Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 23 maggio 2022, n. 1195

Presidente: Nunziata - Estensore: Cattaneo

FATTO E DIRITTO

1. Il sig. [omissis], cittadino pakistano, in data 18 gennaio 2022, ha presentato al Ministero dell'interno domanda di ammissione alle misure di accoglienza ex d.lgs. 142/2015.

L'amministrazione non ha adottato alcun provvedimento esplicito sulla domanda.

Il ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 117 del c.p.a.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto del gravame con memoria di mero stile.

Alla camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta pacificamente provata la presentazione dell'istanza di ammissione alle misure di accoglienza senza che la Prefettura di Milano abbia provveduto sulla stessa nel termine di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990.

Il termine de quo deve invero reputarsi applicabile nella presente fattispecie, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall'amministrazione ai sensi dello stesso art. 2, comma 3 (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, sent. n. 896/2022).

Il Collegio non ritiene che possa trovare applicazione la previsione dettata dall'ultimo periodo del comma 4 - ai sensi del quale "nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione" - nella lettura che di essa è stata data dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3578/2022, secondo cui la norma, nei procedimenti in materia di cittadinanza ed immigrazione, "nel non subordinare la sua applicazione a condizioni procedurali espresse e specifiche, rivela una immediata e incondizionata portata applicativa, nel senso che non occorre l'emanazione di disposizioni regolamentari affinché si ritenga senz'altro applicabile il termine di 180 giorni per la durata del procedimento".

In disparte la condivisibilità o meno di questa interpretazione, per procedimenti "riguardanti l'immigrazione" devono intendersi unicamente quelli finalizzati al rilascio o al rinnovo di un titolo di soggiorno.

Se per questi procedimenti la previsione di un termine di 180 giorni - come ritenuto dal Consiglio di Stato - può trovare giustificazione per la loro particolare e intrinseca complessità e per l'alto numero dei procedimenti amministrativi, attivati con le istanze degli interessati, altrettanto non può dirsi per i procedimenti che attengono all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Questi ultimi trovano la propria disciplina nella direttiva 2013/33/UE e nel d.lgs. n. 142/2015 e sono finalizzati ad assicurare la tempestiva erogazione di misure di accoglienza per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione: un termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento priverebbe di significato misure che sono necessariamente correlate alla procedura di concessione della protezione internazionale tant'è che, in forza di quanto previsto all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015, "si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale".

2.1. Per effetto dell'accoglimento del presente gravame la Prefettura di Milano dovrà provvedere sulla domanda del ricorrente adottando un provvedimento espresso, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

3. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della carenza di posti disponibili nei CAS, quale si evince dalle note della Prefettura depositate in giudizio dalla difesa erariale.

4. Il Collegio conferma l'ammissione del sig. [omissis] al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla Commissione con decreto n. [omissis]. Demanda a un successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, la liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza presenta[ta] dal ricorrente e ordina all'amministrazione di provvedere all'adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Rinvia a un separato provvedimento la liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

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