Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 23 marzo 2022, n. 234

Presidente: Bellucci - Estensore: Caccamo

FATTO E DIRITTO

1. Il sig. Roberto Zuppardo ha partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della V Circoscrizione del Comune di Torino tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021, candidandosi nella lista n. 18 denominata "Lista Civica - Lo Russo Sindaco".

2. All'esito della competizione elettorale, detta lista, siccome non rientrante nel raggruppamento eletto, ha ottenuto l'assegnazione di un seggio consiliare tra quelli spettanti all'opposizione, che è stato attribuito al sig. Fabrizio Giraldo quale candidato più votato con 43 preferenze. Il ricorrente ha ottenuto invece 39 preferenze, risultando il primo dei candidati non eletti.

3. Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell'art. 130 c.p.a., il sig. Zuppardo ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti, chiedendone l'annullamento in parte qua e la conseguente correzione, nonché domandando l'accertamento del suo diritto ad essere proclamato eletto.

4. Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

- "Erronea sommatoria delle preferenze. Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'art. 56, comma 7, dello Statuto del Comune di Torino e all'art. 8 del Regolamento Comunale per il Decentramento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carente ed erronea istruttoria, erronea interpretazione dei presupposti, irrazionalità e ingiustizia manifesta": il sig. Roberto Zuppardo avrebbe ottenuto n. 45 preferenze in luogo delle 39 assegnategli, quindi due in più del sig. Fabrizio Giraldo che è stato proclamato eletto con 43 preferenze e del quale, pertanto, dovrebbe prendere il posto;

- "Mancata attribuzione di preferenze nella sezione 434. Violazione di legge in relazione all'art. 56, comma 7, dello Statuto del Comune e dell'art. 8 del Regolamento del Decentramento della Città di Torino. Eccesso di potere per carenza di motivazione, vizio e difetto del procedimento amministrativo, carente istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta": il verbale della sezione n. 434 non indicherebbe preferenze per nessun candidato della lista n. 18, mentre tre elettori avrebbero dichiarato di aver votato presso detta sezione in favore dell'odierno ricorrente.

5. Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.

6. All'udienza dell'11 gennaio 2022 la causa è passata in decisione.

7. Con ordinanza n. 66/2022, ritenuto che le argomentazioni articolate nella prima censura sollevassero dubbi in ordine alla corretta attribuzione dei voti di preferenza espressi in favore del ricorrente, è stata disposta una verificazione affidata al Prefetto di Torino, al fine di accertare eventuali incongruenze nella documentazione elettorale e stabilire quanti fossero i voti di preferenza effettivamente ottenuti dal candidato Roberto Zuppardo.

8. In data 11 febbraio 2022 sono stati depositati in giudizio i risultati della predetta verificazione, con allegata documentazione.

9. All'udienza del 22 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente lamenta che, mentre nella tabella riassuntiva delle preferenze contenuta nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale risultano abbinate al suo nominativo 39 preferenze, dall'esame dei singoli verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione egli risulterebbe avere ottenuto, in realtà, almeno 45 preferenze, sicché avrebbe dovuto essere proclamato eletto in quanto il più votato della propria lista. In particolare, tale risultato deriverebbe dalla sommatoria delle preferenze a favore del sig. Zuppardo nelle seguenti sezioni: 431, 433, 435, 436, 437, 442, 445, 446, 450, 456, 457, 459, 460, 479, 496, 519, 522, 531, 532 e 534.

10.1. Preliminarmente, sotto il profilo dell'ammissibilità, ritiene il Collegio che sia stato positivamente assolto l'onere di esporre i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, da valutarsi con rigore attenuato in materia elettorale, risultando a tal fine sufficiente che "l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime" (Ad. plen. n. 32/2014). Nel caso in esame, soddisfano tali criteri le puntuali contestazioni formulate nel ricorso e riassunte al punto che precede.

10.2. Parimenti, deve ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente, che, in materia elettorale, subisce un'attenuazione analoga a quella che concerne la specificità dei motivi di ricorso. In riferimento alla censura in esame, si può ritenere che il sig. Roberto Zuppardo abbia fornito sufficiente dimostrazione dei fatti allegati, depositando stralcio dei verbali delle operazioni elettorali presso le sezioni indicate in ricorso e copia del verbale redatto dall'Ufficio elettorale centrale.

10.3. Sempre in via preliminare, occorre rilevare come la doglianza in esame non attenga al contenuto fidefaciente del verbale, ma ad un mero errore di trascrizione, la cui correzione rientra a pieno titolo nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. In questo caso, infatti, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e non si mette in discussione la fede privilegiata di cui gode il verbale, ma piuttosto è contestata l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch'essi facenti parte del procedimento elettorale. Ne consegue che "è consentito al Giudice amministrativo compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, nei limiti dei motivi del ricorso proposto, al fine di verificare l'effettiva volontà espressa dal corpo elettorale" (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1484).

10.4. Nel merito, alla luce degli esiti dell'istruttoria disposta dal Collegio, il motivo è fondato e deve essere accolto.

A seguito della verificazione espletata dalla Prefettura di Torino è emerso che, esaminati per ciascuna sezione il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e le tabelle di scrutinio, le preferenze espresse a favore del ricorrente coincidono in entrambi i documenti e "il numero complessivo dei voti effettivamente riportato (...) dal Sig. ZUPPARDO è 45", mentre nel verbale riepilogativo predisposto dall'Ufficio elettorale centrale risultano a favore del sig. Roberto Zuppardo 39 preferenze. Alla luce di quanto accertato dalla Prefettura di Torino e considerato che il predetto verbale è redatto, a fini di verifica e controllo dei dati riportati nei verbali sezionali, sulla base delle tabelle di scrutinio, deve darsi prevalenza a queste ultime in quanto maggiormente attendibili per la loro immediata afferenza alle operazioni di spoglio e frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori (cfr. per tutte C.d.S., Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1484).

