Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 17 giugno 2022, n. 1404
Presidente ed Estensore: Caso
Considerato che in data 3 agosto 2021 il ricorrente, cittadino pakistano, presentava alla Questura di Milano una domanda di riconoscimento della protezione internazionale, con intervenuto conseguente rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno provvisorio;
che, in ragione del proprio stato di indigenza, il 19 gennaio 2022 egli inoltrava alla Prefettura di Milano - tramite l'associazione NAGA (organizzazione di volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti) - una formale richiesta di accesso alle misure di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142 del 2015;
che, poi, un'analoga richiesta veniva inviata al servizio centrale SAI in data 4 febbraio 2022, anche in questo caso tramite l'associazione NAGA;
che, in difetto di riscontro dell'Amministrazione entro il termine di legge all'uopo previsto, l'interessato ha infine adito il giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato su entrambe le istanze e per la conseguente declaratoria dell'obbligo di curare la conclusione del procedimento avviato con le stesse;
che, circa l'obbligo di provvedere, vengono invocate le disposizioni di cui agli artt. 1, 3, 4 e 14 del d.lgs. n. 142 del 2015, con l'effetto che, in quanto richiedente protezione internazionale e in condizioni di indigenza, il ricorrente avrebbe diritto di usufruire delle misure di accoglienza, indipendentemente dalle difficoltà dell'Amministrazione nel soddisfare tutte le richieste in tal senso pervenute;
che, quanto poi all'organo competente per le misure di accoglienza, viene addotto che gli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015 individuano sì il Prefetto del luogo dove è presentata la domanda di protezione internazionale, ma senza ciò togliere che le misure di accoglienza vadano erogate sin dalla presentazione della domanda di protezione internazionale - per la quale la destinataria è la Questura - e che, dunque, già la richiesta del 3 agosto 2021 avrebbe fatto sorgere il diritto ad un riscontro effettivo, però mai arrivato;
che, infine, viene richiamata la generale previsione dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, con la regola per cui, in difetto di diverso termine, il provvedimento espresso deve essere reso entro trenta giorni - decorrenti dal ricevimento della domanda -, sì da essersi avverata nella fattispecie un'ipotesi di silenzio-rifiuto per entrambe le istanze;
che si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, opponendosi all'accoglimento del ricorso;
che con decreto n. 59/2022 del 7 marzo 2022 la competente commissione ha accolto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente;
che, infine, in data 13 giugno 2022 il ricorrente ha depositato documentazione rivelatrice del sopraggiunto favorevole esito del procedimento;
che alla camera di consiglio del 14 giugno 2022, dichiarata da entrambe le parti cessata la materia del contendere, la causa è passata in decisione.
Ritenuto che, come più volte rilevato dalla giurisprudenza anche del Tribunale (v. Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 896; Sez. III, 21 gennaio 2021, n. 203), sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulle istanze di accesso alle misure di accoglienza ex d.lgs. n. 142 del 2015 presentate dai richiedenti protezione internazionale, ciò dovendo avvenire nel termine di ordine generale di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 241 del 1990, da reputarsi applicabile in mancanza di un diverso termine previsto dall'ordinamento o dall'Amministrazione ai sensi dello stesso art. 2, comma 3;
che circa l'operatività di detto termine ordinario il Tribunale ha di recente avuto ancora modo di pronunciarsi, escludendo che quelli in questione rientrino tra i procedimenti "riguardanti l'immigrazione", cui fa riferimento l'art. 2, comma 4, della l. n. 241 del 1990 allorché regola l'ipotesi residuale legata al termine-limite di 180 giorni (v. Sez. IV, 23 maggio 2022, n. 1195);
che, ciò premesso, in assenza di determinazioni della Prefettura di Milano dopo la presentazione in data 19 gennaio 2022 dell'istanza di ammissione alle misure di accoglienza in favore del ricorrente - cittadino pakistano richiedente protezione internazionale -, il vano decorso del termine di trenta giorni aveva giustamente indotto l'interessato ad adire il giudice amministrativo;
che, tuttavia, nelle more del giudizio è sopraggiunta la concessione del beneficio richiesto (v. documentazione depositata in data 13 giugno 2022) e, in ragione di ciò, entrambe le parti si sono espresse per la cessazione della materia del contendere.
Considerato, pertanto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che le spese di lite, in ragione del particolare contesto in cui si inserisce la vicenda, possono essere compensate tra le parti;
che, a seguito dell'ammissione disposta in via provvisoria dalla competente commissione (v. decreto n. 59/2022 del 7 marzo 2022), non emergono ragioni ostative alla definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
- conferma in via definitiva l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dalla competente commissione con decreto n. 59/2022 del 7 marzo 2022.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, § 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.