Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 11 aprile 2022, n. 193

Presidente: Settesoldi - Estensore: Ricci

FATTO E DIRITTO

1. La Prefettura di Udine ha revocato al ricorrente le misure di accoglienza precedentemente concesse, per essere intervenuto il rigetto per manifesta infondatezza della sua domanda di protezione internazionale.

1.1. Tale provvedimento viene contestato per i seguenti motivi:

I) violazione dell'art. 14, commi 1-4, d.lgs. 142/2015 in riferimento all'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008; difetto d'istruttoria, per non avere l'amministrazione tenuto conto dell'intervenuta impugnazione del rigetto davanti all'autorità giudiziaria, con contestuale domanda cautelare;

II) mancata comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990, per omissione delle garanzie partecipative senza alcuna specificazione in ordine ad eventuali - ma nel caso insussistenti - "esigenze di celerità";

III) omessa e/o carente motivazione, considerato in particolare il carattere sanzionatorio e la notevole incidenza sulla posizione del richiedente la protezione umanitaria.

2. L'amministrazione rappresenta che non è ancora intervenuta alcuna pronuncia cautelare da parte del Tribunale di Trieste, pur essendo scaduti i termini di rito e ciò legittima - ai sensi della circolare ministeriale del 13 gennaio 2020 - l'allontanamento del ricorrente. Quanto al secondo e al terzo motivo, l'amministrazione evidenzia il carattere vincolato del provvedimento adottato.

3. All'udienza in camera di consiglio del 6 aprile 2022, il Tribunale ha informato le parti dell'intenzione di definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 del c.p.a. Le parti hanno discusso come da verbale.

4. È fondato il primo motivo.

4.1. Secondo l'art. 14, comma 4, del d.lgs. 142 del 2015 "Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova".

4.2. Dalla citata disposizione si evince che, fino all'eventuale decisione cautelare del giudice competente, il soggetto che ha impugnato il provvedimento di rigetto della protezione internazionale - pur se per manifesta infondatezza - ha titolo per continuare a beneficiare delle misure di accoglienza.

4.3. A fronte di ciò, il ritardo del giudice nel pronunciarsi sull'istanza di sospensiva, elemento del tutto estraneo alla sfera di controllo del richiedente, non può ragionevolmente essere fatto gravare su quest'ultimo e giustificare la revoca delle misure di accoglienza. Risulterebbero, altrimenti, ingiustamente compressi gli interessi sottesi alla protezione internazionale e l'effettività del diritto di difesa in sede cautelare. Non si condivide, quindi, il ragionamento dell'amministrazione, nella parte i cui ritiene il provvedimento vincolato in forza del contenuto della circolare ministeriale del 13 gennaio 2020 (nella parte in cui afferma che "decorsi i termini previsti dal comma 4 dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 senza che sia intervenuta la decisione del Giudice, possano legittimamente essere adottati i provvedimenti di allontanamento dalle Autorità competenti"), peraltro nemmeno menzionata nel provvedimento impugnato.

5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Rimangono assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso.

5.1. Il carattere sub iudice del diritto alla protezione internazionale giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.