Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 17 giugno 2022, n. 709

Presidente ed Estensore: De Nictolis

FATTO E DIRITTO

1. È appellata parzialmente la sentenza di estremi indicati in epigrafe, limitatamente al capo che dichiara la perenzione dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado, in base all'argomento che si tratta di motivi aggiunti "autonomi", per i quali occorreva presentare una istanza di fissazione di udienza autonoma e distinta rispetto a quella presentata per il ricorso introduttivo.

2. Parte appellante osserva che il processo di primo grado ha carattere unitario e la presentazione della istanza di fissazione dell'udienza copre sia il ricorso che i motivi aggiunti.

2.1. Si è costituita l'Amministrazione regionale intimata e con memoria ha replicato nel merito della causa e non sulla questione processuale sollevata con l'atto d'appello.

3. Alla camera di consiglio del 16 giugno 2022 la causa è passata in decisione.

4. L'appello è fondato.

Il Collegio osserva che:

- nessuna disposizione processuale dispone che, in relazione ai motivi aggiunti, debba essere presentata una autonoma istanza di fissazione di udienza;

- al contrario, l'art. 71 del c.p.a. disciplina un unico adempimento e lo collega all'atto introduttivo del giudizio;

- i motivi aggiunti vengono chiamati alla stessa udienza del ricorso principale, poiché essi fanno parte del medesimo processo in relazione al quale sono proposti; in sostanza, l'istanza depositata per il ricorso principale estende i suoi effetti propulsivi anche ai motivi aggiunti (siano essi "propri" o "impropri", in quanto proposti o meno avverso il medesimo atto già impugnato col ricorso principale) (in termini C.d.S., IV, 10 novembre 2021, n. 7493);

- nel vigore del c.p.a. la giurisprudenza del Consiglio di Stato concorda che a interrompere il maturare del termine di perenzione di un giudizio non basta un qualsivoglia atto di impulso processuale - nemmeno se si tratti dei motivi aggiunti di ricorso -, essendo sempre indispensabile l'atto specifico a ciò deputato, che è l'istanza di fissazione dell'udienza (C.d.S., III, 18 luglio 2013, n. 3911; IV, 14 aprile 2020, n. 2411). E come il deposito del solo ricorso, senza istanza di fissazione, non impedisce la perenzione, così non la impedisce il deposito dei motivi aggiunti, se l'istanza di fissazione (che è unitaria) è tardiva; specularmente, l'istanza di fissazione di udienza, tempestiva rispetto al ricorso introduttivo, è necessaria e sufficiente anche per i motivi aggiunti, che vengono trattati alla medesima udienza calendarizzata per il ricorso introduttivo;

- sicché deve concludersi che, proposti i motivi aggiunti, propri o impropri che siano, il ricorrente, anche per ragioni di economia processuale legate al carattere unico e unitario del processo, non è tenuto a presentare istanze di fissazione separate e autonome per ciascuno dei motivi aggiunti predetti (C.G.A.R.S., 21 marzo 2022, n. 319);

- non contraddice quanto sopra esposto, e, anzi, lo conferma, il precedente del C.G.A.R.S. 21 marzo 2022, n. 319, reso in un diverso caso di istanza di fissazione di udienza tardiva rispetto al ricorso principale, e come tale inidonea a salvare dalla perenzione i motivi aggiunti, proprio per la unitarietà del giudizio e della istanza di fissazione dell'udienza; peraltro nei casi decisi dai citati precedenti l'istanza di fissazione udienza, oltre che tardiva, non era riferita specificamente ai motivi aggiunti.

Ne consegue che il T.A.R. ha erroneamente dichiarato la perenzione del ricorso.

La erronea declaratoria di perenzione del ricorso rientra tra i casi che ai sensi dell'art. 105 c.p.a. comportano l'annullamento della sentenza appellata, nel solo capo impugnato, con rinvio al T.A.R., che dovrà esaminare nel merito i motivi erroneamente dichiarati perenti.

5. Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla natura di mero rito della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla in parte la sentenza appellata, nel solo capo appellato, che dichiara la perenzione dei motivi aggiunti di ricorso, con rinvio al T.A.R. ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

Spese compensate.

L. Bolognini, E. Pelino (dirr.)

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