Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 17 gennaio 2022, n. 282

Presidente: Montedoro - Estensore: Lopilato

FATTO E DIRITTO

1. La Atellana Gas di Paolo Baffico & C s.a.s. (d'ora innanzi solo "Atellana") ha realizzato - su un terreno di cui aveva la disponibilità materiale e giuridica sito nel Comune di Succivo e a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 3 del 2002 e del permesso di costruire n. 30 del 2013 - un impianto di distribuzione gas per autotrazione.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 5418 del 2015, ha annullato i suddetti titoli edilizi, con conseguente preclusione del rilascio della concessione petrolifera da parte del Comune.

La Atellana, con istanza del 22 maggio 2018, n. 5219, ha chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire.

2. Essendosi formato su tale istanza il silenzio-rigetto, la Atellana ha impugnato tale silenzio innanzi al suddetto Tribunale.

3. Il Tribunale, con sentenza n. 2375 del 2020, ha accolto il ricorso rilevando la sussistenza di un difetto di istruttoria in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso in sanatorio in ragione della conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici esistenti sia al momento della realizzazione dell'impianto sia al momento della presentazione della domanda. In particolare, si è affermato che la legge regionale n. 8 del 2013 e il regolamento regionale n. 1 del 2012, adottato in attuazione del d.lgs. n. 32 del 1998, consentirebbero di esprimere un giudizio sostanziale di conformità. Ciò in quanto «ogni territorio comunale è ripartito in quattro diverse zone territoriali omogenee, ognuna con specifiche caratteristiche, e tutte le zone omogenee agricole secondo il piano regolatore generale ricadono in Zona Territoriale 4». Ne consegue che «l'ubicazione dell'impianto in quest'ultima Zona e fuori dal perimetro del centro abitato, da un lato risponde alle condizioni di cui all'art. 10, comma 2 del Regolamento n. 1/2012, ai sensi del quale è consentita la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti anche all'interno delle fasce di rispetto stradale individuate dal d.lgs. n. 285/1992, dall'altro rientra nell'ambito della deroga prevista dallo stesso art. 10, comma 2 quanto alle distanze dal confine stradale ed alla possibile localizzazione delle opere da sanare entro la fascia di rispetto di 40 mt. di cui all'art. 26, comma 2, lett. b) del DPR n. 495/1992».

Il primo giudice ha poi affermato che la Società avesse anche la disponibilità materiale e giuridica.

4. La Brp s.a.s. di Baffico Nicola e Baffico Salvatore & c. hanno proposto appello avver[s]o la suddetta sentenza, rilevando, in particolare, che: i) il Tar, con la sentenza n. 5418, aveva già rilevato l'impossibilità di realizzazione dell'impianto in piena zona di rispetto stradale per la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta; ii) mancherebbe la disponibilità giuridica della particella su cui è stato realizzato l'impianto; iii) l'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2016 prescrive, ai fini della realizzazione degli impianti, anche nelle zone di rispetto, la «previa individuazione da parte dei Comuni delle destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti».

5. Si è costituita in giudizio la ricorrente di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello.

6. La Sezione, con ordinanza 10 giugno 2021, n. 4459, ha disposto l'acquisizione agli atti del giudizio del provvedimento 27 novembre 2020, n. 9, con cui il Comune ha rilasciato il richiesto titolo in sanatoria «al fine di valutare la sua reale incidenza sul rapporto processuale in esame e di consentire un contraddittorio in ordine al suo contenuto».

7. La causa è stata decisa all'esito dell'udienza pubblica del 9 dicembre 2021.

8. L'appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L'art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).

La sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione che può sussistere per le seguenti ragioni: i) mera dichiarazione della parte legittimata di non avere interesse alla decisione nel merito in relazione ad un rapporto giuridico controverso; ii) mancata impugnazione di un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; iii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; vi) sopravvenienza di un atto che non sia di mera esecuzione di un ordine giudiziale (adottato con sentenza o con ordinanza cautelare) che renda sostanzialmente privo di utilità l'eventuale annullamento dell'atto impugnato.

Nella fattispecie in esame ricorre quest'ultima evenienza.

Successivamente alla formazione del silenzio-rigetto e alla sentenza del Tar, il Comune ha rilasciato il suddetto provvedimento 27 novembre 2020, n. 9 con cui ha concesso il permesso di costruire in sanatoria. Tale provvedimento non risulta essere di mera esecuzione della sentenza del Tar, che ha costituito non la "causa" ma l'"occasione" per l'adozione di tale provvedimento. Quest'ultimo deve ritenersi espressione di una autonoma valutazione da parte dell'amministrazione comunale, la quale ha rilevato che l'intervento realizzato risulta conforme agli strumenti urbanistici sia al momento della realizzazione dell'impianto sia al momento della presentazione della domanda.

Ne consegue che l'eventuale decisione di merito favorevole all'appellante non potrebbe attribuirgli alcuna concreta utilità, in quanto l'effetto della sentenza non potrebbe essere quello di caducazione automatica del provvedimento suddetto che deve essere - come in concreto è stato - oggetto di una autonoma impugnazione.

Qualunque decisione assunta in questa sede - relativa ad un silenzio-rigetto ormai superato dall'adozione di un provvedimento espresso che definisce espressamente il merito della vicenda sul piano amministrativo - si risolverebbe in una incidenza su un altro giudizio che ha un diverso oggetto e un diverso giudice.

9. La natura della controversia giustifica l'integra compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) dichiara l'improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.