Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione I
Sentenza 28 marzo 2022, n. 835

Presidente: Pasanisi - Estensore: Esposito

FATTO E DIRITTO

1. Il consorzio ricorrente, costituito ai sensi dell'art. 25 della l. n. 142/1990 e dell'art. 6 della l.r. n. 10/1993 quale consorzio obbligatorio per la gestione integrata dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, impugna le delibere con cui il Comune resistente ha disposto il recesso dal medesimo consorzio e di non dover alcunché per quote annuali e/o altri emolumenti, lamentando la violazione della disciplina di riferimento e il difetto dei presupposti in quanto l'obbligatorietà del Consorzio e il mancato avvio delle funzioni del nuovo ente d'ambito precluderebbero il recesso, peraltro non previsto da alcuna norma, nonché la violazione degli artt. 7, 21-quinquies e 21-sexies della l. n. 241/1990.

2. Si è costituito il Comune eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed evidenziando l'infondatezza del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 23 marzo 2022, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza breve come da richiesta delle parti.

4. È fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, a cui ha aderito lo stesso Consorzio ricorrente.

La recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2948, afferma che "Va pertanto richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. un., 23 settembre 2013, n. 21673) e di questo Consiglio (Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 432 e n. 433; Sez. V, 30 novembre 2011, n. 6309), per la quale sussiste la giurisdizione del giudice civile, quando si controverte della validità o degli effetti di un recesso di un ente locale da un Consorzio, poiché 'il recesso costituisce un atto intrinsecamente civilistico', che determina l'estinzione di un rapporto di durata a tempo indeterminato.

Contrariamente a quanto ha dedotto il Comune appellante, non rileva il fatto che i sopra citati precedenti giurisprudenziali si siano occupati di vicende riguardanti il recesso di enti locali da consorzi aventi natura di enti pubblici economici.

A parte ogni considerazione sulla autonomia imprenditoriale e gestionale che caratterizza il Consorzio appellato, le sopra esposte considerazioni sulla natura privatistica dell'atto di recesso hanno valenza generale per tutti i casi in cui si controverta della validità e degli effetti del recesso di un ente locale da un Consorzio al quale in precedenza abbia aderito.

Il Collegio ritiene di non dubitare della conformità ai principi costituzionali della così ravvisata sussistenza della giurisdizione ordinaria, dal momento che il giudice civile ben può dare idonea tutela alle posizioni soggettive poste al suo esame, avuto riguardo all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che lo abilita a sindacare l'esercizio del diritto di recesso sulla base dei parametri di correttezza oggettiva e buona fede, affinché si eviti che tale esercizio 'possa sconfinare nell'arbitrio' (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106)".

La questione posta dall'odierno ricorso riguarda la validità e gli effetti del recesso esercitato dal Comune, atto avente natura privatistica indipendentemente dalla natura dal Consorzio; non facendosi di conseguenza questione di poteri amministrativi né di atti di natura autoritativa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. altresì C.d.S., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 433).

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la stessa potrà essere riassunta nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.

Attesa la natura processuale della presente decisione, appare giustificata la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a., il giudice ordinario quale giudice nazionale, invece, munitone.

Compensa le spese e le competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.