Corte di giustizia dell'Unione Europea
Settima Sezione
Sentenza 19 maggio 2022

«Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Legislazione applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 14, punto 2, lettera a), i) e ii) - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 11, paragrafo 5 - Articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b) - Nozione di "base di servizio" - Personale navigante - Lavoratori che svolgono la loro attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri - Criteri di collegamento».

Nella causa C-33/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 21 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2021, nel procedimento Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro Ryanair DAC.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 100, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di alcune controversie tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Italia) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Italia), da un lato, e la Ryanair DAC, avente sede in Irlanda, dall'altro, in merito al rifiuto di quest'ultima di sottoscrivere un'assicurazione presso detti istituti per il suo personale itinerante assegnato all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo, Italia).

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento n. 1408/71

3. Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato e sostituito a decorrere dal 1º maggio 2010. Detto regolamento è applicabile alle controversie di cui al procedimento principale riguardanti l'omesso versamento sia di contributi previdenziali, tra il giugno 2006 e il febbraio 2010, sia di premi assicurativi, tra il gennaio 2008 e il gennaio 2013. Il regolamento di cui trattasi conteneva un titolo II, denominato «Determinazione della legislazione applicabile», comprendente i suoi articoli da 13 a 17.

4. L'articolo 13 del regolamento in questione, intitolato «Norme generali», prevedeva quanto segue:

«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(...)».

5. Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento in questione, intitolato «Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività subordinata»:

«La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

(...)

2. La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

a) la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia:

i) la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell'impresa in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova;

ii) la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l'impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio».

6. L'articolo 17 del medesimo regolamento, intitolato «Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16», era così formulato:

«Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16».

7. L'articolo 80 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Composizione e funzionamento», inserito nel titolo IV del regolamento medesimo, intitolato «Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti», nel paragrafo 1 così disponeva:

«La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominata "commissione amministrativa", istituita presso la Commissione [europea], è composta di un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione partecipa con funzione consultiva alle sessioni della commissione amministrativa».

8. L'articolo 84 bis del suddetto regolamento, intitolato «Rapporti tra le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento», inserito all'interno del titolo VI del regolamento medesimo, intitolato «Disposizioni varie», nel suo paragrafo 3 disponeva quanto segue:

«In caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l'istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l'istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa».

Regolamento n. 883/2004

9. Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1; e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), ha abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° maggio 2010, data della sua applicazione, il regolamento n. 1408/71. Anteriormente a tale data, il regolamento n. 883/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004, quale modificato nel 2009»). Esso è stato parimenti modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004, quale modificato nel 2012»), entrato in vigore il 28 giugno 2012. Il regolamento n. 883/2004, in queste due versioni, è applicabile nella presente causa per la parte in cui essa verte sul diniego di pagamento dei premi assicurativi per il periodo compreso tra il 25 gennaio 2008 e il 25 gennaio 2013.

10. Il considerando 18 ter del regolamento n. 883/2004, quale modificato nel 2012, enuncia quanto segue:

«Nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile [(GU 1991, L 373, pag. 4)], il concetto di "base di servizio" per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato. Al fine di facilitare l'applicazione del titolo II del presente regolamento agli equipaggi di condotta e di cabina, è giustificato utilizzare il concetto di "base di servizio" come il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la legislazione applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della "base di servizio" non dovrebbe condurre a modifiche frequenti della legislazione applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali».

11. Il titolo II del regolamento n. 883/2004, in queste due versioni, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», contiene gli articoli da 11 a 16 di quest'ultimo. Esso riprende le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71.

12. L'articolo 11 del regolamento n. 883/2004, quale modificato nel 2009, contiene quattro paragrafi, il primo e il terzo dei quali sono del seguente tenore:

«1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

(...)

3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

(...)».

13. Il regolamento n. 465/2012 ha aggiunto, a quest'articolo 11, un paragrafo 5, il quale dispone che: «Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91».

14. Intitolato «Esercizio di attività in due o più Stati membri», l'articolo 13 del regolamento n. 883/2004, nelle sue due versioni, prevede, in sostanza, nel paragrafo 1, lettera a), che la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro. Il paragrafo 1, lettera b), di detto articolo 13 dispone invece che detta persona, se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro.

15. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, nelle sue due versioni, riprende, in termini identici, il testo dell'articolo 17 del regolamento n. 1408/71.

16. L'articolo 71 e l'articolo 76, paragrafo 6, di detto regolamento, nelle sue due versioni, corrispondono, in sostanza, all'articolo 80 e all'articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71.

17. L'articolo 87, paragrafo 8, di detto regolamento, nelle sue due versioni, è così formulato:

«Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo».

Regolamento (CEE) n. 574/72

18. Il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU 2005, L 117, pag. 1), conteneva un articolo 12 bis, intitolato «Norme applicabili alle persone di cui all'articolo 14 [punti] 2 e 3, all'articolo 14 bis, [punti] da 2 a 4 e all'articolo 14 quater del regolamento [n. 1408/71] che svolgono normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri», il cui paragrafo 1 bis enunciava quanto segue:

«Se, a norma dell'articolo 14, [punto] 2, lettera a), del regolamento [n. 1408/71], una persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua trasporti internazionali è soggetta alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio si trova, a seconda dei casi, la sede dell'impresa, la succursale o altra sede che la occupa, o il luogo in cui risiede ed è prevalentemente occupata, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro interessato rilascia alla persona in questione un certificato in cui si attesta che è soggetta alla sua legislazione».

Regolamento (CE) n. 987/2009

19. Il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1), ha abrogato e sostituito, con effetti a decorrere dal 1° maggio 2010, il regolamento n. 574/72, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, quale modificato dal regolamento n. 647/2005.

20. L'articolo 5 del regolamento n. 987/2009 prevede quanto segue:

«1. I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.

2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.

3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.

4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta».

21. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 8, di tale regolamento:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004], per "parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma" esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

a) per l'attività subordinata, l'orario di lavoro e/o la retribuzione;

b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione».

Regolamento (CE) n. 44/2001

22. La sezione 5 del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che è composta dagli articoli da 18 a 21 di tale regolamento, stabilisce le norme di competenza relative alle controversie in materia di contratti individuali di lavoro.

23. L'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento è così formulato:

«Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione».

24. L'articolo 19 del medesimo regolamento così recita:

«Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o

2) in un altro Stato membro:

a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o

b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto».

Diritto italiano

25. Il regio decreto-legge del 4 ottobre 1935, n. 1827 - Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 251, del 26 ottobre 1935), convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 1936, n. 1155 (Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 147, del 26 giugno 1936), prevede, nel suo articolo 37, che l'assicurazione invalidità e vecchiaia, l'assicurazione tubercolosi e l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, fatte salve le esclusioni previste da detto decreto, sono obbligatorie per le persone di entrambi i sessi e di qualsiasi cittadinanza che abbiano superato 15 anni di età, siano di età non superiore ad anni 65 e prestino lavoro retribuito dipendente.

26. Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (supplemento ordinario alla GURI n. 257, del 13 ottobre 1965) nel suo articolo 4 enuncia che sono compresi in detta assicurazione coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze o sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione, ovvero coloro che, trovandosi in tali condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro altrui.

Controversie di cui al procedimento principale e questione pregiudiziale

27. A seguito di un'ispezione, l'INPS ha ritenuto che i 219 dipendenti della Ryanair, assegnati all'aeroporto di Orio al Serio presso Bergamo, esercitassero un'attività di lavoro dipendente sul territorio italiano e dovessero, in applicazione del diritto italiano e dell'articolo 13 del regolamento n. 1408/71, essere assicurati presso l'INPS per il periodo compreso tra il giugno 2006 e il febbraio 2010.

28. L'INAIL ha ritenuto altresì che, in forza del diritto italiano, gli stessi dipendenti dovessero essere assicurati presso l'INAIL, per il periodo compreso tra il 25 gennaio 2008 e il 25 gennaio 2013, per i rischi connessi al lavoro non aereo in quanto impiegati, secondo detto istituto, presso la base di servizio della Ryanair situata nell'aeroporto di Orio al Serio.

