Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione II
Sentenza 24 giugno 2022, n. 635

Presidente: Massari - Estensore: Zampicinini

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Angolo Terme confina con il Comune di Castione della Presolana.

Il territorio di Castione della Presolana è interessato dal passaggio della strada denominata Via Monte Pora, una parte della quale insiste in località Colle Vareno, che si trova sul territorio di Angolo Terme, rappresentandone, tra l'altro, l'unico accesso.

Con comunicazione del 19 agosto 2020 il Comune di Castione della Presolana ha chiesto al Comune di Angolo Terme il rilascio di nulla osta per l'istituzione di una zona a traffico limitato (ZTL) sulla Via Monte Pora; alla comunicazione non era allegato uno schema di provvedimento.

Il Comune di Angolo Terme non ha dato seguito alla richiesta di nulla osta.

Ciononostante, la Giunta comunale di Castione della Presolana, con la deliberazione n. 93 del 20 novembre 2020, ha istituito la menzionata ZTL dando atto che il nulla osta del Comune di Angolo Terme deve intendersi acquisito, alla luce della nuovo formulazione dell'art. 17-bis della l. 241/1990, come modificato dal d.l. 76/2020.

Tale provvedimento è stato impugnato dal Comune di Angolo Terme il quale lamenta:

1) la "Violazione artt. 6 e 7 Codice della strada d.lgs. n. 285/1992", che, secondo il ricorrente, non consentirebbero l'istituzione di una ZTL al di fuori del centro abitato;

2) la "Violazione art. 7 Codice della strada d.lgs. n. 285/1992; eccesso di potere per violazione delle Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale nelle zone a traffico limitato; illogicità manifesta, difetto di presupposti, falsità e carenza di motivazione. Sviamento", con cui, sintetizzando, il ricorrente fa valere lo sviamento di potere in cui sarebbe incorso il Comune e derivante dal fatto che quest'ultimo avrebbe agito, non per garantire la sicurezza della circolazione, la salute, l'ordine pubblico, il patrimonio ambientale e culturale, ma per scoraggiare l'accesso dei turisti;

3) la "Violazione art. 7 Codice della strada d.lgs. n. 285/1992; violazione art. 17-bis l. n. 241/1990; eccesso di potere per violazione delle Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale nelle zone a traffico limitato; difetto di presupposti e falsità della motivazione", con cui in estrema sintesi sottolinea la mancanza dei presupposti per la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di nulla osta avanzata dal Comune resistente.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 15 giugno 2022 ed ivi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo indicato al terzo motivo del ricorso.

Invero l'art. 17-bis l. 241/1990 impone che alla richiesta di manifestazione del nulla osta sia allegato lo schema di provvedimento e la relativa documentazione.

Risulta evidente che, nel sistema delineato dall'art. 17-bis della l. n. 241/1990, un "tacito assenso" può formarsi solo alla tassativa condizione che l'Amministrazione coinvolta abbia piena e completa cognizione del tipo di provvedimento che si intende assumere (da qui la necessità di fornire lo schema di provvedimento e la relativa documentazione).

Per le esposte considerazioni, in accoglimento del terzo motivo di ricorso e con assorbimento dei restanti motivi di gravame, il ricorso va accolto, con consegue l'annullamento dell'atto impugnato.

Ciononostante, il Collegio ritiene opportuno compensare le spese, attesa la particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.