Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 4 maggio 2022, n. 3485

Presidente: Forlenza - Estensore: Guarracino

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n.r.g. 10948/2004, gli odierni appellanti, Ufficiali del Ruolo Speciale delle Armi dell'Esercito che, superato il 2° RUS, erano stati promossi al grado di tenente, capitano e maggiore rispettivamente in data 1° marzo 1986, 1° marzo 1992 e 1° marzo 1999 e, in seguito, al grado di tenente colonnello in data 1° marzo 2003, lamentavano di essere stati scavalcati illegittimamente nel ruolo da colleghi meno anziani dello stesso 2° RUS, cui, per effetto del d.m. 11 agosto 2004, era stata attribuita anzianità assoluta nel grado di maggiore al 2 ottobre 1997 e nel grado di tenente colonnello al 2 ottobre 2001, e anche da colleghi del 3° RUS, promossi al grado di maggiore e di tenente colonnello con anzianità assoluta rispettivamente al 2 ottobre 1997 e al 2 ottobre 2001 per effetto del d.m. 8 luglio 2004.

Tanto premesso, denunciando che lo scavalcamento subìto per effetto dei menzionati decreti ministeriali sarebbe stato illegittimo per violazione della l. 12 novembre 1955, n. 1137, anche alla luce del d.lgs. 490/1997, e per eccesso di potere sotto diversi profili, chiedevano l'accertamento del loro diritto alla ricostruzione della carriera in maniera tale da ottenere anzianità assoluta nel grado di maggiore e di tenente colonnello pari a quella ottenuta dai colleghi pari corso (avendo come riferimento il collega E., promosso fino al grado di maggiore con la stessa anzianità assoluta ma con minore anzianità relativa, poi giovatosi del d.m. cit.) e, comunque, una anzianità assoluta e relativa superiore a quella dei colleghi che avevano frequentato il 3° RUS.

Con sentenza del 24 luglio 2014, n. 8186, il T.A.R. adito ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non notificato ad alcun controinteressato, assumendo che gli ufficiali che avevano assunto anzianità più favorevole, o quanto meno quello specificamente indicato nell'atto impugnato, dovessero essere evocati in giudizio, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 104/2010 e in precedenza dall'art. 21 della l. n. 1034 del 1971, occorrendo osservare le regole processuali proprie del giudizio impugnatorio perché, come a fronte del potere di promuovere esisterebbe soltanto un interesse legittimo, così, per la retrodatazione, non sarebbe riconoscibile un diritto soggettivo, ma soltanto un interesse legittimo.

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di prime cure proponendo un unico complesso motivo di gravame, col quale sostengono che il T.A.R. sia incorso in errore nel ritenere che il ricorso di primo grado fosse rivolto all'annullamento dei provvedimenti di rideterminazione dell'anzianità degli appartenenti al 2° e 3° RUS, poiché, nonostante l'epigrafe, esso avrebbe mirato, invece, al riconoscimento del diritto dei ricorrenti a un'analoga ricostruzione di carriera, col corollario che la presenza in giudizio dei controinteressati non sarebbe assurta a condizione di ammissibilità del ricorso, spettando semmai al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 ss. c.p.c.; e su tale assunto hanno riproposto, nel merito, il contenuto del ricorso di primo grado.

Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è infondato.

Come ricordato di recente, "secondo una giurisprudenza ormai consolidata la regola che impone la notifica del ricorso ai controinteressati (art. 41 c.p.a.), qualora sia proposta azione di annullamento o di condanna (comma 2), esprime un principio di carattere generale, in forza del quale l'instaurazione di un giudizio dal quale possa discendere una lesione nella sfera giuridica di altri soggetti, postula che questi siano messi in condizione di tutelare in giudizio la loro posizione" (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 11 gennaio 2022, n. 20; in relazione al regime processuale previgente, C.d.S., Sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4231: "se è vero che la regola che impone la notifica del ricorso ai controinteressati, consacrata nell'art. 21, comma 1, legge n. 1034/71, risulta concepita e formulata con specifico riferimento ai giudizi tipicamente impugnatori, è anche vero che essa esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, che comprenda, cioè, tutti i soggetti direttamente interessati dall'esito del ricorso, e che, quindi, l'onere con la stessa imposto deve intendersi applicabile a tutti i ricorsi (anche non preordinati, quindi, all'annullamento di un atto amministrativo) in cui risulti configurabile l'esistenza di soggetti titolari di un interesse contrario a quello di chi li propone e che potrebbero, pertanto, restare pregiudicati dall'adozione del provvedimento giurisdizionale invocato dal ricorrente.

In considerazione della ravvisata valenza generale della regola del contraddittorio e sulla base della valorizzazione delle presupposte esigenze di tutela e di garanzia processuale dei soggetti titolari di posizioni antitetiche a quelle del ricorrente, va, quindi, riconosciuta la qualità di controinteressato a chi, nei giudizi di accertamento, riceve un pregiudizio immediato dall'invocata pronuncia dichiarativa (sia essa di un obbligo o di un diritto)".

Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che i militari parigrado che per effetto dei succitati decreti ministeriali avevano ottenuto una migliore collocazione in ruolo fossero titolari di situazioni giuridiche soggettive contrapposte a quelle dei ricorrenti, siccome portatori di un interesse favorevole al mantenimento della situazione attuale definita dai provvedimenti stessi.

D'altronde, è corretto quanto osservato dal primo giudice sul fatto che dovevano osservarsi le regole processuali proprie del giudizio impugnatorio, sulla premessa che la promozione, attenendo alla collocazione autoritativa del soggetto nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, è provvedimento che muta la posizione soggettiva del destinatario e che la retrodatazione della promozione, essendo un aspetto di questa, ne segue la disciplina.

Rispetto ai decreti in questione, che incidendo autoritativamente sullo status dei militari interessati, rideterminandone anzianità e posizione in ruolo, avevano prodotto lo scavalcamento di cui gli odierni appellanti avevano denunciato, nel ricorso di primo grado, la violazione dei principi legislativi posti a fondamento dell'avanzamento al grado superiore, gli appellanti erano titolari di un interesse oppositivo, così come la loro pretesa all'adozione di un ulteriore provvedimento che riconoscesse loro un'anzianità assoluta, nel grado di maggiore e di tenente colonnello, pari a quella del collega E. e, comunque, li ricollocasse nuovamente in posizione poziore rispetto ai colleghi del 3° RUS era qualificabile pur sempre in termini di interesse legittimo.

Perciò la pretesa natura dichiarativa dell'azione promossa davanti al T.A.R. non poteva valere, comunque, a sottrarre il ricorso di primo grado alla declaratoria di inammissibilità, poiché, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, è inammissibile la domanda di accertamento di un interesse legittimo, compreso quello a un inquadramento poziore (ex ceteris, C.d.S., Sez. IV, 5 aprile 2005, n. 1552; 18 dicembre 2006, n. 7638).

Per queste ragioni, in conclusione, l'appello dev'essere respinto.

Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia e della limitata attività difensiva svolta dalla parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.