29. L'INPS e l'INAIL hanno chiesto pertanto alla Ryanair il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi a tali periodi (in prosieguo: i «periodi considerati»), richiesta che quest'ultima ha contestato dinanzi ai giudici italiani.

30. Il Tribunale di Bergamo e la Corte d'appello di Brescia (Italia) hanno respinto le domande dell'INPS e dell'INAIL in quanto infondate, ritenendo che i dipendenti della Ryanair erano soggetti, per tali periodi, alla legislazione irlandese.

31. Tali giudici ammettevano la produzione tardiva, da parte della Ryanair, di certificati E101, rilasciati dall'istituzione irlandese competente, attestanti che la legislazione previdenziale irlandese era applicabile ai dipendenti ivi indicati.

32. Il giudice adito in appello ha confermato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, i certificati E101 sono vincolanti nei confronti dei giudici nazionali e ne ha concluso che i dipendenti della Ryanair coperti dai certificati E101 prodotti dalla Ryanair erano soggetti, durante i periodi considerati, alla normativa previdenziale irlandese. Tuttavia, dopo aver esaminato tali certificati, detto giudice ha constatato che essi non erano numerati né classificati in modo comprensibile od ordinato, che vi erano 321 certificati, quindi probabilmente alcuni doppioni, e che essi non coprivano tutti i 219 dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto di Orio al Serio per tutti i periodi interessati. Esso ne ha concluso che, per quanto riguarda i dipendenti per i quali non era accertata l'esistenza di un certificato E101, occorreva determinare la legislazione previdenziale applicabile, in forza del regolamento n. 1408/71.

33. Detto giudice ha rilevato, al riguardo, che i 219 dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto di Orio al Serio erano assunti in forza di un contratto di lavoro irlandese, gestito in pratica tramite istruzioni provenienti dall'Irlanda, che lavoravano quotidianamente per un periodo di 45 minuti nel territorio italiano e che, per il tempo lavorativo restante, si trovavano a bordo di aeromobili immatricolati in Irlanda. Tale giudice ha ritenuto che la Ryanair non avesse, sul territorio italiano, una succursale o una rappresentanza permanente e ne ha dedotto che, in forza del regolamento n. 1408/71, la legislazione previdenziale italiana non fosse applicabile.

34. Per quanto riguarda il periodo successivo a quello durante il quale tale regolamento era applicabile, il giudice adito in appello ha ritenuto di non disporre degli elementi di fatto necessari per applicare i criteri previsti dai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 e che, in ogni caso, il nuovo criterio di collegamento relativo alla «base di servizio» previsto dal regolamento n. 883/2004, come modificato nel 2012, non era applicabile ratione temporis. Esso ne ha concluso che, durante tale periodo, la normativa previdenziale irlandese era applicabile a quelli fra i 219 dipendenti della Ryanair non coperti da un certificato E101.

35. L'INPS e l'INAIL hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, la Corte suprema di cassazione (Italia).

36. Pur riconoscendo il carattere vincolante dei certificati E101 prodotti dalla Ryanair, quest'ultima ritiene tuttavia che, nella misura in cui il giudice adito in appello, sulla base della sua valutazione dei fatti che il giudice del rinvio non può rimettere in discussione, ha giudicato che i certificati E101 prodotti dalla Ryanair non coprivano in realtà l'insieme dei 219 dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto di Orio al Serio per tutti i periodi interessati, sia necessario, ai fini della soluzione delle controversie di cui al procedimento principale, determinare quale sia, conformemente al regolamento n. 1408/71, la legislazione applicabile in materia di previdenza sociale.

37. Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se tale legislazione debba essere determinata in applicazione dell'articolo 14, punto 2, lettera a), i), o dell'articolo 14, punto 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1408/71.

38. Esso rileva a tal riguardo che, nelle sue sentenze del 14 settembre 2017, Nogueira e a. (C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688), nonché del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines (C-370/17 e C-37/18, EU:C:2020:260, punti da 54 a 59), la Corte ha fornito indicazioni utili per valutare se l'articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71 fosse applicabile nel caso di specie.

