Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 19 maggio 2022, n. 1162

Presidente: Caso - Estensore: Cozzi

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione elettorale mandamentale di Codogno in data 14 maggio 2022, con il quale è stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale, riguardante l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Castiglione d'Adda, della Lista "Castiglione da migliorare - Crea Sindaco". La decisione è stata assunta in ragione della mancata indicazione della data nelle autentiche delle firme apposte dai presentatori della lista sugli appositi moduli, nonché in ragione della mancata indicazione della data nella dichiarazione di accettazione della candidatura di consigliere comunale resa dal sig. Diccò Umberto e nella autentica della sua firma apposta in calce a tale dichiarazione.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'interno.

La causa è stata chiamata in decisione in esito all'udienza pubblica del 19 maggio 2022.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento la censura, contenuta nel primo motivo, con la quale la parte sostiene che la mancata indicazione della data negli atti relativi al procedimento elettorale, compresi gli atti di autentica delle firme, non sarebbe nel caso concreto decisiva per disporre l'esclusione della lista dalla competizione.

In proposito si osserva che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, in materia elettorale deve essere applicato il principio della strumentalità delle forme, in base al quale la mancanza di un requisito formale dell'atto rileva a fini della validità di quest'ultimo esclusivamente nel caso in cui la violazione abbia impedito il raggiungimento dello scopo cui tale requisito è preordinato.

In applicazione di questo principio, la stessa giurisprudenza ha affermato che - siccome lo scopo per il quale è prevista l'apposizione della data nelle autenticazioni delle sottoscrizioni rese dai presentatori di lista e nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature è quello di dimostrare il rispetto del termine previsto dall'art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990 - l'inosservanza di tale prescrizione formale non rileva nel caso in cui possa evincersi aliunde l'avvenuto rispetto di questo termine (cfr. C.d.S., Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987). Il principio è stato peraltro recepito anche dalle istruzioni ministeriali relative alla competizione elettorale di cui trattasi.

L'art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990 stabilisce che le sottoscrizioni apposte nei moduli di presentazione delle liste e nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature debbono essere effettuate non oltre 180 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle liste stesse.

Nel caso concreto, i ricorrenti hanno chiarito che le sottoscrizioni dei presentatori di lista sono state apposte su modulo ministeriale pubblicato in data 21 marzo 2022.

L'Amministrazione resistente ha peraltro depositato in giudizio tali moduli i quali fanno riferimento alle elezioni amministrative che si terranno in data 12 giugno 2022, data fissata con d.m. del 31 marzo 2022. Risulta dunque provato che le sottoscrizioni sono state raccolte non oltre 180 giorni prima della data di scadenza del termine di presentazione delle liste (14 maggio 2022).

Stesse argomentazioni possono essere svolte riguardo alla dichiarazione di accettazione alla carica resa dal s[i]g. Diccò, posto che anche tale dichiarazione, come risulta dagli atti, è contenuta in un documento che fa riferimento alle elezioni che si terranno in data 12 giugno 2022.

È dunque dimostrato che tutte le suddette sottoscrizioni sono state effettuate nel rispetto del termine stabilito dal citato art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990. Ne consegue che, per le ragioni illustrate in precedenza, la mancata apposizione della data non può considerarsi decisiva ai fini dell'ammissione della lista alla competizione elettorale.

Va dunque ribadita la fondatezza della censura.

Il ricorso deve essere quindi accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato con conseguente ammissione alla competizione elettorale della lista "Castiglione da migliorare - Crea Sindaco".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

V. anche Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione III, sentenza 19 maggio 2022, n. 1164.