Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 7 marzo 2022, n. 290

Presidente: Taormina - Estensore: Immordino

FATTO E DIRITTO

1. Con l'appello in epigrafe è stata gravata la sentenza n. 3029/2020 del TARS - Catania, che ha respinto il ricorso per l'annullamento:

- del provvedimento emesso il 12 gennaio 2015 e notificato in data 19 settembre 2018 con il quale il Questore di Ragusa ha negato il chiesto rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

1.1. Il ricorrente eccepiva: a) violazione ed errata applicazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, avendo omesso l'Amministrazione di valutare la situazione reddituale maturata negli anni 2016 e 2017 offerta in comunicazione; b) violazione ed errata applicazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, violazione dell'art. 13, comma 2, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 ed eccesso di potere, per omessa valutazione delle componenti reddituali sopravvenute.

2. Con ordinanza n. 779/2018 il Giudice di prime cure ha respinto la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente. L'appello avverso la stessa è stato accolto con ordinanza n. 365/2019, per la sussistenza del fumus boni iuris, sta[n]te che "la Questura di Ragusa non ha valutato tutti i sopraggiunti nuovi elementi che avrebbero influito sulla scelta di rilasciare o meno il chiesto permesso di soggiorno", nonché del periculum in mora.

3. Il TAR adito ha respinto il ricorso, in considerazione del fatto che il ricorrente ha ottemperato all'ordine contenuto nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis di integrazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti reddituali minimi necessari per il rilascio del chiesto permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, oltre il termine procedimentale allo stesso assegnato, e successivamente alla conclusione del procedimento.

4. La sentenza è stata gravata con l'appello in epigrafe.

5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno e la Questura [di] Ragusa.

6. L'appello, affidato ad un unico articolato motivo, è fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.

6.1. Il fulcro della controversia ruota sulla natura perentoria o ordinatoria del termine previsto dall'art. 10-bis, a seguito del preavviso di rigetto, per controdedurre, presentando memorie e documenti.

6.2. Il TAR ha respinto il ricorso evidenziando che "Nel caso di specie il preavviso di diniego è stato ricevuto dal ricorrente in data 9 settembre 2013 e rimasto disatteso nella parte in cui si richiedeva l'integrazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti reddituali minimi necessari per il rilascio del chiesto permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Dopo di che il procedimento si è concluso con l'adozione dell'impugnato provvedimento di diniego oltre un anno dalla comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Non può, dunque, prendersi in considerazione la documentazione prodotta oltre il termine procedimentale assegnato al ricorrente e, peraltro, concernente redditi inerenti ad anni, il 2016 ed il 2017, successivi alla conclusione del procedimento".

6.3. Orbene, se è vero che il ricorrente ha integrato con ritardo la documentazione, come richiesto nel preavviso di rigetto, è altrettanto vero che ciò sembra essere dipeso non certamente da una inerzia imputabile al ricorrente medesimo, ma dal fatto che lo stesso non ha avuto conoscenza legale del preavviso di rigetto e che, soltanto dopo aver verificato sul sito internet della Polizia di Stato, sezione Permessi di Soggiorno, la necessità di integrare la documentazione presentata a corredo della richiesta di rinnovo, presentava una memoria protocollata il 29 giugno 2017 con relativi allegati, tra cui copia Certificazione Unica 2017, copia del contratto di lavoro del 2016 ed Estratto Conto Previdenziale Inps; documentazione tutta idonea al fine di dimostrare un reddito sufficiente al proprio sostentamento. Infatti dalla stessa si evince chiaramente che il ricorrente nell'anno 2016 ha percepito un reddito pari ad euro 4.761,36 e nell'anno 2017 un reddito pari ad euro 6.004,74. Ad integrazione della documentazione prodotta il ricorrente, quindi, ha presentato una memoria corredata da atti e documenti che, ove fossero stati presi in considerazione, avrebbero potuto portare all'adozione di un provvedimento dal contenuto diverso e per lui favorevole. Diversamente l'Amministrazione appellata non si è pronunciata sulla documentazione prodotta, sia pure tardivamente, e con successivo decreto ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

6.4. Il TAR, muovendo dal presupposto della natura perentoria del termine per controdedurre, ai sensi dell'art. 10-bis, ha avallato l'assunto della Questura, e ritenuto legittimo il provvedimento di diniego che non ha preso in considerazione la documentazione (che è pur vero che riguarda un periodo successivo, ma che sembra dimostrare uno stabile inserimento dell'appellante nel tessuto occupazionale italiano) presentata dal ricorrente tardivamente, oltre il termine di 10 giorni previsto dal preavviso di rigetto.

6.5. Questo Collegio è ben consapevole dell'esistenza, al momento della emanazione della suddetta norma e delle sue prime applicazioni, delle oscillazioni della giurisprudenza e, dunque, delle incertezze sulla natura ordinatoria o perentoria del suddetto termine. Ma ormai sembra essersi irrobustito quell'orientamento che esclude, sul presupposto che la disciplina non lo qualifica espressamente come tale, la natura perentoria del termine per presentare controdeduzioni (di recente, TAR Campania, sent. n. 5788/2019), coerentemente alla ratio sottesa alla disposizione in oggetto che è quella di garantire un ulteriore fase di contraddittorio nell'ambito di un procedimento, così da consentire all'interessato di presentare ulteriori atti e documenti in grado di modificare il contenuto del provvedimento per lui in ipotesi sfavorevole. Si tratta, pertanto, di uno strumento previsto a tutela del privato. Il che emerge anche dall'esclusione del preavviso di rigetto dall'ambito di operatività dell'art. 21-octies della l. 241/1990, secondo quanto previsto dal recente decreto semplificazioni n. 76 del 2020.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello è accolto, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendone le ragioni di legge, ed in particolare le oscillazioni giurisprudenziali sulle tematiche giuridiche rilevanti per l'odierna causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e in riforma della sentenza gravata annulla i provvedimenti impugnati. Sono fatti salvi eventuali ulteriori atti dell'amministrazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.