39. Viceversa, il giudice del rinvio nutre dubbi sull'interpretazione della nozione di «persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede», ai sensi dell'articolo 14, punto 2, lettera a), ii), di detto regolamento, per quanto riguarda il personale di volo. Esso si chiede, in particolare, se occorra interpretare tale nozione in analogia con l'interpretazione fornita dalla Corte della nozione di «luogo in cui i lavoratore svolge abitualmente la propria attività», di cui all'articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, segnatamente nella sentenza del l4 settembre 2017, Nogueira e a. (C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punto 57), che riguardava alcuni lavoratori impiegati come membri del personale di volo di una compagnia aerea o messi a sua disposizione e dove la Corte ha giudicato che tale nozione doveva essere interpretata estensivamente (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), nel senso che essa si riferisce al luogo in cui, o a partire dal quale, il lavoratore adempie di fatto alla parte essenziale degli obblighi a lui incombenti nei confronti del suo datore di lavoro.

40. In tali circostanze, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di "persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede", contenuta nell'articolo 14, punto 2, lettera a), ii, [del regolamento n. 1408/71,] può interpretarsi analogamente a quella che (in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, giurisdizionale e di materia di contratti individuali di lavoro (Regolamento (CE) n. 44/2001) l'articolo 19, punto 2, lettera a) [di quest'ultimo regolamento] definisce come il "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività", sempre nel settore dell'aviazione e del personale di volo (Regolamento (CEE) n. 3922/91), secondo quanto espresso dalla giurisprudenza della CGUE riportata in motivazione [sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a. (C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688)]».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

41. La Ryanair e l'Irlanda sostengono che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile. A loro avviso, secondo una giurisprudenza costante della Corte i certificati E101 prodotti dalla Ryanair sarebbero vincolanti per i giudici nazionali, cosicché né il giudice adito in appello né il giudice del rinvio sarebbero competenti a determinare, in forza del regolamento n. 1408/71, la normativa previdenziale applicabile ai 219 dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto di Orio al Serio.

42. Si deve rammentare a tale proposito che, nell'ambito del procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 12 ottobre 2016, Ranks e Vasiļevičs, C-166/15, EU:C:2016:762, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

43. Secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora la questione abbia natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 12 ottobre 2016, Ranks e Vasiļevičs, C-166/15, EU:C:2016:762, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

44. Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il giudice adito in appello ha ricordato esplicitamente la giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale i certificati E101 sono vincolanti per i giudici nazionali, prima di esaminare i certificati E101 prodotti dinanzi ad esso dalla Ryanair e di concludere che non era dimostrato che essi coprissero tutti i 219 dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto di Orio al Serio durante l'integralità dei periodi considerati. Pertanto, detto giudice ha ritenuto necessario determinare la normativa previdenziale applicabile, in forza del regolamento n. 1408/71, a quelli, tra tali dipendenti, per i quali non è stata accertata l'esistenza di un certificato E101.

45. Pertanto, le controversie di cui al procedimento principale vertono sulla questione di stabilire quale sia la normativa previdenziale applicabile, durante i periodi considerati, ai dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto di Orio al Serio non coperti dai certificati E101 prodotti dalla Ryanair (in prosieguo: i «lavoratori di cui trattasi»).

46. Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

47. In via preliminare, occorre constatare che, anche se, sul piano formale, il giudice del rinvio ha limitato la sua questione all'interpretazione della nozione di «persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede», di cui all'articolo 14, punto 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1408/71, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell'Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, indipendentemente dal fatto che tale giudice, nell'enunciare la sua questione, vi abbia fatto, o meno, riferimento.

48. Spetta alla Corte, infatti, trarre, dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell'Unione che richiedono un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia (sentenza dell'8 luglio 2021, Staatsanwaltschaft Köln e Bundesamt für Güterverkehr, C-937/19, EU:C:2021:555, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

49. Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il procedimento principale verte sulla determinazione della normativa previdenziale applicabile, durante i periodi considerati, ai lavoratori di cui trattasi. Orbene, anche se durante tutto il periodo rilevante nella controversia tra l'INPS e la Ryanair, compreso quello tra il giugno 2006 e il febbraio 2010, il regolamento n. 1408/71 era effettivamente in vigore, ciò non vale per il periodo rilevante nella controversia tra l'INAIL e la Ryanair, vale a dire quello compreso tra il 25 gennaio 2008 e il 25 gennaio 2013. Infatti, il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 883/2004 a partire dal 1º maggio 2010. Pertanto, ai fini della determinazione della legislazione previdenziale applicabile nel caso di specie, occorre basarsi non solo sul regolamento n. 1408/71, al quale il giudice del rinvio fa riferimento, ma anche sul regolamento n. 883/2004 nelle sue due versioni.

