Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 11 gennaio 2022, n. 1

Presidente: Passoni - Estensore: Balloriani

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

- anche in casi di giurisdizione esclusiva, sulla domanda di indebito arricchimento, non inerendo essa in alcun modo all'esercizio di poteri pubblicistici (cfr. Corte cost., sent. 204 del 2004), sussiste comunque la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. un., 18 novembre 2010, n. 23284; C.d.S., Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 498; 7 giugno 2013, n. 3133; T.A.R. Lecce, Sez. III, 29 maggio 2018, n. 919);

- tale rilievo, attenendo alla giurisdizione, prevale sulla questione di rito circa la inammissibilità di tale azione, nel senso che è consentita l'azione di indebito arricchimento solo se mancano in astratto altre azioni e non in dipendenza del loro esito negativo (Cass., sent. 11038 del 2018), presupposto che non appare invece sussistere nel caso di specie (cfr. nel ricorso: "Il TAR prima, ed il Consiglio di Stato poi, hanno invece ritenuto che le parti fossero già a conoscenza dello stato di fatto dei luoghi, e sostanzialmente dell'inidoneità dell'impianto, e che pertanto la mancata autorizzazione dell'UNIRE non potesse comportare il diritto della concessionaria ad ottenere il risarcimento dei danni richiesti. Dal pronunciamento del Consiglio di Stato, sentenza 2808/2015, le parti per mutuo consenso non hanno più ritenuto operativo il contratto di concessione in affidamento del servizio di gestione dell'impianto ippico, essendo stato accertato in maniera definitiva che esso non risultava idoneo per le corse al galoppo di cavalli... Non può esservi dubbio circa il fatto che la delibera di revoca del 28.03.2018, notificata alla Carrera S.r.l. il 26.04.2018, costituisce in realtà la conclusione di un iter che, per mutuo consenso delle parti, aveva già trovato definizione nel pronunciamento dei giudici amministrativi... la delibera del 28.03.2018 ha valore solamente per formalizzare la cessazione di ogni rapporto e per giustificare la già intervenuta riacquisizione del possesso dell'immobile da parte dell'Ente locale... con l'utilizzo dell'impianto ippico a partire dal mese di agosto del 2015, e con il cambio della serratura (lucchetto e catena), il Comune di Lanciano ha riacquisito il possesso dell'impianto e di tutte le opera su di esso realizzate negli anni precedenti, ed in particolare dal 2003 al 2005, dalla Carrera S.r.l.");

- le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.