Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 16 giugno 2022, n. 692

Presidente ed Estensore: De Nictolis

FATTO E DIRITTO

1. È appellata la sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, 14 ottobre 2020, n. 2625 non notificata.

Con decreto presidenziale 26 aprile 2022 è stata fissata la presente udienza ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. ed è stata rilevata d'ufficio la tardività dell'appello, con argomenti da cui non c'è ragione di discostarsi nella presente decisione.

2. In vista dell'udienza odierna parte appellante ha proposto una lettura dell'art. 328 c.p.c. diversa da quella indicata nel citato decreto presidenziale, in base alla quale l'erede della parte colpita da morte dopo la pubblicazione della sentenza, avrebbe sempre il pieno termine lungo di impugnazione pari a sei mesi.

Il Comune di Aci Reale in vista dell'udienza odierna, con memoria depositata l'8 giugno 2022, ha chiesto dichiararsi la tardività e comunque la infondatezza dell'appello.

3. L'appello è irricevibile.

3.1. Dato che la sentenza appellata risulta pubblicata il 14 ottobre 2020 e non notificata, il termine lungo per appellare scadeva il 14 aprile 2021. L'appello risulta spedito per la notificazione in data 27 aprile 2021 e quindi dopo la scadenza del termine lungo semestrale.

3.2. È stato esibito un certificato di morte della parte del giudizio di primo grado, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, e in particolare in data 28 ottobre 2021 [recte: 2020 - n.d.r.].

Tale evento non ha tuttavia determinato l'interruzione del termine lungo per appellare e una nuova sua decorrenza a partire dal 28 ottobre 2021.

Invero, in base al chiaro tenore letterale dell'art. 328, commi 1 e 3, c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo ex art. 79, comma 2, c.p.a., la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante il termine per impugnarla:

a) è causa di interruzione del solo termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.;

b) è causa di proroga di tre mesi del termine lungo di impugnazione solo se la morte si verifica dopo il decorso della prima metà del termine lungo di impugnazione (art. 328, comma 3, c.p.a. [recte: c.p.c. - n.d.r.]), ossia dal quarto al sesto mese del termine lungo di sei mesi;

c) vero è che l'art. 328, comma 3, c.p.c. regola la vicenda della morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza avendo riguardo alla previgente disciplina del termine lungo annuale, e non è stato adeguato alla nuova disciplina del termine lungo semestrale; tuttavia, non ne deriva la tacita abrogazione dell'art. 328, comma 3, c.p.c., che si tradurrebbe nella perdita di tutela dell'erede della parte che decede dopo la pubblicazione della sentenza; invece, secondo la Corte di cassazione, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato alla luce della nuova disciplina del termine lungo semestrale, sicché rileva a fini di proroga l'evento morte che si verifica nella prima metà del termine lungo di sei mesi, ossia nei primi tre mesi: "Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69/2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento" (Cass. civ., II, 30 luglio 2019, n. 20529);

d) per l'effetto, non è causa di interruzione né di proroga del termine lungo di impugnazione, la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza, che occorra durante la prima metà del termine lungo di impugnazione, vale a dire nei primi tre mesi successivi alla pubblicazione della sentenza (Cass. civ., I, 29 settembre 1999, n. 10789: "Verificatasi la morte della parte o altro evento interruttivo dopo la notificazione della sentenza, i termini per impugnare sono disciplinati esclusivamente dall'art. 328 c.p.c., secondo cui il termine per impugnare è interrotto e il nuovo termine decorre dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza; qualora manchi tale rinnovazione l'impugnazione deve essere proposta nel termine di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza e non dall'evento interruttivo, prevedendo l'art. 328, comma 3, una proroga di sei mesi (ndr ora tre mesi) dal giorno dell'evento per il solo caso che questo intervenga dopo sei mesi (ndr ora tre mesi) dalla pubblicazione della sentenza").

Non è condivisibile la diversa esegesi dell'art. 328, comma 3, c.p.c. proposta da parte appellante, secondo cui l'erede della parte che muore dopo la sentenza, dovrebbe avere sempre a disposizione l'intero termine lungo di impugnazione pari a sei mesi, perché tale esegesi comporta una non consentita interpretazione estensiva di una norma di proroga che ha carattere eccezionale. Invero, il termine lungo di impugnazione risponde ad esigenze di certezza, e la proroga di esso è possibile solo in presenza di norme eccezionali e non estensibili oltre i casi in esse previsti. Il legislatore ha stabilito che l'evento morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza è rilevante solo se si verifica dopo il decorso della prima metà del termine lungo di impugnazione, e non se si verifica durante la prima metà del decorso di tale termine, e tale opzione normativa non è derogabile in via esegetica.

3.3. Nel caso di specie, la morte della parte è avvenuta nel primo trimestre dopo la pubblicazione della sentenza, per cui non si è verificata alcuna interruzione del termine lungo di impugnazione che, iniziato a decorrere il 14 ottobre 2020, è scaduto il 14 aprile 2021.

4. Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.