50. Occorre pertanto intendere la questione sollevata come diretta, in sostanza, ad accertare quale sia, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 883/2004 nelle sue due versioni, la normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101, che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere l'equipaggio, denominato «crew room», di cui tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro nel quale detto personale di volo risiede, e che, per il resto del tempo lavorativo, si trova a bordo degli aeromobili di detta compagnia aerea.

51. In primo luogo, occorre rilevare che, per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si chiede se la normativa previdenziale applicabile nelle cause di cui al procedimento principale debba essere determinata in applicazione dell'articolo 14, punto 2, lettera a), i), di tale regolamento, o dell'articolo 14, punto 2, lettera a), ii), del medesimo regolamento.

52. Occorre ricordare che tali disposizioni, che costituiscono una deroga al principio previsto dall'articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, secondo il quale la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili e che ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato, prevedono norme distinte che si escludono reciprocamente. Infatti, è solo se la legislazione previdenziale pertinente non può essere determinata in forza dell'articolo 14, punto 2, lettera a), i), di detto regolamento che occorre applicare l'articolo 14, punto 2, lettera a), ii), del medesimo regolamento.

53. Ai sensi dell'articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, la persona che fa parte del personale navigante di una compagnia aerea che effettua voli internazionali e che dipende da una succursale o da una rappresentanza permanente della compagnia in questione, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o detta rappresentanza permanente si trova.

54. L'applicazione di tale disposizione richiede quindi che siano soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che la compagnia aerea interessata disponga di una succursale o di una rappresentanza permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la propria sede e, dall'altro, che la persona di cui trattasi sia alle dipendenze di tale entità (sentenza del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines, C-370/17 e C-37/18, EU:C:2020:260, punto 55).

55. Per quanto riguarda la prima condizione, la Corte ha rilevato che le nozioni di «succursale» e di «rappresentanza permanente» non sono definite dal regolamento n. 1408/71, il quale non rinvia neppure, a tale riguardo, al diritto degli Stati membri, e, di conseguenza, devono essere oggetto di interpretazione autonoma. Analogamente a nozioni identiche o simili contenute in altre disposizioni del diritto dell'Unione, esse devono intendersi riferite a una forma di stabilimento secondario che presenti carattere di stabilità e continuità al fine di esercitare un'attività economica effettiva e che disponga, a tal fine, di mezzi materiali e umani organizzati nonché di una certa autonomia rispetto allo stabilimento principale (sentenza del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines, C-370/17 e C-37/18, EU:C:2020:260, punto 56).

56. Quanto alla seconda condizione, la Corte ha sottolineato che il rapporto di lavoro del personale di volo di una compagnia aerea presenta un collegamento significativo con il luogo a partire dal quale tale personale adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Tale luogo corrisponde a quello a partire dal quale detto personale svolge le sue missioni di trasporto, dove ritorna dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché quello in cui si trovano gli strumenti di lavoro, il quale può coincidere con quello della sua base di servizio (sentenza del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines, C-370/17 e C-37/18, EU:C:2020:260, punto 57). Pertanto, la Corte ha giudicato che il luogo in cui il personale di volo era occupato poteva essere qualificato come succursale o rappresentanza permanente, ai sensi dell'articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, una volta che detto luogo corrispondeva a quello a partire dal quale tale personale adempiva la parte essenziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines, C-370/17 e C-37/18, EU:C:2020:260, punto 58).

57. La Corte si è quindi basata sulla giurisprudenza relativa alla determinazione della legge applicabile in materia di contratti individuali di lavoro, ai sensi dell'articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, in particolare sulla sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a. (C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688). Al riguardo, per individuare il luogo a partire dal quale il personale di volo adempie la parte essenziale dei suoi obblighi nei confronti del suo datore di lavoro, occorre fare ricorso a un insieme di indizi che tengano conto di tutti gli elementi che caratterizzano l'attività del lavoratore e che consentano, in particolare, di stabilire in quale Stato membro si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, quello in cui egli ritorna dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines, C-370/17 e C-37/18, EU:C:2020:260, punto 57).

