Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione II
Sentenza 13 aprile 2022, n. 514

Presidente: Massari - Estensore: Bellucci

Rilevato che il ricorso in epigrafe ha ad oggetto il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P.

Atteso che, come risulta dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, il provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia economica e popolare segna il momento a partire dal quale l'operare della Pubblica Amministrazione non è più riconducibile all'esercizio dei pubblici poteri, generativi di interessi legittimi, ma ricade nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato da cui scaturiscono posizioni di diritto soggettivo, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ed appartiene alla cognizione del giudice ordinario (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, I, 16 novembre 2020, n. 188): una volta stipulato il contratto di assegnazione di abitazione di edilizia economico popolare, si configurano in capo al privato posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tutte le vicende che incidono sul rapporto contrattuale e sulla sua esecuzione, quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell'alloggio o lo sgombero (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 31 maggio 2016, n. 6272; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 dicembre 2018, n. 6943; 30 ottobre 2017, n. 5057; 22 luglio 2016, n. 3837; 3 febbraio 2015, n. 689; Cass. civ., Sez. II, 17 marzo 2014, n. 6172).

Ritenuto quindi di accogliere l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di [omissis].

Considerato, in conclusione, che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Ritenuto, in relazione alla natura della controversia e della sentenza (la quale preclude ogni esame, anche sommario, della fondatezza della pretesa), che sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio (con la precisazione che il contributo unificato resta a carico del ricorrente).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.