Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 3 giugno 2022, n. 216
Presidente: Passoni - Estensore: Lanzafame
FATTO E DIRITTO
1. Considerato che con l'atto introduttivo del giudizio, notificato in data 21 agosto 2017, il Condominio ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di «accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Vasto» - per violazione dei principi di affidamento e buona fede determinata dal parziale annullamento in autotutela della determinazione Comune di Vasto, VII settore, 4 maggio 2009, n. 11 (disposto implicitamente con verbale conferenza dei servizi 12 settembre 2013) - e per l'effetto «di condannare lo stesso [ente locale] al risarcimento dei danni»;
2. Considerato che, con memoria del 12 aprile 2022, il Comune di Vasto ha spiegato le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso;
3. Considerato che all'udienza del 20 maggio 2022, la causa è stata discussa dopo che il Collegio ha preavvisato parte ricorrente «di un possibile difetto di giurisdizione»;
4. Rilevato che - per consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione - «spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della p.a. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò [sia] nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, [sia] nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione» (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. un., 21 settembre 2021, n. 25481);
5. Ritenuto pertanto che - impregiudicata ogni altra valutazione sul ricorso - è dovere del Collegio dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le eventuali preclusioni e le decadenze intervenute;
6. Ritenuto, infine, che appare equa la compensazione delle spese di lite, anche in considerazione del fatto che il difetto di giurisdizione è stato rilevato d'ufficio dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.