58. Nel caso di specie, dall'ordinanza di rinvio risulta che, durante i periodi di cui trattasi, la Ryanair disponeva, presso l'aeroporto di Orio al Serio, di un locale destinato ad accogliere l'equipaggio, che serviva a gestire e a organizzare il turno di ruolo delle prestazioni del suo personale. Tale locale era dotato di computer, telefoni, telefax e scaffalature per la conservazione dei documenti relativi al personale e ai voli, era utilizzato da tutto il personale della Ryanair per le attività precedenti e successive a ciascun turno (check in e check out ai fini della verifica del cartellino in entrata e in uscita, riunione operativa e resoconto finale), nonché per comunicare con il personale che si trovava presso la sede della Ryanair a Dublino (Irlanda). Il personale temporaneamente inabile al volo doveva prestare servizio in detto locale. La persona di riferimento per il personale presente e quello disponibile in aeroporto, che coordinava gli equipaggi, controllava dalla sua postazione, collocata in questo medesimo locale, il personale occupato presso l'aeroporto e convocava, se del caso, il personale di riserva rimasto a domicilio. Infine, il personale della Ryanair non poteva risiedere a più di un'ora di distanza da tale locale.

59. Alla luce degli elementi che precedono, occorre giudicare che il locale destinato ad accogliere l'equipaggio della Ryanair, situato presso l'aeroporto di Orio al Serio, costituisce una succursale o una rappresentanza permanente, ai sensi dell'articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, in cui i lavoratori in questione erano occupati durante i periodi considerati, di modo che, per la parte di tali periodi in cui il regolamento era in vigore, i lavoratori di cui trattasi erano soggetti, conformemente a tale disposizione, alla legislazione previdenziale italiana.

60. Pertanto, si deve constatare che la normativa previdenziale pertinente può essere determinata sulla base dell'articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71 e che quindi non occorre applicare l'articolo 14, punto 2, lettera a), ii), di detto regolamento.

61. In secondo luogo, va sottolineato, per quanto riguarda il regolamento n. 883/2004, che quest'ultimo, quale modificato nel 2009, non prevedeva, contrariamente al regolamento n. 1408/71, norme di conflitto di leggi specifiche riguardanti il personale di volo.

62. Viceversa, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, nelle sue due versioni, sancisce il principio secondo il quale la persona che di norma esercita un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, qualora essa eserciti una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro.

63. L'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 precisa che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004, nelle sue due versioni, per «parte sostanziale» di un'attività subordinata o autonoma esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per determinare se una parte sostanziale delle attività sia svolta in uno Stato membro si tiene conto, nel caso di un'attività subordinata, dell'orario di lavoro e/o della retribuzione. La compresenza di meno del 25% di tali criteri indicherà che nello Stato membro interessato non è esercitata una parte sostanziale dell'attività.

64. Nel caso di specie, l'ordinanza di rinvio non contiene informazioni relative alla retribuzione dei lavoratori in questione. Per quanto riguarda l'orario di lavoro di questi ultimi il giudice del rinvio precisa che, durante i periodi di cui trattasi, i lavoratori in questione risiedevano in Italia e lavoravano nel territorio di tale Stato membro, in particolare nel locale destinato ad accogliere l'equipaggio, situato nell'aeroporto di Orio al Serio, per 45 minuti al giorno, e che, per il tempo lavorativo restante, si trovavano a bordo degli aeromobili della Ryanair. Pertanto, fatta salva la determinazione dell'orario di lavoro quotidiano totale dei lavoratori di cui trattasi, non risulta che almeno il 25% dell'orario di lavoro di tali lavoratori venisse effettuato nel loro Stato membro di residenza.

