Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 1° aprile 2022, n. 734

Presidente: Giordano - Estensore: Gatti

FATTO

Con avviso CIG 88400353A8 il Comune di Milano ha dato avvio ad una procedura per la ricerca di uno sponsor, con cui negoziare una proposta precedentemente pervenuta ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui Urban Vision si è classificata al primo posto, ed A&C Networks s.r.l., in costituenda a.t.i. con Vox Communication s.r.l., al secondo.

Detto avviso è stato impugnato da Clear Channel Italia s.p.a., e da S.C.I. Società Concessioni Internazionali a r.l., rispettivamente, con il ricorso R.G. n. 1675/21, e con il R.G. n. 1626/2021, entrambe attive nel settore della pubblicità esterna, e che non hanno presentato domanda di partecipazione.

Il Comune di Milano e le controinteressate si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto dei ricorsi, in rito e nel merito, mentre A&C Networks s.r.l. è intervenuta ad opponendum.

All'udienza pubblica del 23 marzo 2022 le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

I) In via preliminare, il Collegio dà atto che, sulla base di quanto indicato nell'avviso, lo sponsor deve effettuare le seguenti prestazioni: progettazione definitiva/esecutiva (euro 56.000,00); fornitura di servizi igienici automatizzati (euro 3.500.000,00); posa in opera e allacciamento sottoservizi e sistemazione aree esterne (euro 644.000,00); gestione del servizio e manutenzione dei servizi igienici automatizzati (euro 10.208.000,00).

Quale controprestazione, il Comune di Milano garantisce allo sponsor un ritorno di immagine, mediante l'utilizzo/sfruttamento di n. 97 impianti pubblicitari individuati nell'All. 2 dello stesso avviso, per l'intera durata del contratto (18 anni).

Quanto ai criteri di valutazione, la scelta dello sponsor avrebbe avuto luogo sulla base dei seguenti: (A) periodo aggiuntivo di gestione e manutenzione dei servizi rispetto alla scadenza del contratto di sponsorizzazione (30 punti); (B) somma offerta in esecuzione di lavori diversi dall'oggetto della sponsorizzazione (25 punti); (C) nuovi servizi aggiuntivi (20 punti); (D) elementi migliorativi del cronoprogramma (15 punti); (E) elementi tecnici migliorativi e innovativi rispetto alla proposta originaria (10 punti).

II) Il ricorso R.G. n. 1675/21 va riunito al n. 1626/21, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, e vanno entrambi accolti, essendo illegittima, nell'ambito di una procedura di sponsorizzazione, la determinazione dell'importo a base di gara commisurato esclusivamente al valore dei lavori o servizi da realizzare e del tutto disancorato dall'effettivo valore della controprestazione (C.d.S., Sez. V, 4 novembre 2019, n. 7502), come ha invece avuto luogo nel caso di specie.

Anche ANAC, nella delibera n. 625 del 7 giugno 2017, ha previsto che "nelle sponsorizzazioni, l'importo di base della procedura selettiva, ossia la soglia minima da indicare nell'avviso pubblico, sulla quale sollecitare le offerte in rialzo dei candidati sponsor, non può e non deve essere automaticamente identificato nel valore dei lavori, dei servizi e delle forniture richiesti e da eseguire o acquistare, ma deve tenere conto soprattutto del valore del ritorno pubblicitario e di immagine (in senso lato) ritraibile dall'abbinamento del nome o del marchio d'impresa agli interventi da realizzare".

L'omessa quantificazione del valore della controprestazione non rappresenta una lacuna meramente formale, riflettendosi infatti sul principio di buona amministrazione, avendo potenzialmente esposto il Comune al rischio di concedere allo sponsor un'utilità superiore a quella acquisita, e sulla par condicio, non avendo consentito l'utilizzo di un criterio di scelta del contraente che valorizzi la gestione degli impianti pubblicitari, e cioè spazi pubblici affidati mediante concessione, al fine del loro sfruttamento economico, che anche in base a quanto disposto dall'art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presuppone l'indicazione del loro "valore stimato".

In contrario non rileva il doc. n. 18 del Comune, essendo un documento formato nel corso del presente giudizio, e non invece confluito nell'istruttoria preordinata all'emanazione dell'avviso, come invece avrebbe dovuto, ciò che ne conferma pertanto l'illegittimità.

Malgrado le ricorrenti non abbiano presentato domanda di partecipazione all'avviso, avendo tuttavia contestato in radice la stessa natura della procedura impugnata, per non quantificare la controprestazione offerta allo sponsor, per giurisprudenza costante, tale onere si sarebbe risolto in un'inutile adempimento formale (C.d.S., Sez. V, 25 novembre 2019, n. 8014).

Da ultimo, va estromessa dal giudizio Vox Media s.r.l., essendo il raggruppamento, che ha partecipato alla procedura con A&C Network s.r.l., costituito con Vox Communication s.r.l.

In conclusione, i ricorsi vanno pertanto entrambi accolti.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione dell'innovatività delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, previa riunione del R.G. n. 1675/21 al n. 1626/21, ed estromissione di Vox Media s.r.l., li accoglie entrambi, e per l'effetto annulla i provvedimenti in epigrafe indicati.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore delle ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.