Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 13 aprile 2022, n. 2772

Presidente: Volpe - Estensore: Ravasio

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di Napoli, con ordinanza n. 529 del 9 febbraio 2006, ha ingiunto alla parte appellante la demolizione del manufatto situato in via [omissis] di mq 70, costituito da un piano seminterrato, un piano rialzato e un terrazzo a livello, realizzato in totale assenza di titolo abilitativo. Conseguentemente ha ingiunto alla stessa di procedere al ripristino dei luoghi nei 90 giorni successivi alla data di notifica del provvedimento.

2. Quest'ultimo è stato impugnato avanti al T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. IV, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso.

3. Avverso l'indicata decisione il sig. P. ha proposto appello, per i motivi che saranno di seguito illustrati.

4. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, che è stato chiamato e trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 24 marzo 2022.

5. Con il primo motivo d'appello il sig. P. contesta il capo della sentenza con cui il T.A.R. ha respinto la censura afferente l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 e la violazione delle garanzie partecipative: sul punto il primo giudice ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza che ritiene non necessario tale adempimento dal momento che la natura doverosa e vincolata della sanzione rende inutile l'apporto dell'interessato, che non potrebbe determinare una diversa conclusione del procedimento.

5.1. A fondamento della doglianza l'appellante ha richiamato una contraria giurisprudenza, minoritaria, che enfatizza la valenza generale delle garanzie procedimentali.

5.2. Il carattere doveroso e vincolato della sanzione edilizia, conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità del titolo edilizio, è stato definitivamente riconosciuto dalla Adunanza plenaria nella sentenza n. 9/2017, e proprio in ragione di tale caratteristica questo Consiglio di Stato ha, ancora recentemente, escluso la necessità di comunicare l'avvio del relativo procedimento al destinatario (ex multis: C.d.S., Sez. VI, n. 311 del 18 gennaio 2022 e n. 1953 del 27 gennaio 2022; Sez. II, 1° settembre 2021, n. 6181).

5.3. Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990, "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis": tale disposizione evidenzia che nei procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti a contenuto vincolato - come le sanzioni in materia edilizia - la rilevanza delle violazioni procedimentali è dequotata, ed anche in sede contenziosa esse non possono, di per sé sole, causare l'illegittimità del provvedimento amministrativo, se l'interessato non alleghi e dimostri le circostanze che ne precludevano l'adozione.

5.4. Come meglio infra sarà spiegato, l'appellante non ha dedotto neppure un motivo finalizzato a dimostrare l'infondatezza del provvedimento, sicché la censura va respinta.

6. Il secondo motivo d'appello è dedicato a contestare il capo della appellata sentenza che ha ritenuto che l'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione alla comproprietaria, signora Concetta R., non sia causa di illegittimità del provvedimento.

6.1. In particolare, il T.A.R. ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui l'ordinanza di demolizione integra un atto ricettizio e la notifica al destinatario costituisce condizione di efficacia dell'atto, e non già di legittimità: l'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione, pertanto, incide solo sull'efficacia della stessa nei confronti della parte che non ne ha ricevuto la notifica, nonché sulla decorrenza, nei confronti della stessa parte, del termine per eseguirla o per impugnarla.

6.2. L'appellante ha richiamato alcune pronunce che hanno escluso la doverosità della notifica dell'ordinanza di demolizione al coniuge, se non proprietario dell'opera abusiva, traendone conferma del fatto che l'ordinanza impugnata dovesse essere notificata anche alla signora R., coniuge dell'appellante e comproprietaria pro indiviso. Il sig. P. ha inoltre argomentato che, omettendo la notifica al comproprietario, questo rischia di subire la demolizione senza essere in grado di attivare strumenti impugnatori.

6.3. Tali argomentazioni sono inconferenti. Innanzi tutto il T.A.R. non ha inteso affermare che l'ordinanza di demolizione non deve essere notificata anche al comproprietario, ma ha piuttosto precisato che la notifica costituisce un adempimento necessario per l'efficacia dell'atto, e non per la sua legittimità; la notifica dell'atto, pertanto, può avvenire, legittimamente, in momenti diversi, ai vari comproprietari. In secondo luogo va rilevato che, se l'opera abusiva sia intestata a più soggetti in comproprietà pro indiviso, è evidente che la demolizione non può avvenire in danno dei comproprietari nei confronti dei quali l'ordine di demolizione non sia efficace: tale situazione genera, anche per colui che ha ricevuto la notifica dell'ordine di demolizione, l'impossibilità di darvi corso sino a che l'ordine di demolizione non sia efficace per tutti i comproprietari; da ciò consegue che il termine oltre il quale si verifica, di diritto, l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune non decorre per nessuno dei comproprietari sino a che tutti non ne abbiano ricevuto rituale comunicazione.

6.4. Le considerazioni che precedono dimostrano che, anche nel caso in cui la sanzione edilizia riguardi un bene in comproprietà, non sussistono valide ragioni per ritenere che l'omessa notifica ad uno dei comproprietari determini l'illegittimità della sanzione, che semmai rimane inefficace. Dal che consegue l'infondatezza della censura.

7. Con il terzo motivo d'appello il sig. P. contesta le statuizioni del primo giudice nella parte in cui questo ha ritenuto l'adeguatezza della motivazione dell'atto impugnato, sul presupposto che la natura vincolata di esso obbliga l'amministrazione ad indicare solo i presupposti dell'atto stesso.

7.1. Secondo l'appellante la varietà e la gradualità delle sanzioni previste in materia edilizia obbligherebbe l'amministrazione a specificare le ragioni della scelta in concreto effettuata, ma nel caso di specie tali ragioni non sarebbero state esplicitate; il provvedimento impugnato, inoltre, effettua un rinvio alle "risultanze della istruttoria tecnica", senza indicare gli estremi dei relativi atti. Tale deficit istruttorio avrebbe impedito all'appellante di difendersi, anche perché nel verbale di accertamento e nell'ordinanza di demolizione sarebbe stato erroneamente individuato il luogo in cui è ubicata l'opera abusiva; infine, una più puntuale motivazione sarebbe stata necessaria anche in relazione al lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'edificio.

7.2. La censura non coglie nel segno. L'asserita erronea indicazione dell'indirizzo del manufatto abusivo di fatto non ha impedito all'appellante di individuarlo, e quindi di capire a cosa si riferisse l'ordine di demolizione. Inoltre, con riferimento all'opera abusiva in concreto individuata, l'appellante non ha dedotto alcuna circostanza idonea ad invalidare l'ordine di demolizione (ad esempio: l'esistenza di un titolo edilizio, o il fatto che l'edificio sia stato realizzato prima del 1967 in zona esterna al centro abitato). Quindi, il presunto errore compiuto nella indicazione dell'indirizzo del manufatto abusivo e la genericità del richiamo agli atti del procedimento non hanno prodotto alcuna effettiva lesione dell'interesse dell'appellante.

7.3. Per quanto riguarda la scelta della sanzione demolitoria, l'onere di motivazione è stato adeguatamente soddisfatto mediante l'indicazione che il manufatto abusivo si è compendiato in una nuova costruzione realizzata senza titolo e per la quale sarebbe stato necessario il preventivo rilascio di un permesso di costruire.

7.4. Quanto al tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera, si rammenta che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito, con la sentenza n. 9/2017, che la natura vincolata delle sanzioni edilizie esclude l'obbligo, in capo al comune, di indicare nella motivazione le ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, e ciò anche quando la demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera abusiva.

8. Conclusivamente l'appello è infondato e l'appellata sentenza merita d'essere confermata.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori, se per legge dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.