Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 11 febbraio 2022, n. 1033

Presidente: Lipari - Estensore: Marotta

Con ricorso in appello, notificato in data 26 febbraio 2018 e depositato in giudizio il 6 marzo 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha impugnato la sentenza breve n. 11706/2017, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III-bis, ha accolto il ricorso di primo grado e, per l'effetto, ha annullato "l'art. 2 del d.m. 1° giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione", attribuendo al diploma di ITP (insegnante tecnico-pratico) valore di "titolo abilitativo all'insegnamento", purché rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C del d.m. n. 39/1998, che, all'art. 2, consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche a coloro che fossero in possesso del diploma di istruzione secondaria.

Più precisamente, il T.A.R. ha annullato il decreto ministeriale impugnato, nella parte in cui (art. 2) escludeva la possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per i docenti ITP, onerando l'Amministrazione di verificare preventivamente l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente aveva presentato domanda di inserimento ai sensi dell'Allegato B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per le quali l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto, ai sensi dell'Allegato C del d.m. n. 39/1998.

In data 9 aprile 2021 la parte appellante ha presentato domanda di sospensione della esecutività della sentenza, ai sensi degli artt. 98 e 111 del c.p.a.

Si sono costituite in giudizio le parti appellate, chiedendo la reiezione della istanza di sospensione.

Con sentenza breve n. 4437/2021, depositata il 9 giugno 2021, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso di primo grado, compensando le spese del doppio grado di giudizio.

Con atto di intervento ad adiuvandum, notificato l'8 luglio 2021 e depositato in giudizio in pari data, le Sigg.re C. Patrizia e P. Anna Maria hanno insistito per l'accoglimento dell'atto di appello; con atto notificato sempre l'8 luglio 2021 e depositato in giudizio in pari data, le intervenienti hanno chiesto in via cautelare la sospensione della esecutività della sentenza appellata.

Con atto depositato in data 20 luglio 2021, le intervenienti hanno rinunciato alla istanza cautelare, in relazione alla intervenuta pubblicazione della sentenza n. 4437/2021.

Con memoria depositata in data 22 luglio 2021, le parti appellate hanno eccepito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di intervento per carenza di interesse ad agire, di legittimazione processuale attiva e di legittimazione processuale passiva, "in quanto l'appello del Ministero è stato già accolto con la sentenza n. 4437/2021 resa in data 09.06.2021, antecedente alla notifica dell'atto di intervento al deposito dell'atto d'intervento avvenuti il 08.07.2021" nonché l'inammissibilità e l'improcedibilità per violazione del termine di cui all'art. 28 c.p.a.; hanno chiesto inoltre la condanna delle parti intervenienti al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Con ordinanza n. 4830/2021, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dato atto della rinuncia delle parti intervenienti alla istanza cautelare.

Con atto depositato il 7 gennaio 2021, le intervenienti hanno dichiarato di rinunciare all'atto di intervento.

All'udienza pubblica del 18 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata, nel processo amministrativo l'intervento è consentito solo ai soggetti che siano titolari di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, ossia di una posizione in base alla quale non sarebbero legittimati ad agire in proprio; non possono invece proporre intervento i titolari di una posizione che consentirebbe il ricorso in proprio, perché altrimenti all'evidenza sarebbero elusi i termini di impugnazione che hanno natura perentoria (C.d.S., Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 13; Sez. IV, 1° giugno 2021, n. 4199; 30 giugno 2020, n. 4134).

Ne consegue che, essendo già stato definito, con sentenza breve n. 4437/2021, il ricorso in appello proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'atto di intervento (ad adiuvandum) dispiegato dalle Sigg.re C. Patrizia e P. Anna Maria è divenuto chiaramente improcedibile.

Non si ravvisano, tuttavia, i presupposti per la condanna delle intervenienti al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, in quanto, essendo le odierne intervenienti parti non necessarie del giudizio, possono non avere avuto contezza, al momento della proposizione dell'atto di intervento, del fatto che il giudizio era già stato definito, in esito alla camera di consiglio dell'8 giugno 2021, fissata per la delibazione della istanza cautelare, con la sentenza breve sopra richiamata; il Collegio ritiene invece (anche in considerazione dell'esito del giudizio d'appello) che sussistano i presupposti per disporre l'equa compensazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) dichiara l'improcedibilità dell'atto di intervento ad adiuvandum proposto dalle Sigg.re C. Patrizia e P. Anna Maria.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.