Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione II
Sentenza 24 dicembre 2021, n. 3609

Presidente: Maisano - Estensore: Mulieri

FATTO E DIRITTO

1. Con avviso di manifestazione di interesse il Comune di Gela rendeva noto ai professionisti interessati l'intenzione di assegnare, per il triennio 2019/2020, la carica di revisore legale dei conti presso la Società Ghelas Multiservizi s.p.a., società in house interamente partecipata dal Comune.

2. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il verbale di assemblea n. 106 dell'11 settembre 2020 con cui è stata deliberata la nomina del dott. Giacomo G. a revisore legale dei conti della predetta società.

A sostegno del ricorso ha dedotto le censure, così rubricate:

I. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010.

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 39/2010, perché il socio unico di Ghelas Multiservizi s.p.a., cioè il comune di Gela, allorquando ha proceduto alla nomina del revisore non avrebbe fatto «cenno alcuno al contenuto del previo parere obbligatorio vincolante del collegio dei sindaci». Ciò colliderebbe «con l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 39/2010, nonché con la stessa lex specialis che a tale norma di legge espressamente rinviava»;

II. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Il ricorrente lamenta che non gli sarebbe stato consentito l'accesso al verbale del Collegio sindacale del 31 gennaio 2020, in pretesa violazione dell'art. 22 l. n. 241/1990 e dell'art. 5 l. n. 33/2013.

3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Gela e la Ghelas Multiservizi s.p.a., che hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. e, in subordine, la sua infondatezza nel merito.

4. Con ordinanza dell'11 dicembre 2020, n. 1180 la domanda cautelare del ricorrente è stata accolta.

5. Le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza di merito all'esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Per costante e pacifica giurisprudenza le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del c.d. in house providing (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 29 maggio 2017, n. 2849).

Il giudice del riparto ha in proposito affermato che "La scelta del paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione comporta l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato. Da ciò deriva che gli atti di nomina e revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica devono essere configurati come manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, e che le azioni ad essi relative devono essere sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del c.d. in house providing" (Cass. civ., Sez. un., ord. 1° dicembre 2016, n. 24591) (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 14 febbraio 2019, n. 432).

Il Collegio ritiene che ciò valga anche per la nomina del revisore legale.

Del resto lo stesso d.lgs. n. 39/2010 che viene in considerazione nella vicenda all'esame ha portata generale per tutte le imprese e non solo per quelle pubbliche. Ne consegue che le questioni relative alla nomina del revisore legale restano attribuite alla giurisdizione ordinaria.

La circostanza che il Comune di Gela abbia fatto un avviso pubblico per sollecitare la presentazione di candidature all'incarico di revisore legale presso la società in house, non trasforma la procedura in una selezione di tipo concorsuale e non vale a spostare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo proprio perché si tratta di atti (la nomina e la revoca del revisore legale) aventi - anche nelle società a partecipazione pubblica o in house - natura privatistica e non di provvedimenti amministrativi; natura che non muta per il fatto che tra i soci della società via sia un soggetto pubblico.

Ed invero sebbene le società in house costituiscano articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano, ciò non implica che anche sotto ogni altro profilo l'adozione del paradigma organizzativo societario che caratterizza tali società sia irrilevante e che le regole proprie del diritto societario siano inoperanti: "sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche di[s]posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato" (Cass. civ., Sez. un., 27 marzo 2017, n. 7759).

7. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione dell'A.G.O.; nella fattispecie, peraltro, trova applicazione l'art. 11, comma 2, c.p.a., a norma del quale: "Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".

8. L'esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e indica, quale plesso munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.