Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1778

Presidente: Spirito - Relatore: Cosentino

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso notificato al Comune di Chieti ed ai sigg. Roberto M., Enzo P., Fernando V. e Patrizia D.P., nonché alle società Allianz s.p.a. e Assicuratori dei Lloyd's, il sig. Sergio D. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. nell'ambito di un giudizio da lui stesso introdotto davanti al Tribunale di Chieti nel quale uno dei convenuti, il Comune di Chieti, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la spettanza della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Nella citazione introduttiva del giudizio si espone che:

a) nel 1999 il D., all'epoca imprenditore edile, ottenne dal Comune di Chieti la concessione edilizia n. 38383/5753 per realizzare, su un suolo di sua proprietà, un edificio residenziale a più piani, progettato dell'ingegner Roberto B.;

b) la suddetta concessione edilizia venne sottoscritta - previa istruttoria del responsabile del procedimento, geom. Fernando V. - dal dirigente amministrativo, arch. Enzo P., e dall'assessore all'urbanistica, geom. Roberto M.;

c) tra il 2000 ed il 2001 il Comune di Chieti rilasciò tre varianti alla concessione edilizia originaria, anch'esse sottoscritte dall'arch. P. all'esito di procedimenti istruiti dal geom. V.;

d) alcune delle unità immobiliari del fabbricato furono vendute già in corso d'opera, previo rilascio di un certificato di abitabilità parziale; successivamente, dopo la realizzazione dell'ultimo piano ed il completamento dello stabile, il medesimo venne dichiarato agibile con provvedimento dell'arch. P. del 18 giugno 2010, all'esito di un procedimento istruito dall'ing. Patrizia D.P.;

e) avverso l'iniziativa edilizia del D. il sig. Vittorio C., proprietario di un terreno vicino a quello oggetto di edificazione, propose tre azioni giudiziarie:

- nel 1999 impugnò la concessione edilizia davanti al T.A.R. Abruzzo; con sentenza n. 655/2011, successivamente confermata dal Consiglio di Stato, il T.A.R. accolse il ricorso e annullò la concessione edilizia e le successive varianti;

- nel 2000 convenne davanti al Tribunale di Chieti il D., chiedendone la condanna all'arretramento del fabbricato in corso di costruzione; il Tribunale accolse la domanda con sentenza n. 438/2006, confermata dalla Corte di appello di L'Aquila con la sentenza n. 1157/2012, passata in giudicato a causa del rigetto del relativo ricorso per cassazione (Cass., sent. n. 21547/2017);

- nel 2005 convenne davanti al Tribunale di Chieti gli acquirenti degli appartamenti costruiti dal D., chiedendo anche nei loro confronti la condanna all'arretramento del fabbricato; questi, a loro volta, chiamarono in rivalsa il D.; il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 572/2010, accolse sia la domanda attorea che la chiamata in garanzia svolta dai convenuti nei confronti del D.; la pronuncia fu confermata in secondo grado con la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1155/2012, anch'essa passata in giudicato a causa del rigetto del relativo ricorso per cassazione (Cass., sent. n. 21646/2017);

f) seguirono, nei confronti dell'attuale ricorrente, l'ordinanza di demolizione del Comune di Chieti, nonché le azioni esecutive proposte contro il D. sia dal C. che dagli acquirenti delle unità immobiliari del fabbricato, vittoriosi in rivalsa.

3. Su tali premesse, Sergio D. ha chiesto al Tribunale di Chieti la condanna del Comune di Chieti, in solido con i sigg. Roberto M., Enzo P., Fernando V. e Patrizia D.P., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali «subiti a causa delle scelte imprenditoriali e negoziali effettuate sull'incolpevole affidamento nella legittimità della concessione edilizia e delle successive varianti rilasciategli, poi annullate dal giudice amministrativo» (pag. 5 ricorso); ha chiesto, inoltre, la condanna dell'ingegnere Roberto B. per avere elaborato il progetto dell'immobile in violazione della normativa sulle distanze, atteso l'annullamento della concessione ad opera dell'autorità giudiziaria amministrativa.

4. Il Comune di Chieti, costituitosi, ha eccepito in comparsa di costituzione e risposta il difetto di giurisdizione «per essere la presente controversia devoluta al g.a., alla luce degli artt. 7 e 133, lett. l), c.p.a.». A tale eccezione si è associato anche Fernando V., nell'udienza di prima comparizione avvenuta il 21 settembre 2020.

5. Al ricorso conseguentemente introdotto dal D. per regolamento di giurisdizione nessuna delle parti del giudizio ha resistito.

6. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 13 luglio 2021, per la quale il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta con cui chiede che venga dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

7. Nessun dubbio può sussistere sull'ammissibilità del presente ricorso, avendo queste Sezioni unite più volte affermato (cfr., tra le tante, Sez. un., n. 32727/1918) che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dall'attore, dovendosi a costui riconoscere, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla definitiva risoluzione della questione da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

8. Nessun dubbio può inoltre sussistere sulla spettanza al giudice ordinario della giurisdizione sulla controversia instaurata dal sig. D. nei confronti dell'ing. B., trattandosi di una controversia tra privati avente ad oggetto il risarcimento di danni da inadempimento alle obbligazioni derivanti da un contratto d'opera professionale.

9. Quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 28 della Costituzione nei confronti di Roberto M., Enzo P., Fernando V. e Patrizia D.P. - nelle rispettive qualità, il primo, di assessore e, gli altri, di dipendenti del Comune di Chieti - nonché dello stesso Comune di Chieti quale obbligato solidale, va qui richiamato il fermo orientamento di queste Sezioni unite alla cui stregua l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una pubblica amministrazione, o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione di un provvedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l'inderogabilità, per ragioni di connessione, della giurisdizione (cfr. Sez. un., n. 4591/2006, n. 13659/2006, n. 5914/2008, n. 11932/2010, n. 5408/2011, n. 19677/2016, n. 19170/2017, n. 19372/2019, n. 6690/2020 e n. 29175/2020; si veda anche, in consonanza, C.d.S., Ad. plen., n. 2/2017, §§ 25 e 26).

10. Per quanto infine concerne la controversia introdotta nei confronti del Comune di Chieti, va qui evidenziato che la stessa ha ad oggetto un danno che, nella prospettazione del sig. D., è stato causato non dai provvedimenti amministrativi adottati nei suoi confronti dall'amministrazione municipale (la concessione edilizia e le successive varianti), bensì dalla lesione del suo affidamento nella legittimità di tali provvedimenti, poi giudizialmente annullati. Si tratta, cioè, non di un danno da provvedimento ma di un danno da comportamento.

11. La vicenda risulta allora perfettamente inquadrabile nello schema concettuale fissato da queste Sezioni unite nelle ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011, alla cui stregua rientra nella giurisdizione del giudice ordinario:

- la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole (nella specie, una concessione edilizia) poi legittimamente annullato in via di autotutela (sent. n. 6594/2011);

- la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto nell'attendibilità della attestazione rilasciata dalla pubblica amministrazione (rivelatasi erronea) circa la edificabilità di un'area (chiesta da un privato per valutare la convenienza di acquistare un terreno) e nella legittimità della conseguente concessione edilizia, successivamente annullata (sent. n. 6595/2011);

- la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l'aggiudicazione in una gara per l'appalto di un pubblico servizio, successivamente annullata dal giudice amministrativo, deduca la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo (sent. n. 6596/2011).

12. La perdurante validità di tale schema concettuale, pur dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, è stata riaffermata da queste Suprema Corte regolatrice nel 2020, con l'ordinanza n. 8236, dove si è sottolineato (§ 26.1) che la lesione oggetto delle suddette pronunce «non è causata dal provvedimento favorevole (illegittimo - e, perciò, giustamente annullato - ma non dannoso per il suo destinatario), bensì dalla fattispecie complessa costituita dall'emanazione dell'atto favorevole illegittimo, dall'incolpevole affidamento del beneficiario nella sua legittimità e dal successivo (legittimo) annullamento dell'atto stesso. La lesione, cioè, discende non dalla violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo che si estrinseca nel provvedimento, bensì dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, cui si deve uniformare il comportamento dell'amministrazione; regole la cui violazione non dà vita ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità».

13. Nella medesima ordinanza n. 8236/2020 si è altresì precisato (§ 28.2) che «L'affidamento a cui si fa riferimento nelle tre ripetute ordinanze del 2011, e nelle successive pronunce che alle stesse si sono uniformate, per contro, è una situazione autonoma, tutelata in sé, e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subìto a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buone fede. È propriamente in questa prospettiva che, come sopra sottolineato nel § 26, il provvedimento favorevole, unito alle specifiche circostanze che abbiano dato fondamento alla fiducia nella legittimità e nella stabilità del medesimo, viene in considerazione quale elemento di una situazione che chiede protezione contro le conseguenze dannose della fiducia mal riposta».

14. Da tali principi, ribaditi da queste Sezioni unite nelle ordinanze n. 615/2021 e 12428/2021, il collegio non vede ragioni per discostarsi e, pertanto, anche sulla domanda proposta dal D. avverso il Comune di Chieti va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Rimette al giudice di merito la regolazione delle spese del presente giudizio.