Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 7 marzo 2022, n. 1623
Presidente: Maruotti - Estensore: Pescatore
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti - tutti medici ortopedici assegnati ai reparti di ortopedia del presidio ospedaliero CTO "A. Alesini" - hanno contestato nel giudizio di primo grado l'attivazione all'interno del CTO di un Pronto soccorso monospecialistico ortopedico, in particolare lamentandone una serie di criticità e di carenze dotazionali che lo renderebbero inidoneo ad assolvere, in condizioni di sufficiente sicurezza e su tutta la latitudine dei casi trattati, la sua funzione di presidio emergenziale.
2. Il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso di primo grado.
L'esecutività della sentenza qui impugnata è stata sospesa con l'ordinanza cautelare n. 4881/2021, poi ribadita dal successivo decreto cautelare monocratico n. 6297/2021 e dall'ordinanza collegiale n. 6807/2021, provvedimenti a mezzo dei quali questa Sezione ha disposto il riesame delle determinazioni impugnate.
3. L'amministrazione, come da risultanze documentali depositate in atti, ha posto progressivamente in attuazione l'impulso propulsivo cautelare e, da ultimo, in vista dell'udienza di discussione del 3 marzo 2022, le parti hanno concordemente dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo con la soluzione integrale delle questioni controverse e, quindi, di non avere più interesse alla ulteriore coltivazione della causa.
4. Non resta al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della lite, dal che consegue la rimozione della sentenza oggetto del giudizio in quanto priva di attualità (cfr. ex multis C.d.S., Sez. VI, n. 3767/2020). Ciò in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilità non solo dell'appello - indipendentemente da chi l'abbia proposto -, ma pure dell'impugnativa originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di difetto della condizione dell'azione inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, n. 4741/2018, e Sez. V, n. 4699/2017), con sequela d'improcedibilità anche dell'appello, essendone venuto meno l'oggetto.
5. Stante la natura delle questioni trattate e tenuto conto dell'esito della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l'effetto, annulla l'impugnata sentenza senza rinvio e dichiara improcedibile l'appello;
dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.