entrambi i ricorsi dal ruolo delle relative udienze. Il Comune ha aderito, in persona delle sue procuratrici, all'istanza di cancellazione dal ruolo depositata dalla difesa della parte ricorrente.

All'udienza del 18 novembre 2021 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

6. La domanda di cancellazione della causa dal ruolo dell'udienza di smaltimento dell'arretrato non può essere accolta sia perché si pone in contrasto con l'esigenza di interesse pubblico alla decisione dei giudizi pendenti da lungo tempo, sia perché l'azione di annullamento degli atti impugnati è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere a seguito dell'approvazione della variante parziale al Piano del Governo del Territorio adottata dal Comune di Busto Arsizio con delibera di C.c. n. 55 del 31 luglio 2018 e definitivamente approvata con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 15 gennaio 2019 con avviso pubblicato sul B.U.R.L. Avvisi e Concorsi n. 16 del 17 aprile 2019.

7. Secondo condivisibili principi giurisprudenziali, "la rielaborazione integrale di uno strumento urbanistico - come nel caso di una variante generale al P.G.T. - non può mai, per sua natura, considerarsi meramente confermativa delle precedenti disposizioni urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive degli strumenti anteriori; allorché dunque, nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica, intervenga altro strumento, completamente sostitutivo del precedente, più nessun interesse a discutere sul precedente strumento urbanistico può residuare, e ciò anche quando il nuovo abbia riprodotto la prescrizione impugnata, palesandosi altrimenti un'eventuale pronuncia sul primo atto inutiliter data" (cfr. T.A.R. Milano, II, 29 gennaio 2021, n. 283; T.A.R. Milano, Sez. II, 27 gennaio 2021, n. 259; C.d.S., Sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7782; 3 giugno 2010, n. 3538; 26 settembre 2019, n. 6438; T.A.R. Milano, Sez. II, 8 maggio 2020, n. 770; 5 novembre 2019, n. 2307; 18 settembre 2018, n. 2097; 30 luglio 2018, n. 1877; 15 marzo 2018, n. 731).

7.1. Ad analoga conclusione occorre giungere nel caso, come quello in giudizio, di variante parziale al P.G.T. che abbia interessato anche le aree oggetto del presente ricorso e per tale ragione sia stato ritualmente impugnato. Anche in tal caso si verifica quell'effetto sostitutivo non meramente conformativo che giustifica il venir meno dell'interesse all'annullamento delle previsioni urbanistiche ormai superate.

Ciò a maggior ragione nel caso in giudizio nel quale le ricorrenti hanno rinunciato alla domanda di riunione delle cause, hanno ripresentato diversi motivi del presente ricorso in quello successivo ed hanno chiesto la cancellazione della causa dal ruolo anche del ricorso sopravvenuto. Avendo infatti le ricorrenti dimostrato con tali atti l'autonomia dei due ricorsi, deve escludersi che sussista un interesse anche mediato all'annullamento delle previsioni del piano ormai superato dalle nuove previsioni.

8. Per quanto attiene poi alla domanda risarcitoria, essa è infondata in quanto le ricorrenti non hanno fornito prova dei danni sofferti. Il principio generale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 del codice civile si applica infatti anche all'azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione "con la conseguenza che spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi, in particolare, quella della presenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, e quella dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi della necessaria prova, la stessa deve essere respinta" (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 28 giugno 2021, n. 603).

9. In conclusione il gravame va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte respinto.

10. La durata del giudizio giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.