Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 26 gennaio 2022, n. 11321

Presidente: Lapalorcia - Estensore: Di Stasi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 agosto 2021, il Tribunale di Torre Annunziata non convalidava l'arresto di C. Pasquale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce che il Tribunale erroneamente non aveva convalidato l'arresto, confondendo il giudizio relativo alla legittimità dell'arresto con quello relativo alla applicabilità o meno della misura cautelare; il Tribunale aveva valutato illegittimo l'arresto alla luce delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio, mentre il controllo sulla legittimità dell'operato della P.G. andava effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza ed avuto riguardo alla posizione in cui si era provveduto senza tener conto di elementi emersi successivamente; nella specie, l'arresto era stato legittimamente effettuato in considerazione della qualità e quantità della sostanza stupefacente (gr. 15,9 di cocaina), delle modalità della condotta (occultamento dello stupefacente sotto il tappetino posteriore della vettura) e del comportamento tenuto nell'immediatezza dal prevenuto (tentativo di sottrarsi al controllo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, c.p.p. [e] art. 390, comma 1, c.p.p., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12 febbraio 2015, Rv. 262502; Sez. 6, n. 48471 del 28 novembre 2013, Rv. 258230; n. 5048 del 2013, Rv. 254240; n. 36215 del 2013, Rv. 256129; Sez. 6, n. 25625 del 12 aprile 2012, Rv. 253022; Sez. 3, n. 35962 del 7 luglio 2010, Rv. 248479, Rv. 243072; Sez. 6, n. 21984 del 21 aprile 2008, P.M. in proc. Guidi, Rv. 240369). Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza, dunque, deve operare con giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili dalla stessa, che siano successivamente emersi, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 6, n. 18196 del 13 aprile 2016, Rv. 266930-01; Sez. 3, n. 37861 del 17 giugno 2014, Rv. 260084-01; Sez. 3, n. 35962 del 7 luglio 2010, Rv. 248479-01).

3. A tale regula iuris non si è uniformata l'ordinanza impugnata, nella cui motivazione il Tribunale di Torre Annunziata, anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di merito, valorizzando circostanze ultronee rispetto a quelle presenti al momento dell'arresto, quali il mancato rinvenimento di strumenti per il taglio ed il confezionamento, le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio e la documentazione prodotta dalla difesa nel corso dell'udienza di convalida.

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Depositata il 29 marzo 2022.