Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II-bis
Sentenza 28 aprile 2022, n. 5157
Presidente: Morabito - Estensore: Francavilla
FATTO
Con atto notificato il 12 gennaio 2022 e depositato il 17 gennaio 2022 Emilio C., Filippo D.C., Roberto M., Angelica Mi. e Marinella V.H. hanno impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio II di Roma Capitale del 13 dicembre 2021, rep. n. CB/2280/2021, prot. n. CB/134879/2021, avente ad oggetto il differimento dell'accesso agli atti richiesto dai ricorrenti, e, per quanto necessario, l'art. 12, comma 3, e relativo Allegato B della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 6 del 12 febbraio 2019, recante il Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni, ed hanno chiesto l'accertamento del diritto di accesso ex art. 116 c.p.a. in relazione all'istanza da loro formulata.
Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 7 febbraio 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 13 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Emilio C., Filippo D.C., Roberto M., Angelica Mi. e Marinella V.H. impugnano la determinazione dirigenziale del Municipio II di Roma Capitale del 13 dicembre 2021, rep. n. CB/2280/2021, prot. n. CB/134879/2021, avente ad oggetto il differimento dell'accesso agli atti richiesto dai ricorrenti, e, per quanto necessario, l'art. 12, comma 3, e relativo Allegato B della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 6 del 12 febbraio 2019, recante il Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni, e chiedono l'accertamento del diritto di accesso ex art. 116 c.p.a. in relazione all'istanza da loro formulata.
Con istanza dell'8 novembre 2021 i ricorrenti, in qualità di proprietari di unità immobiliari situate in via Mantova n. 13, dopo avere premesso di avere presentato in data 12 gennaio 2021 a Roma Capitale richiesta di sopralluogo e di verifica della regolarità edilizia della canna fumaria realizzata sull'edificio in esame, hanno chiesto l'accesso a tutti i provvedimenti adottati dall'ente locale a seguito di tale richiesta.
Con provvedimento del 13 dicembre 2021 Roma Capitale ha differito l'accesso a data successiva al 30 giugno 2022 richiamando, a tal fine, l'art. 12, comma 3, della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 6 del 12 febbraio 2019 e il relativo allegato B, paragrafo 1), secondo cui il differimento è disposto "quando fanno parte del procedimento denunce amministrative, esposti, segnalazioni comunque denominate a seguito delle quali l'amministrazione abbia attivato una attività istruttoria di natura ispettiva, di verifica o di controllo fino al momento in cui il procedimento non sia definito con provvedimento che eroga sanzioni amministrative anche di natura pecuniaria ovvero con l'archiviazione. Laddove il procedimento attivato a seguito di denuncia amministrativa, esposto, segnalazioni comunque denominate, sia oggetto di informativa all'autorità giudiziaria, devono essere sottratti all'accesso tali atti propulsivi o comunque, gli altri documenti facenti parte del procedimento medesimo, oggetto di informativa, sino alle determinazioni dell'autorità giudiziaria medesima o comunque, sino al momento in cui tali documenti non debbano più ritenersi secretati".
Il gravato diniego di accesso è illegittimo.
Premesso che i ricorrenti, in qualità di proprietari di unità immobiliari situate nell'edificio interessato dall'intervento edilizio realizzato dal controinteressato, sono titolari dell'interesse richiesto dall'art. 22 l. n. 241/1990 per l'esercizio del diritto di accesso (circostanza mai contestata da Roma Capitale), nella fattispecie il differimento risulta disposto al di fuori dei casi previsti dalla normativa di rango sovraordinato applicabile alla fattispecie.
In particolare, l'esistenza di un'attività istruttoria in corso, richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato, non costituisce, di per sé, ragione legittimante il differimento dell'accesso.
In proposito, infatti, viene in rilievo l'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, secondo cui "il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".
Pertanto, il differimento disposto nella fattispecie da Roma Capitale non è legittimo in quanto:
- nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento agli interessi di cui all'art. 24 l. n. 241/1990 giustificativi del differimento;
- la pendenza della fase istruttoria non legittima, di per sé, il differimento dell'accesso in quanto l'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 richiede, a tal fine, l'indicazione di specifiche esigenze che possano essere pregiudicate dall'esercizio del diritto di accesso, esigenze che nella fattispecie non risultano dedotte nemmeno in giudizio dall'ente locale resistente.
Pertanto, la delibera dell'Assemblea Capitolina, quand'anche applicabile alla fattispecie, deve essere disapplicata nella parte in cui consente il differimento dell'accesso in casi non previsti dalla normativa di rango sovraordinato.
Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pertanto, il Tribunale annulla il provvedimento del 13 dicembre 2021 di differimento dell'accesso, dichiara che i ricorrenti hanno diritto di accedere agli atti oggetto della richiesta di accesso dell'8 novembre 2021 e ordina a Roma Capitale di esibire e rilasciare copia degli atti in esame nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Roma Capitale, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del 13 dicembre 2021 di differimento dell'accesso;
2) dichiara che i ricorrenti hanno diritto di accedere agli atti oggetto della richiesta di accesso dell'8 novembre 2021;
3) ordina a Roma Capitale di esibire e rilasciare copia degli atti in esame nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
4) condanna Roma Capitale a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in complessivi euro mille/00, per compensi di avvocato e spese generali, oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.