Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 20 maggio 2022, n. 4023
Presidente: Forlenza - Estensore: Guarracino
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14 aprile 2022, n. 2571, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli (Sezione II), ha accolto il ricorso proposto dall'avv. Vincenzo Guida, sindaco del comune di Cesa (CE), avverso l'esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e per la scelta del Presidente della Provincia di Caserta svoltesi il 18 dicembre 2021 e, segnatamente, avverso il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale del 27 dicembre 2021 di proclamazione dei candidati eletti alla carica di consigliere provinciale, nella parte in cui ha attribuito alla lista n. 5 "PD - Partito Democratico" quattro seggi anziché cinque, onde ottenere l'attribuzione di un seggio aggiuntivo in favore di detta lista e, conseguentemente, la propria elezione al consiglio provinciale.
Il T.A.R. ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, inteso a denunciare la nullità di due schede in cui i nominativi dei candidati votati (Marotta e Trovato) erano associati a liste diverse rispetto a quelle in cui questi erano inclusi, richiamando la giurisprudenza secondo la quale l'indicazione incoerente del nominativo di un candidato non appartenente alla lista rende contraddittoria la manifestazione di voto, con conseguente impossibilità sia di indirizzare, implicitamente, il voto in favore di un'altra lista, sia di attribuire la preferenza; ha respinto il secondo motivo, sulla pretesa nullità di una terza scheda col nominativo Trovato; per l'effetto, ha corretto i risultati elettorali, proclamando il ricorrente eletto alla carica provinciale in luogo della dott.ssa Francesca Trovato.
Quest'ultima ha proposto appello per contestare la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto nulla la scheda con preferenza Trovato, scritta correttamente ma segnata accanto a un contrassegno errato, senza barrarlo.
Il gravame è stato affidato a un unico motivo col quale, lamentando la violazione del principio del favor voti di cui all'art. 64 del d.P.R. n. 570/1960 (per cui, salvo quanto stabilito nei commi seguenti, «la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore») e invocando i precedenti di questo Consiglio di Stato sulla necessità di salvaguardare la volontà dell'elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, ha sostenuto che, nel caso di specie, tali ragionevoli spiegazioni fossero da ricercarsi nel fatto che nella scheda annullata che recava la preferenza in suo favore questa era segnata accanto ad altro contrassegno ("La Provincia al Centro"), molto simile a quello della sua lista di appartenenza ("Caserta al Centro") ed appartenente alla medesima coalizione (la similitudine tra i due contrassegni non ricorrerebbe solo nel nome della lista, ma anche nel simbolo, essendo il carattere con cui è scritto "Caserta al Centro" identico a quello con cui è scritto "La Provincia al Centro" con la preposizione "al" appostata, peraltro, nella medesima posizione grafica; inoltre, in ambedue i contrassegni di lista sono indicati i medesimi soggetti politici, in una con il simbolo grafico, in altra con la scritta per esteso del nome).
Con decreto del 27 aprile 2022, n. 1949, reso sull'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con l'appello, gli effetti della sentenza impugnata sono stati sospesi fino alla definizione dell'istanza cautelare in sede collegiale.
Con un motivo aggiunto la dott.ssa Trovato ha successivamente denunciato che il giudizio di primo grado sarebbe stato viziato anche da un difetto di contraddittorio, in quanto il ricorrente non aveva evocato in giudizio il consigliere eletto Russo e il T.A.R. non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, nonostante rientrasse tra i controinteressati, e, perciò, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. al giudice di primo grado.
La tesi dell'appellante è che il consigliere provinciale eletto Massimo Russo, classificatosi nell'ultima posizione utile della graduatoria degli eletti, avrebbe potuto certamente ricevere pregiudizio dall'esito del giudizio incardinato dall'odierno appellato.
L'avv. Guida ha resistito all'appello.
Le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive ragioni.
Alla camera di consiglio del 17 maggio 2022, ricorrendone i presupposti e datone rituale avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione per essere eventualmente definita immediatamente nel merito con sentenza in forma semplificata.
L'appello è complessivamente privo di fondamento.
