Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 15 aprile 2022, n. 2882

Presidente: Lipari - Estensore: Di Carlo

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti - in parte docenti di ruolo ed in parte docenti inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti - hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto datato 27 agosto 2014, con il quale sarebbe stato approvato l'organico di fatto/adattamento della scuola secondaria di primo grado per l'a.s. 2014/2015, nella parte in cui il medesimo:

a) avrebbe ridotto i posti di cattedra per l'insegnamento della disciplina di strumento musicale, rispetto ai posti previsti dal decreto datato 25 giugno 2014, recante la disciplina dell'organico di diritto;

b) non avrebbe istituito nuovi posti in maniera corrispondente al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo.

2. Nel difendersi in giudizio, il M.I.U.R. ha eccepito l'inesistenza del decreto impugnato e ha rappresentato di avere approvato l'atto al quale si riferiscono i ricorrenti, solamente in data 16 ottobre 2014 (con nota prot. n. 3391).

3. I ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso l'atto in questione, censurandone la legittimità sotto due distinti profili:

- da un canto, i docenti con contratto a tempo indeterminato avrebbero visto ridotte le ore di insegnamento costituente il posto di cattedra, da 18 ore a 6 ore;

- da un altro canto, gli aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato annuale, ovvero alla successiva immissione in ruolo, non avrebbero ottenuto l'istituzione dei posti di cattedra corrispondenti alle effettive richieste degli alunni ed alle ore residue risultanti dagli organici.

4. Con la sentenza di cui all'epigrafe, il T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, ha dichiarato inammissibile il ricorso (in particolare, il T.A.R. ha ritenuto non sussistere i presupposti per la proposizione del ricorso collettivo), ed ha compensato le spese di lite.

5. Nell'impugnare la pronuncia, i ricorrenti hanno censurato la correttezza del ragionamento seguito dal primo giudice ed hanno espressamente riproposto le censure articolate nel primo grado del giudizio.

6. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, insistendo per la sua reiezione.

7. All'udienza pubblica dell'8 marzo 2022, la causa è passata in decisione.

8. L'appello non è fondato.

9. La Sezione ritiene che le ragioni poste dal T.A.R. a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso, siano corrette.

Più in particolare, l'indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa è consolidato nel senso che i presupposti di ammissibilità del ricorso collettivo sono:

- la mancanza del conflitto di interesse tra i ricorrenti (C.d.S., Sez. V, sentenza 8 settembre 2008, n. 4273);

- l'identità di situazioni sostanziali e processuali, e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (C.d.S., Sez. VI, sentenza 18 luglio 1997, n. 1129).

Nel caso all'esame, difetta il secondo presupposto, in quanto i ricorrenti rappresentano una platea di soggetti diversificati in ragione della natura giuridica del rapporto di lavoro instaurato con il Ministero (precisamente, si tratta in parte di docenti di ruolo, ed in parte di docenti inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti), e le ragioni dell'impugnazione sono distinte e mirano alla caducazione dell'atto impugnato sotto diversi profili.

10. Ad ogni buon conto, sulla base degli atti e dei documenti versati al giudizio, è anche emerso che per l'anno scolastico 2014/2015, non solo sono stati confermati i posti già esistenti nell'organico di diritto dell'anno scolastico precedente, ma anzi sono stati determinati ulteriori tre posti in più rispetto all'organico di diritto dello scorso anno scolastico per lo strumento musicale (37, a fronte dei 34 dell'a.s. 2013/2014), con conseguenti tre nuove immissioni in ruolo.

Rispetto a questi elementi di fatto, rappresentati dall'Avvocatura generale in data 25 gennaio 2022, gli appellanti non hanno replicato, né svolto osservazioni utili ad apprezzare una eventuale, diversa ricostruzione della vicenda.

11. In definitiva, l'appello è respinto.

12. Le spese del giudizio sono compensate, in considerazione della complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello n. 4947 del 2017, come in epigrafe proposto, respinge l'appello di cui all'epigrafe e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.