Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 19 gennaio 2022, n. 54
Presidente: Caruso - Estensore: Basilico
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto dall'ASL n. 5 Spezzino per la copertura di 159 posti a tempo indeterminato di operatore socio-sanitario.
2. Dopo aver sostenuto la prova pratica, ha saputo il risultato della valutazione dei titoli, pubblicato dall'ASL sul proprio sito internet.
3. Con nota del 25 agosto 2021, ha scritto all'ASL lamentando un presunto errore nella valutazione dei titoli e chiedendone un riesame, con rettifica del punteggio attribuito.
4. Il 25 ottobre 2021, il ricorrente ha chiesto di avere accesso, mediante esame ed estrazione di copia, «di tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale di cui trattasi, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, gli atti di indizione del concorso (deliberazione, determina dirigenziale, ecc.), la nomina della Commissione esaminatrice, tutti i verbali relativi allo svolgimento delle operazioni concorsuali, eventuali tabelle/griglie contenenti i parametri/criteri di valutazione dei titoli/esperienze professionali pregresse predisposte dalla Commissione, scheda di valutazione dei titoli dell'esponente e degli altri candidati, nonché ogni altro atto, anche interno, adottato da codesta Azienda in relazione alla procedura di che trattasi» (doc. 1 di parte attrice).
5. Con delibera del direttore generale n. 907 del 18 novembre 2021, come poi rettificata con delibera n. 929 del 30 novembre 2021 (doc. 4 di parte attrice), l'ASL ha approvato la graduatoria definitiva del concorso, nella quale il ricorrente si è collocato in posizione non idonea all'assunzione.
6. Non avendo ottenuto risposta all'istanza di accesso, il 6 dicembre 2021, il ricorrente ha inviato un sollecito (doc. 2 di parte attrice).
7. In seguito, essendosi formato il silenzio-diniego dell'Amministrazione, il ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo l'accertamento del diritto all'accesso, con condanna dell'Amministrazione a consentirlo, previa concessione di misure cautelari in via monocratica.
8. L'ASL non si è costituita in giudizio, nonostante il ricorso sia stato regolarmente notificato.
9. Con decreto presidenziale n. 342 del 2021, la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche è stata dichiarata inammissibile.
10. Con memoria depositata in vista della discussione dinanzi al Collegio, il ricorrente ha dato atto del fatto che, con nota del 3 gennaio 2021, l'ASL ha riscontrato l'istanza di accesso, trasmettendogli copia di parte dei documenti richiesti (doc. 6 di parte attrice); ha però rilevato come non siano stati inviati, insistendo per la loro ostensione, i seguenti documenti:
- gli atti di nomina della commissione esaminatrice;
- i verbali relativi allo svolgimento delle operazioni concorsuali;
- le copie delle schede di valutazione dei titoli degli altri candidati.
11. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il ricorso è ammissibile e fondato.
13. Il ricorrente è invero portatore di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata» agli atti del concorso in questione, avendovi partecipato e potendo quindi trarre un'utilità giuridicamente apprezzabile dalla conoscenza delle modalità con cui si è formata la valutazione cui è stato sottoposto, anche per valutare l'opportunità di contestarne in giudizio l'eventuale illegittimità.
14. Dal punto di vista oggettivo, poi, il ricorrente ha indicato in modo sufficientemente circoscritto e preciso, attraverso il richiamo al procedimento concorsuale nonché mediante l'elenco esemplificativo esposto nell'istanza, i documenti di cui ha domandato l'ostensione.
15. Inoltre, gli atti richiesti non rientrano tra quelli esclusi dal diritto di accesso.
A tal proposito, non è superfluo rammentare che in materia di pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione (in questi termini, tra le più recenti, si v. TAR Lazio, Roma, Sez. I, sent. n. 6718 del 2021).
16. Pertanto, l'ASL deve essere condannata all'ostensione degli atti e dei documenti del concorso a cui ha partecipato il ricorrente, con esclusione di quelli già trasmessi il 3 gennaio 2021, e in particolare degli atti di nomina della commissione esaminatrice, dei verbali relativi allo svolgimento delle operazioni concorsuali e di copia delle schede di valutazione dei titoli degli altri candidati.
17. L'Azienda deve altresì essere condannata al pagamento delle spese processuali, che sono equitativamente liquidate in dispositivo, secondo il generale canone della soccombenza, dal quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad accedere agli atti e ai documenti del concorso per la copertura di 159 posti a tempo indeterminato di operatore socio-sanitario indetto dall'ASL n. 5 Spezzino, con condanna di quest'ultima all'ostensione;
condanna l'ASL a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.