Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione III
Sentenza 22 giugno 2022, n. 2028

Presidente: Passarelli Di Napoli - Estensore: Salone

FATTO

La Zovam Europe s.r.l. ha partecipato alla gara di appalto indetta dall'A.S.P. di Agrigento con lettera di invito prot. 190220 del 13 novembre 2019, per l'affidamento del "servizio semestrale di monitoraggio in continuo h24 dei gas e vapori anestetici, dei parametri microclimatici e ambientali nei blocchi operatori dei PP.OO. aziendali" con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. 50/2016.

Partecipavano alla gara due operatori economici: la Zovam Europe s.r.l. e il R.T.I. Revi s.r.l./Laboratorio Analisi Dott. Vincenzo Sorce.

Entrambi gli operatori erano ammessi alla procedura e passavano indenni la fase della verifica di conformità tecnica. Indi, venivano aperte le buste contenenti l'offerta economica e l'appalto era aggiudicato al R.T.I. Revi s.r.l./Laboratorio Analisi Dott. Vincenzo Sorce, che aveva offerto per l'esecuzione del servizio il prezzo più basso.

Con ricorso depositato in data 12 giugno 2022, la Zovam Europe s.r.l. ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, la deliberazione n. 716 del 4 maggio 2022 del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, con la quale sono stati approvati gli atti di gara della "procedura negoziata ME.PA. RDO 2437822 - fornitura del servizio semestrale di monitoraggio in continuo h24 dei gas e vapori anestetici, dei parametri microclimatici e ambientali nelle sale operatorie dei PP.OO. aziendali", ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. Revi s.r.l./Laboratorio Analisi Dott. Vincenzo Sorce, per un importo complessivo pari ad euro 106.912,50, oltre IVA.

Unitamente al ricorso, la stessa società ha proposto istanza ex art. 116 c.p.a. per l'annullamento della nota prot. n. 91314 del 19 maggio 2022, con la quale l'A.S.P. di Agrigento ha accolto soltanto parzialmente l'istanza di accesso agli atti inoltrata dalla Zovam Europe s.r.l. a mezzo PEC in data 12 aprile 2022, rilasciando la relazione tecnica del R.T.I. Revi s.r.l./Laboratorio Analisi Dott. Vincenzo Sorce in maniera non integrale, omettendo le parti dalla pagina 2 alla pagina 9 e dalla pagina 14 alla pagina 19.

Contro i predetti atti la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi di censura:

I) violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nella lettera di invito (avente natura di bando di gara) e del capitolato speciale; violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nella l. n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento, sviamento, irragionevolezza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, arbitrio, contraddittorietà;

II) violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nella lettera di invito (avente natura di bando di gara) e del capitolato speciale; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nella l. n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento, sviamento, irragionevolezza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, arbitrio, contraddittorietà;

III) violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. della l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione.

Con il primo motivo, censura la difformità dell'offerta presentata dal R.T.I. aggiudicatario rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lettera di invito e dal capitolato tecnico.

Con il secondo motivo, deduce l'omessa valutazione delle schede tecniche da parte della commissione tecnica.

Con il terzo motivo, denuncia l'omessa integrale ostensione, in asserita violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 50/2016, della relazione tecnica prodotta dal R.T.I. aggiudicatario e insiste per la condanna ex art. 116 c.p.a. dell'A.S.P. di Agrigento al rilascio del documento richiesto senza oscuramento alcuno di parti e di pagine.

L'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, di cui ha variamente dedotto l'infondatezza.

Si è costituita altresì la Revi s.r.l. in proprio e quale mandataria dell'R.T.I. aggiudicatario.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti.

Quanto sopra premesso, il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo.

Ed invero, l'oggetto della gara, specificamente indicato nel capitolato tecnico, allegato alla lettera di invito, prevede, alla lett. a), il "servizio di monitoraggio in continuo h24 dei gas anestetici, per ogni sala operatoria di ciascun P.O.", alle lett. b), c), d), il "servizio di monitoraggio in continuo h24 di temperatura e umidità, ricambi/ora, pressione differenziale", e alle lett. e), f), g), h), "analisi microclimatica e relativi parametri, verifica contaminazione sale operatorie, campionamenti ambientali contaminazione microbiologica delle superfici e dell'aria".

In particolare, il servizio di monitoraggio in continuo h24 dei gas e vapori anestetici, previsto dalla lett. a) del capitolato, comporta che "nel caso di rilevamento di condizioni di inquinamento delle sale operatorie, l'aggiudicatario dovrà informare tempestivamente il Responsabile del blocco operatorio, per definire le cause di anomalia".

In tal modo, viene richiesta la necessaria sorveglianza h24 dei valori di gas e alogenato, il cui superamento della soglia impone, secondo quanto espressamente specificato dal capitolato tecnico, il tempestivo intervento tecnico attraverso l'immediata informazione del responsabile della sala operatoria, al fine dell'individuazione e dell'immediata risoluzione dell'anomalia.

Invece, l'offerta del R.T.I. aggiudicatario, come risultante dall'offerta economica, non prevede il monitoraggio e la sorveglianza in continuo h24 per i servizi di cui alla lett. a) del capitolato, bensì una ridotta "fascia settimanale di intervento: dal lunedì al venerdì", e una "fascia oraria di intervento: 8:00-17:00", in evidente violazione della richiesta del "monitoraggio in continuo h24" contenuta nella lettera di invito e nel capitolato tecnico. L'offerta economica formulata dal R.T.I. controinteressato presenta, in altri termini, una "difformità apprezzabile" alle prescrizioni di carattere tecnico del capitolato che si concreta in una forma di aliud pro alio, comportante, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di apposita comminatoria.

Infatti, è ius receptum che "Un'offerta che non possiede le caratteristiche essenziali e indefettibili - ossia i requisiti minimi - delle prestazioni o del bene previsti dalla lex specialis della gara risulta carente di una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l'essenza stessa della res richiesta, e non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non disponga espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di un'apposita comminatoria in tal senso" (ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 2 marzo 2022, n. 1486; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 novembre 2021, n. 2410).

Da quanto sopra consegue l'illegittimità dell'impugnata delibera di aggiudicazione dell'appalto al R.T.I. Revi/Laboratorio Analisi Dott. Vincenzo Sorce, il quale andava, invece, escluso dalla gara per le ragioni appena considerate.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della deliberazione n. 716 del 4 maggio 2022. L'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore del R.T.I. controinteressato per un vizio di natura sostanziale priva, inoltre, la ricorrente dell'interesse a una pronuncia sui rimanenti motivi di censura e sulla stessa istanza di cui all'art. 116 c.p.a.

Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell'A.S.P. di Agrigento e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa. Le medesime spese possono invece compensarsi nei confronti delle imprese controinteressate, non avendo queste ultime dato origine al presente contenzioso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la deliberazione n. 716 del 4 maggio 2022 di aggiudicazione del servizio oggetto di gara in favore del R.T.I. Revi s.r.l./Laboratorio Analisi Dott. Vincenzo Sorce.

Condanna l'A.S.P. di Agrigento a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e le compensa nei confronti di Revi s.r.l. e del Laboratorio Analisi Dott. Vincenzo Sorce.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

P. Tonini, C. Conti

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