Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 16 giugno 2022, n. 8036
Presidente ed Estensore: Riccio
Letto il ricorso, notificato nelle forme e nei tempi di rito, con il quale la parte istante ha impugnato l'atto indicato in epigrafe [i.e. il provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che ha rigettato la domanda di iscrizione nel registro dei revisori legali - n.d.r.] e chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, come meglio descritto in ricorso.
Ritenuto che le doglianze prospettate non possono essere definite nel merito attesa la palese inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito, come rilevato d'ufficio e posto a verbale ex art. 73, comma 3, del c.p.a.
Considerato che allo scopo è sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 74 del c.p.a., i precedenti sul punto della giurisprudenza già consolidata (cfr. Cass. civ., Sez. un., 15 marzo 2017, n. 6821) che così si esprime:
"La giurisdizione in materia di iscrizioni ad albi professionali spetta al giudice ordinario poiché, nella specie, la posizione fatta valere si configura come diritto soggettivo. Ciò in quanto, il rapporto tra colui che aspira all'iscrizione all'albo professionale e l'ordine preposto alla tenuta dell'albo medesimo si identifica con la dicotomia di diritto soggettivo-obbligo, anziché con quella di interesse legittimo-potere pubblico poiché l'ordine ha solo il compito di verificare la mera sussistenza dei requisiti voluti dalla legge, non già valutare se la chiesta iscrizione corrisponda all'interesse pubblico".
Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate per effetto della natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a., il giudice ordinario quale giudice competente a seguito della riassunzione di parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.