Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 6 luglio 2022, n. 309
Presidente: Realfonzo - Estensore: Giardino
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato la società Banches et Tables s.r.l. ha chiesto l'annullamento della delibera di G.c. n. 114/2014 che ha disposto di:
"a) demandare al Settore Pianificazione di predisporre la proposta di revoca consiliare dell'atto deliberativo n. 361 del 7.3.86 e successivi, concernente l'approvazione del piano volumetrico riferito alla sub zona PEEP 7.1 unità di assegnazione U1 e U2 in località Torretta Viale Abruzzo per la costruzione di n. 68 alloggi, alla Società Banches et Tables Legale Rappresentante Arch. Sandro Paolini;
b) demandare al Settore Ricostruzione Privata, in adempimento del precedente punto, per l'assunzione degli atti di revoca della C.E. n. 257 del 27.6.1986 rilasciata alla Società Edil 3 Snc e Banches et Tables s.r.l. e quelle altre successive, riferite al medesimo piano, rilasciate alla Società Banches et Tables Legale Rappresentante Arch. Sandro Paolini per la costruzione di n. 68 alloggi E.E.P. sub zona 7.1 unità di assegnazione U1 e U2, in Viale Abruzzo alla Torretta;
c) demandare all'Avvocatura comunale l'assunzione degli atti opportuni nei confronti della Società Banches et Tables, in ordine al recupero delle aree e delle somme che la stessa non ha ceduto e pagato all'Amministrazione comunale per la costruzione di n. 68 alloggi su area di Edilizia Economica e Popolare in Viale Abruzzo alla Torretta".
Il gravame è affidato alla denuncia di plurime doglianze con cui si deduce l'illegittimità e la nullità dell'atto impugnato.
Il Comune dell'Aquila, pur ritualmente impugnato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza di smaltimento del 15 giugno 2022, tenutasi in collegamento da remoto, il Collegio, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. come da dichiarazione riportata a verbale, ha ritenuto di poter definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. vista la manifesta inammissibilità del gravame appuntandosi lo stesso su un atto endoprocedimentale di mero indirizzo.
2. Il gravame è, infatti, manifestamente inammissibile.
Per regola consolidata della giurisprudenza del Giudice amministrativo, "nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, atteso che la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che quello va gravato insieme a questa" (ex multis, fra le più recenti, C.d.S., Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46; Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; Sez. IV, 11 ottobre 2018, n. 5846; Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331; Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; Sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862; Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913).
Ed infatti è soltanto l'atto conclusivo del procedimento ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari (cfr. ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 marzo 2020, n. 439).
Nel caso in esame emerge, con meridiana evidenza, dal contenuto e dalla forma dell'atto gravato, che trattasi di un atto di mero indirizzo privo di valenza provvedimentale con cui la Giunta comunale ha fornito indicazioni agli uffici circa l'adozione di futuri provvedimenti, come risulta testualmente palese dall'ultimo "considerato" della gravata delibera ove si precisa che l'atto non comporta oneri economici "in quanto mero atto di indirizzo".
Deve peraltro rilevarsi, come ammesso dalla stessa ricorrente, che a distanza di otto anni dall'adozione della delibera giuntale i competenti uffici del Comune non hanno nemmeno proceduto ad emettere i provvedimenti conclusivi che erano stati loro ordinati tramite la delibera di Giunta impugnata, con ciò confermandosi la carenza di interesse alla originaria impugnazione proposta.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono la gravata deliberazione non può considerarsi immediatamente lesiva e ciò costituisce circostanza ostativa anche ad una pronuncia sulla nullità dell'atto impugnato atteso che l'azione di nullità è subordinata alle medesime condizioni (legittimazione a ricorrere ed interesse al ricorso) valevoli per l'azione di annullamento.
In definitiva, deve rilevarsi che il ricorso appare ictu oculi inammissibile per carenza di interesse in quanto proposto per l'annullamento di un atto endoprocedimentale privo di natura provvedimentale non dotato di autonoma lesività.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.