65. Tuttavia, spetterà al giudice del rinvio verificare, sulla base dei criteri precedentemente indicati, se, durante i periodi di cui trattasi, i lavoratori interessati abbiano o meno svolto una parte sostanziale della loro attività nello Stato membro in cui risiedono, vale a dire in Italia. In caso affermativo essi, conformemente al regolamento n. 883/2004, quale modificato nel 2009, dovranno essere considerati soggetti, a partire dal 1º maggio 2010, data di entrata in vigore di detto regolamento, alla legislazione previdenziale italiana.

66. In caso di risposta negativa, occorrerà applicare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, nelle sue due versioni, il quale prevede che, se la persona che esercita un'attività subordinata in due o più Stati membri non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel quale l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede legale o la propria sede di attività, di modo che, a decorrere dal 1º maggio 2010, i lavoratori in questione sarebbero, in linea di principio, soggetti alla legislazione previdenziale irlandese.

67. Occorre tuttavia osservare che, in un'ipotesi del genere, l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, nelle sue due versioni, prevede che, quando l'applicazione di detto regolamento conduce a determinare una legislazione previdenziale che non corrisponde a quella applicabile ai sensi del titolo II del regolamento n. 1408/71, il lavoratore interessato continua ad essere soggetto alla legislazione alla quale era soggetto in forza del regolamento n. 1408/71, a meno che egli non chieda che gli sia applicata la legislazione risultante da detto regolamento n. 883/2004.

68. Nel caso di specie, dall'ordinanza di rinvio non risulta che i lavoratori di cui trattasi abbiano presentato siffatte domande, circostanza che spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare. Se non è stata presentata nessuna domanda, i lavoratori di cui trattasi, conformemente all'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, dovranno essere considerati sempre soggetti, dopo il 1º maggio 2010, alla legislazione previdenziale italiana.

69. In terzo luogo, occorre rilevare che il regolamento n. 883/2004, quale modificato nel 2012, contiene, nel suo articolo 11, paragrafo 5, una nuova norma di conflitto secondo la quale l'attività di un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina, che presta servizi di trasporto di passeggeri o merci, è considerata come attività svolta nello Stato membro in cui si trova la base di servizio quale definita nell'allegato III al regolamento n. 3922/91.

70. Conformemente a detto allegato, la base di servizio è definita come il luogo designato dall'operatore per il membro dell'equipaggio, in cui quest'ultimo inizia e conclude normalmente un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e in cui, in circostanze normali, l'operatore non è tenuto ad alloggiare tale membro dell'equipaggio.

71. Alla luce delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio relative al locale destinato ad accogliere l'equipaggio della Ryanair situato nell'aeroporto di Orio al Serio, in particolare alla circostanza che i lavoratori in questione vi iniziavano e terminavano la loro giornata e dovevano risiedere a meno di un'ora di distanza da quest'ultimo, un siffatto locale dev'essere considerato una «base di servizio», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004, come modificato nel 2012. Pertanto, tra il 28 giugno 2012 e il 25 gennaio 2013, i lavoratori di cui trattasi erano, conformemente al regolamento n. 883/2004, come modificato nel 2012, soggetti alla normativa previdenziale italiana.

72. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che la normativa previdenziale applicabile, durante i periodi considerati, ai dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto di Orio al Serio non coperti dai certificati E101 prodotti dalla Ryanair è, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, la normativa italiana.

73. Di conseguenza, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, nelle sue due versioni, nonché l'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004, come modificato nel 2012, devono essere interpretati nel senso che la normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101 e che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere l'equipaggio, denominato «crew room», di cui tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro nel quale detto personale di volo risiede, e che, per il tempo lavorativo restante, si trova a bordo degli aeromobili di detta compagnia aerea, è la legislazione di quest'ultimo Stato membro.

Sulle spese

74. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L'articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e successivamente dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nonché l'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, devono essere interpretati nel senso che la normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101 e che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere l'equipaggio, denominato «crew room», di cui tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro nel quale detto personale di volo risiede, e che, per il tempo lavorativo restante, si trova a bordo degli aeromobili di detta compagnia aerea, è la legislazione di quest'ultimo Stato membro.

A. Di Majo

Codice civile

Giuffrè, 2024

L. Di Muro, G. Correale (curr.)

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P. Dubolino, F. Costa

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La Tribuna, 2024