Il motivo originario di gravame è infondato, alla luce dei precedenti specifici di questo Consiglio, che questo Collegio condivide e fa propri, sull'oggettiva equivocità, tale da escludere la possibilità di applicazione del favor voti, che ricorre allorché il voto di preferenza sia stato espresso nell'apposito spazio relativo ad altra lista (C.d.S., Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4208; 19 marzo 2020, n. 1971), nonché del fatto che, come già chiarito dalla medesima giurisprudenza, nelle elezioni del consiglio provinciale, nelle quali il diritto di elettorato, attivo e passivo, spetta solo ai sindaci e ai consiglieri comunali dei comuni della provincia (art. 1, comma 69, l. 7 aprile 2014, n. 56), «i tradizionali argomenti di bilanciamento fra esatta ricostruzione della volontà dell'elettore e principio del favor voti devono tener conto ... delle peculiari caratteristiche del procedimento elettorale, per cui l'elettorato attivo non si caratterizza per il suffragio universale, ma per la limitazione della platea degli elettori agli appartenenti ad un elettorato qualificato, rispetto al quale lo standard di avvedutezza esigibile, secondo l'id quod plerumque accidit, va individuato in maniera più rigorosa rispetto ai tradizionali percorsi esegetici». Ciò tanto che, nel caso concreto, i due contrassegni che si sarebbero prestati a confusione presentavano caratteristiche visive di immediata riconoscibilità, oltre che nel nome, nel diverso colore del loro sfondo (nell'uno la scritta "Caserta al Centro" campeggiava su fondo blu scuro; nell'altro la scritta "La Provincia al Centro" campeggiava su fondo sfumato dall'arancione al magenta/viola).
Infondato è anche il motivo aggiunto, con il quale l'appellante denuncia la pretesa violazione del diritto processuale di difesa di altro candidato eletto nel consiglio provinciale per dedurne la necessità di annullare con rinvio al primo giudice la sentenza appellata, dalla quale, però, quel candidato non ha subito in concreto pregiudizio alcuno, avendo conservato il proprio seggio.
L'argomento è che, secundum eventum litis, anche questi avrebbe potuto subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso di primo grado, poiché, tra tutti gli esiti astrattamente possibili dell'impugnazione proposta dall'odierno appellato, uno di questi - costituito dalla eventualità che il T.A.R. annullasse, delle schede contestate, la solo scheda Marotta, confermando la validità delle due schede Trovato - avrebbe comportato l'ingresso nel consiglio provinciale dell'avv. Guida, la conferma dell'elezione della dott.ssa Trovato e, per l'appunto, l'estromissione dal consiglio medesimo del candidato Marcello Russo.
Nella realtà, il T.A.R. ha riconosciuto nulle entrambe le schede nelle quali i nominativi dei candidati votati erano stati associati a liste diverse rispetto a quelle che li includevano e, quindi, sia la scheda Marotta sia la (prima) scheda Trovato e d'altronde, alla stregua di quanto si è detto in relazione al motivo originario di appello, non vi era ragione perché le due schede con lo stesso vizio trovassero un trattamento diverso. La sentenza, dunque, ha lasciato impregiudicata la posizione del candidato eletto Russo.
Non solo, dunque, la presunta lesione del diritto di difesa del sig. Russo non si è tradotta in pregiudizio alcuno sul piano sostanziale, il che non è privo di significato attesa la natura strumentale, e non finale, del primo, ma l'annullamento della sentenza appellata con rinvio al primo giudice per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Russo sarebbe inutile, essendo manifesto che, all'esito, non sarebbe possibile dichiarare nulla soltanto la scheda Marotta e non anche quella Trovato.
Pertanto, a prescindere da ogni approfondimento in merito al fatto che il vizio processuale denunciato dall'appellante non la riguarda né direttamente, né indirettamente, e appare, quindi, strumentalmente invocato soltanto per azzerare il giudizio e riportarlo alla sua fase primigenia, può concludersi che trova applicazione al caso di specie il principio di economia dei mezzi giuridici di cui è espressione l'art. 49, comma 2, c.p.a., il quale conduce a escludere che il motivo di appello possa essere accolto.
L'Adunanza plenaria ha già riconosciuto l'applicabilità dell'art. 49, comma 2, c.p.a. anche nel giudizio di appello per evitare un inutile annullamento con rinvio, sul rilievo che «[b]en si vede la ragione d'economia processuale su cui si fonda tal norma e che consente di prescindere da incombenti inutili (l'integrazione del contraddittorio o il rinvio al primo Giudice affinché disponga quest'ultimo), quando le risultanze già acquisite consentano di definire il giudizio in senso sfavorevole per la parte ricorrente» (C.d.S., Ad. plen., 28 settembre 2018, n. 15), il che vale a dire in senso favorevole alla parte resistente e all'eventuale controinteressato (un ricorso manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, come si esprime l'art. 49 c.p.a., è un ricorso che è inevitabilmente destinato a non poter nuocere al suo contraddittore e, quindi, tale da rendere oggettivamente superflua la sua difesa in giudizio).
Quel principio di economia si attaglia perfettamente anche al caso in esame.
Per queste ragioni, in conclusione, l'appello dev'essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura e della particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.