Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina
Sentenza 23 aprile 2022, n. 363

Presidente: Vinciguerra - Estensore: Bucchi

Letto il ricorso notificato il 19 ottobre 2021 e depositato il successivo giorno 20, con cui il sig. Ben K.K. - titolare della concessione demaniale marittima, regolata con la licenza reg. n. 9387, rep. n. 620, del 18 dicembre 2008, rilasciata dal Comune di Ponza, per tenere in Ponza, loc. Giancos, un'area di mq 1.350, costituita da un pontile galleggiante di mq 150, con relativa passerella di mq 18, ed annesso specchio acqueo di mq 1.182 adibito all'ormeggio di imbarcazioni da diporto - ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 158 del 14 marzo 2017, con cui questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, ha annullato, per incompetenza dell'Amministrazione Civica (essendo competente la Regione Lazio), la nota prot. n. 245/57 datata 24 marzo 2010 con cui il Comune di Ponza aveva respinto la richiesta presentata dal ricorrente in data 3 aprile 2009 di ampliamento dello specchio acqueo assentitogli.

Considerato che il ricorrente rappresenta:

- che detta sentenza è stata notificata a mezzo posta al Comune di Ponza in data 26 giugno 2017, alla Regione Lazio, alla Capitaneria di Porto di Gaeta e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 giugno 2017;

- che la medesima è passata in giudicato nei confronti di tutte le parti convenute, per inutile decorso del termine per l'impugnazione ex art. 92, comma 3, c.p.a. e/o 327 c.p.c.;

- che in conseguenza di detto giudicato è scaturito l'obbligo conformativo per l'Amministrazione competente di provvedere all'esame dell'istanza concessoria d'ampliamento;

- che nonostante il ricorrente in data 6 marzo 2020, nonché in data 2 aprile 2020 abbia depositato i documenti (medio tempore) interlocutoriamente richiestigli dalla Regione Lazio con nota prot. n. 0740588 datata 19 settembre 2019, il procedimento conformativo conseguente alla sopraindicata sentenza di codesto Ecc.mo T.A.R. n. 158/2017 non è stato a tutt'oggi definito.

Visto l'atto depositato il 25 novembre 2021 con cui si è costituito in giudizio il Comune di Ponza.

Considerato che nella sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è affermato: "per estensione della superficie e consistenza degli elementi, sia per quanto attiene allo specchio d'acqua occupato, sia per quanto attiene alla superficie occupata da pontile e passerelle, sia per la presenza di impianti per l'erogazione di acqua e di energia elettrica, la struttura gestita dal ricorrente è classificabile non come mero punto d'ormeggio ma come approdo turistico, come tale sottratto alla competenza del Comune. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per incompetenza del Comune di Ponza a rilasciare concessioni riferite a strutture che - come quella del ricorrente - hanno la consistenza dell'approdo turistico".

Rilevato, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in ragione della natura autoesecutiva della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

Considerato che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, "La decisione di annullamento di un provvedimento amministrativo, per incompetenza dell'autorità che lo ha adottato, rientra tra le sentenze autoesecutive, vale a dire nell'ambito delle sentenze che producono immediatamente l'effetto ripristinatorio della situazione giuridica preesistente all'atto impugnato, senza necessità di provvedimenti aggiuntivi da parte del giudice dell'ottemperanza" (ex multis, C.d.S., Sez. V, 8 marzo 2006, n. 1191; T.A.R. Latina, 24 luglio 2018, n. 431).

Ritenuto che la fattispecie di cui è causa appare riconducibile alle ipotesi eventualmente tutelabili mediante il ricorso ex art. 31 c.p.a.

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul R.G. 699/21 lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.