I risultati della verificazione confermano, pertanto, le doglianze articolate in ricorso e il lamentato errore di trascrizione nel verbale dell'Ufficio elettorale centrale dei voti riportati dal candidato Roberto Zuppardo, che, avendo ottenuto 45 preferenze a fronte delle 43 riportate dal candidato Fabrizio Giraldo, supera quest'ultimo e risulta il candidato più votato della lista civica "Lo Russo Sindaco".

11. Ciò posto, ritiene il Collegio di dover esaminare anche il secondo motivo di ricorso, in quanto relativo alla lamentata erroneità del numero di preferenze espresse a favore del ricorrente nella diversa sezione 434, per cui, ove accolto, comporterebbe l'attribuzione di voti di preferenza ulteriori rispetto a quelli al medesimo riconosciuti all'esito della disposta attività di verificazione.

In particolare, il ricorrente lamenta che il verbale relativo allo spoglio della sezione 434 non riporterebbe i voti di tre elettori, i quali hanno reso formali dichiarazioni attestando invece di aver espresso tali preferenze a suo favore. A sostegno della censura, si precisa che il verbale di sezione non indicherebbe preferenze per nessun candidato della lista n. 18, circostanza ritenuta altamente improbabile se non impossibile; inoltre, il sig. Chiavarino candidato al Consiglio comunale, con cui il ricorrente avrebbe condotto tutta la campagna elettorale, risulterebbe invece aver correttamente conseguito al seggio 434 le tre preferenze di cui viene lamentata la mancata registrazione.

La censura è inammissibile, non essendo stato adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio - sia pur attenuato - richiesto nei giudizi elettorali.

11.1. Occorre preliminarmente precisare che, nel caso di specie, non vengono in considerazione dichiarazioni di terzi soggetti in ordine allo svolgimento, più o meno corretto, delle operazioni elettorali, ma piuttosto dichiarazioni di cittadini elettori in ordine alla preferenza che gli stessi hanno espresso durante le votazioni. Posto che non è in discussione la libertà di ciascun soggetto, nella sua qualità di elettore, di rendere noto il proprio voto in seguito all'avvenuto espletamento delle operazioni elettorali, non può tuttavia riconoscersi a siffatte dichiarazioni alcun valore probatorio, neppure indiziario, in sede processuale.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che "le dichiarazioni dei terzi elettori (di aver votato scheda bianca o nulla o di aver dato questa o quella preferenza), non possono ritenersi ammissibili perché violative del valore costituzionale della segretezza del voto ex art. 48, comma 2, Cost." (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 13 gennaio 2022, n. 84; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12 ottobre 2016, n. 1279). La circostanza che tre cittadini elettori, in quanto legati al ricorrente da vincoli di amicizia e comunanza politica, abbiano espresso a suo favore la propria preferenza non può trovare ingresso nel presente giudizio. Il principio di segretezza del voto, che si pone in diretta relazione con la libertà del singolo votante e a garanzia di quest'ultima, impedisce infatti di utilizzare ai fini dell'accertamento giudiziale un elemento probatorio che si porrebbe in aperto contrasto con le esigenze di tutela costituzionalmente protette.

11.2. Parimenti, gli altri elementi dedotti a supporto della censura non forniscono adeguati indizi di prova, potendo al più costituire valutazioni meramente soggettive ispirate a criteri probabilistici e, come tali, inidonee a sostenere la pretesa del ricorrente, pur a fronte della già evidenziata attenuazione dell'onere probatorio nella materia elettorale.

12. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto stante la fondatezza del primo motivo, con conseguente annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti adottato in data 6 ottobre 2021 dall'Ufficio elettorale centrale nella parte relativa alla elezione del sig. Fabrizio Giraldo a membro del Consiglio della Circoscrizione n. 5 del Comune di Torino. Pertanto, ai sensi dell'art. 130, comma 9, c.p.a., deve disporsi l'attribuzione di complessivi 45 voti anziché 39 al ricorrente Roberto Zuppardo e la correzione del risultato elettorale mediante la sostituzione di quest'ultimo al controinteressato Fabrizio Giraldo quale membro del Consiglio della Circoscrizione n. 5 del Comune di Torino.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

14. La Segreteria del Tribunale provvederà immediatamente alle comunicazioni di rito previste dall'art. 130, comma 8, c.p.a., per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi precisati in motivazione e per l'effetto:

- annulla l'atto di proclamazione degli eletti adottato in data 6 ottobre 2021 dall'Ufficio elettorale centrale nella parte relativa alla elezione del sig. Fabrizio Giraldo a membro del Consiglio della Circoscrizione n. 5 del Comune di Torino;

- per l'effetto, attribuisce complessivi 45 voti anziché 39 al sig. Roberto Zuppardo e dispone la correzione del risultato elettorale mediante la sostituzione al sig. Fabrizio Giraldo del ricorrente sig. Roberto Zuppardo quale membro del Consiglio della Circoscrizione n. 5 del Comune di Torino;

- condanna il Comune di Torino al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre iva e accessori di legge, e le compensa nei confronti del sig. Fabrizio Giraldo;

- manda alla Segreteria di procedere immediatamente alle comunicazioni prescritte dall'art. 130, comma 8, c.p.a., per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

V. anche Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione II, sentenza 23 marzo 2022, n. 248.